Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26943 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
Oggetto: mutuo – interessi – parametro Euribor
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27704/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 412/2020, depositata il 16 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello di Cagliari, depositata il 16 luglio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza non definitiva del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande di accertamento della nullità di due contratti di conto corrente e di due contratti di mutuo fondiario conclusi dalla predetta società con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e assistiti da garanzie fideiussorie prestate dagli altri odierni ricorrenti, e di determinazione dei saldi dei relativi rapporti;
la Corte di appello ha dato atto che tali domande erano fondate sulle seguenti allegazioni: quanto ai conti correnti, sulla mancata stipula degli stessi in forma scritta, con conseguente indebita applicazione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, sulla violazione del divieto di anatocismo e sull’applicazione di interessi usurari; quanto ai due mutui fondiari, sull’indebito frazionamento dell’unitaria operazione di finanziamento e sulla pattuizione di interessi usurari e, comunque, de terminati con riferimento al parametro dell’Euribor, costituente il frutto di una intesa restrittiva della concorrenza;
ha, inoltre, riferito che gli attori avevano altresì allegato la nullità della fideiussione, in relazione alle clausole di rinuncia ad opporre le eccezioni della debitrice principale e di reviviscenza della garanzia in caso di revoca, inefficacia o annullamento dei pagamenti eseguiti dalla medesima debitrice principale;
dopo aver reso noto che il giudice di primo, con sentenza non definitiva, aveva disatteso tutte le domande attore, con eccezione di quelle fondate sull’usurarietà dei tassi applicati dalla banca in relazione alle quali era stata disposta la rimessione della causa in istruttoria, ha disatteso il gravame degli odierni ricorrenti;
il ricorso è affidato a nove motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
la decisione del presente ricorso richiede l’esame della questione ,
rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024, relativa alla validità della clausola con cui le parti determinano il tasso di interessi di un contratto di mutuo con riferimento al parametro dell’Euribor ;
appare, pertanto, opportuno attendere l’esito della pronuncia di tali Sezioni sulla questione controversa;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale de l 1° ottobre 2025.
Il Presidente