Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
Oggetto: mutuo – interessi – parametro Euribor
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17314/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi da ll’ avv. NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6454/2020, depositata l’11 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata l’11
dicembre 2020, di reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva respinto le loro domande di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo concluso il 25 marzo 2005 con la Banca Toscana s.p.a. per usurarietà del tasso di interesse, di condanna della banca al risarcimento dei danni per mancata disponibilità delle somme versate e di accertamento della liberazione del datore di ipoteca e del fideiussore ex art. 1956 cod. civ. proposte dalla predetta NOME COGNOME in proprio e quale datrice di ipoteca e da NOME COGNOME quale terzo datore di ipoteca e fideiussore; – la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva respinto le domande attore in ragione dell’insussistenza dell’allegata usurarietà del tasso di interesse applicato, escludendo che a tale fine dovesse sommarsi il tasso previsto per gli interessi corrispettivi con quello previsto per gli interessi moratori, nonché della genericità e della tardività delle deduzioni relative alle ulteriori voci di costo connesse con l’erogazione del credito;
ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in primo luogo, che gli appellanti avevano rinunciato ai motivi concernenti la usurarietà dei tassi moratori e, in secondo luogo, che mancava la prova della prospettata nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo per effetto della manipolazione dell’indice Euribor, accertata dalla Commissione Europea, in difetto della dimostrazione della relativa intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa e il contratto dedotto in giudizio;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-la decisione del presente ricorso richiede l’esame della questione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024,
relativa alla validità della clausola con cui le parti determinano il tasso di interesse di un contratto di mutuo con riferimento al parametro dell’Euribor;
-appare, pertanto, opportuno attendere l’esito della pronuncia di tali Sezioni sulla questione controversa;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° ottobre 2025.
Il Presidente