Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4832 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4832 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 332/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2602/2018 depositata il 25/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva opposto la delibera n.20143 del 28.9.2017, con la quale RAGIONE_SOCIALE le aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 60.000,00 per la violazione dell’art.115 co 1 TUF, in combinato disposto con gli art.114 co 5 TUF e 5 reg. RAGIONE_SOCIALE n.17221/2010: gli illeciti contestati alla società consistevano nell’aver essa omesso di evidenziare la propria eterodirezione da parte della società controllante BSA già negli ultimi mesi del 2011 (art.115 co 1 TUF) e nell’aver
effettuato l’operazione con la parte correlata BSA per l’acquisizione totalitaria del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE senza la trasparenza necessaria in base alla legislazione vigente (art.114 co 5 TUF e 5 reg. RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato sia l’invalidità del procedimento sanzionatorio per tardività delle contestazioni rispetto al termine di 180 giorni previsto dall’art.195 TUF, sia l’infondatezza nel merito degli illeciti ascritti e comunque l’inoffensività delle condotte contestate.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, la Corte d’Appello di Milano aveva respinto l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE per le seguenti considerazioni: -quanto alla pretesa tardività delle contestazioni, non vi sono elementi per mettere in discussione la circostanza che RAGIONE_SOCIALE venne a conoscenza ‘dei fatti contenuti nell’informativa della Guardia di RAGIONE_SOCIALE solo nel 2016 e non nel 2012 come deduce RAGIONE_SOCIALE ‘; non è condivisibile l’assunto che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto accorgersi subito delle lacune informative della lettera di risposta della società in data 11.9.2012, seguita ad una richiesta di chiarimenti ‘ circa il cambio di orientamento sul tema dell’assoggettamento alla direzione e coordinamento di BSA ‘; in base al quadro informativo in possesso di RAGIONE_SOCIALE all’epoca (RAGIONE_SOCIALE era venuta a conoscenza nel luglio 2012, in base ad una modifica informativa di RAGIONE_SOCIALE, che vi era il controllo societario di RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE pur negato con il precedente comunicato del 13 aprile 2012, e che vi era l’accentramento della tesoreria in mano alla controllante) la risposta effettuata con la nota del settembre 2012 appariva esaustiva e tale da non stimolare ulteriori approfondimenti; segnali diversi emersero solo nel 2016, dopo la ricezione dell’Informativa della Guardia di RAGIONE_SOCIALE con i relativi allegati; quanto ai pretesi contatti di RAGIONE_SOCIALE con la Procura di Parma nell’ambito del procedimento penale avviato nel 2012, non sono emersi elementi per affermare che la complessa informativa della Guardia di RAGIONE_SOCIALE, ricevuta dalla Procura nel 2014, fosse pervenuta a RAGIONE_SOCIALE prima della data indicata, quando essa fu allegata alla denuncia ex art.2408 co 2 c.c. operata dal socio di minoranza di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e trasmessa per conoscenza a RAGIONE_SOCIALE; ancora, con riguardo all’attività di verifica ispettiva di RAGIONE_SOCIALE svolta nell’aprile 2013, all’epoca erano già stati sottoposti a sequestro penale tutti i documenti antecedenti l’11.12.2011 dai quali emergeva la preesistenza della situazione di coordinamento e direzione, con la conseguenza che non vi sono elementi per affermare che RAGIONE_SOCIALE ne avesse avuto già conoscenza all’epoca (anzi vi sarebbero elementi di senso opposto); solo a partire dalla riferita trasmissione dell’Informativa della Guardia di RAGIONE_SOCIALE deve essere valutata la tempestività delle operazioni di RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto del tempo necessario per la valutazione dei dati acquisiti in relazione alla rilevante complessità della fattispecie; l’eccezione di tardività non è pertanto fondata; -quanto
all’insussistenza delle violazioni addebitate, da un’attenta analisi della copiosa documentazione reperita dalla GdF emerge in maniera inequivoca la sussistenza di una situazione di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, risalente quantomeno agli ultimi mesi del 2011 e quindi preesistente rispetto al momento in cui essa è stata resa pubblica; in particolare, l’elemento che in maniera più pregnante costituisce un indicatore di sussistenza di un’attività direttiva ‘ consiste nell’esistenza della cd procedura Capex, in base alla quale gli investimenti di RAGIONE_SOCIALE di importo superiore ad € 50.000 dovevano essere autorizzati anche dalla capoRAGIONE_SOCIALE. Contrariamente a quanto sostiene RAGIONE_SOCIALE, che deduce che la procedura non fosse attiva, ma di essa si trattasse solo quale modalità contabile di rendicontazione interna, l’attivazione della procedura in collegamento con la società controllante emerge con evidenza da una serie numerosissima di e-mail, di cui quella inviata il 15 novembre 2011 è soltanto una delle molte … ‘, che dimostrano come la procedura Capex vi fosse e fosse operativa già dagli ultimi mesi del 2011 o quantomeno dai primissimi mesi del 2012, ben prima della data di comunicazione ufficiale al mercato da parte di RAGIONE_SOCIALE, e come quest’ultima avesse un margine economico di autonoma iniziativa molto basso; si esclude che le e-mail considerate avessero solo carattere interlocutorio interno perché, per il loro contenuto, ‘ sembrano collocarsi in una fase successiva rispetto alla decisione di attivare la procedura Capex, evidentemente già presa dai vertici del RAGIONE_SOCIALE, e sembrano anzi finalizzate a rendere operativo il meccanismo autorizzativo, informano delle modalità di funzionamento tutti i diretti interessati di RAGIONE_SOCIALE; l’operatività descritta trova conferma nelle dichiarazioni rese in sede penale da COGNOME, responsabile dell’internal audit di RAGIONE_SOCIALE; -il secondo indicatore dell’attività di direzione e coordinamento è dato dalla periodicità delle riunioni tra dirigenti RAGIONE_SOCIALE, in cui si discutevano temi di rilievo e si prendevano decisioni comuni alle società del RAGIONE_SOCIALE; -infine, il cash pooling era operativo fin dal 6.10.2011, a seguito della stipula di un contratto tra RAGIONE_SOCIALE e BSA, parte correlata, per l’adesione della medesima RAGIONE_SOCIALE al sistema di gestione accentrata della tesoreria del RAGIONE_SOCIALE; ulteriori conferme si ricavano dall’analitica Informativa della GDF, da cui emerge che la questione della direzione e coordinamento era stata già oggetto di discussione e valutazione in RAGIONE_SOCIALE nel luglio 2011; -è da escludere la pretesa inoffensività delle condotte contestate, dato che si tratta di illeciti di mera condotta, a nulla rilevando l’esistenza di un danno concreto o di un pericolo effettivo. Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a 4 motivi.
Vi è controricorso di RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nella persona del Sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto integrale del ricorso.
Entrambe le pari hanno depositato memorie illustrative delle difese già svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE si duole della ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art.195 co 1 TUF, rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.’
La ricorrente lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito sotto tre profili, e cioè: a) contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello di Milano, la contestazione sarebbe tardiva per mancato rispetto del termine di centottanta giorni emergente dall’art.195 TUF, con riferimento al contenuto e alla natura della contestazione mossa, perchè RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto tutti gli elementi di valutazione necessari fin dal 2012, e poi per tutto il periodo tra luglio e dicembre 2014, in pendenza del procedimento penale nel corso del quale vi furono numerose interlocuzioni tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; b) almeno nel 2014, all’esito dell’ispezione iniziata nel 2013, RAGIONE_SOCIALE avrebbe comunque avuto tutti gli elementi di valutazione che le occorrevano per procedere in via sanzionatoria, essendo verosimile che disponesse già anche dell’Informativa della Guardia di RAGIONE_SOCIALE; c) la Corte avrebbe confuso l’accertamento dei fatti con la loro valutazione: anche a prescindere dalla condivisione dei rilievi sub a) e b), per il decorso del termine di centottanta giorni si sarebbe dovuto fare riferimento quantomeno all’informativa della Guardia RAGIONE_SOCIALE, di contenuto analitico e completo e tale da fornire tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, e quindi al marzo 2016.
Il motivo è infondato.
L’art.195 co 1 TUF dispone che ‘ Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d’Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento … ‘.
E’ orientamento interpretativo di legittimità costante quello secondo cui il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della RAGIONE_SOCIALE, non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell’autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (così, da ultimo, Cass. n.26766/2024 e Cass. 9022/2023); la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà
del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato, deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, mentre la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ‘ex ante’, restando irrilevante la loro inutilità ‘ex post’ (cfr. ancora Cass. n. 21171/2019; Cass. n. 26766/2024).
Il ricorrente insiste nel prendere a riferimento come date di accertamento: quella del settembre 2012, in cui la società trasmise a RAGIONE_SOCIALE un’informativa di risposta alla richiesta di chiarimenti, che non conteneva alcuna indicazione sulla ‘tempistica di implementazione delle ulteriori relazioni’ con il socio di controllo; oppure il 2014, all’esito dell’ispezione di RAGIONE_SOCIALE presso la società iniziata nel 2013 nel contesto del procedimento introdotto ex art.2409 c.c., nel corso della quale il Consorzio aveva estratto copia di messaggi di alcuni dipendenti a partire dall’11.12.2012, cioè dalla data in cui il server sul quale i messaggi erano salvati era stato sottoposto a sequestro penale dalla competente Procura della Repubblica (ciò aveva comportato un sequestro di tutti i messaggi antecedenti all’11.12.2011); oppure dal 10.3.2016, data di ricezione dell’Informativa della Guardia di RAGIONE_SOCIALE che costituisce il resoconto di una minuziosa indagine di PG ripresa del resto quasi pedissequamente dalla controricorrente.
Si osserva in proposito che la Corte d’Appello di Milano ha correttamente identificato la norma di riferimento rispetto alle doglianze di intempestività sollevate da RAGIONE_SOCIALE, norma che è appunto l’art.195 co 1 TUF, e l’ha interpretata e applicata tenendo conto dell’interpretazione consolidata -come sopra riportata- che ne ha offerto questa Corte di legittimità.
A tal fine la Corte di merito ha esaminato tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti, dandone conto, e ha ritenuto tempestiva la contestazione operata da RAGIONE_SOCIALE all’esito di un articolato percorso motivazionale logicamente consequenziale e privo di contraddittorietà, escludendo che RAGIONE_SOCIALE avesse gli elementi sufficienti a ipotizzare l’esistenza delle violazioni oggetto di controversia prima della ricezione, il 10.3.2016, dell’Informativa della Guardia di RAGIONE_SOCIALE sopra richiamata, ritenendo comunque non qualificabile come data di accertamento il 10.3.2016 e considerando congruo il tempo trascorso dalla data indicata alla contestazione degli illeciti in ragione della complessità delle verifiche da compiere.
In assenza di profili inquadrabili effettivamente come violazione di legge, le critiche della ricorrente al deciso della Corte d’Appello mirano a rimettere in discussione l’attività interpretativa e valutativa, effettuata dal Giudice di merito attraverso un
percorso motivazionale chiaramente riconoscibile e privo di contraddizioni, di sua esclusiva pertinenza, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
Con un secondo profilo di critica RAGIONE_SOCIALE contesta ‘l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevante ex art.360 co 1 n.5 c.p.c.’
La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare circostanze decisive per il giudizio di sussistenza in capo a RAGIONE_SOCIALE dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato -sussisterebbe errore sul fatto non determinato da colpa- che, secondo RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato addirittura doloso. Nonostante la discussione delle parti la Corte nulla avrebbe detto sul punto.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
E’ inammissibile perché non individua uno specifico fatto storico in tesi decisivo, discusso ma omesso nella valutazione del Giudice di merito -che, se ne avesse tenuto il dovuto conto, sarebbe giunto a diversa conclusione- ma fa riferimento ad un profilo della linea difensiva sostenuta da RAGIONE_SOCIALE, volta a contestare l’esistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. Si richiama in proposito Cass. n.2961/2025, che ben chiarisce come ‘ l’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica ‘.
E’ comunque infondato, sia perché il tenore della decisione di merito presuppone chiaramente l’ascrivibilità degli illeciti contestati a RAGIONE_SOCIALE anche per il profilo soggettivo la Corte d’Appello ha del resto ricordato nella motivazione che la problematica della direzione e del controllo esterni erano noti al management della società ricorrente, sia perché ai sensi dell’art.3 l. n.689/81 -‘ Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa ‘ e, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE nemmeno prospetta quale sarebbe stato l’errore sul fatto rilevante e dove lo avrebbe chiaramente evidenziato -nelle sue concrete caratteristiche e non solo come enunciazione- nel giudizio di merito -la colpa per gli illeciti amministrativi si presume, salva la possibilità per l’incolpato di provarne e non solo di allegarne l’inesistenza in concreto e/o di dimostrare l’errore scusabile, sul fatto e non di diritto –
. Questa Corte ha più volte ribadito, infatti, che ‘ Il principio posto dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa’ (cfr. anche gli spunti di riflessione emergenti da Cass. n.33257/2022) -così Cass. n.11777/2020, in linea con le pronunce precedenti sulla questione-.
Non è neanche ipotizzabile, del resto, un’omessa considerazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo trattandosi di valutazione implicita nel rigetto dell’opposizione, anche in assenza di una motivazione specifica essendo comunque la imputabilità della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE e la coscienza e volontà del suo comportamento presupposti dalla decisione assunta, confermativa della correttezza dell’accertamento di sussistenza degli illeciti.
Il terzo motivo di critica prospetta la ‘nullità della sentenza per violazione dell’art.116 c.p.c., rilevante ex art.360 co 1 n.4 c.p.c.’
La Corte avrebbe mal valutato gli elementi istruttori, in modo contraddittorio quanto alla rilevanza attribuita alle e-mail -pure mal interpretate- scambiate tra funzionari di secondo livello e tra dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, e valorizzando le sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME in sede penale, rispetto alle quali non vi sarebbe stato contraddittorio e che quindi non avrebbero potuto essere utilizzate.
Il motivo è infondato.
Per l’esame del motivo occorre fare riferimento ai principi di diritto pienamente condivisi enucleabili dai seguenti orientamenti interpretativi: ‘ In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. …’ -così Cass. n.2947/2023: la pronuncia è in linea con quelle precedenti e la giurisprudenza successiva è conforme-; ‘ Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui
concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata -in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. … ‘ -così Cass. n.19521/2019-; ‘ Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. … ‘ -così, conformemente ad un orientamento interpretativo consolidato, Cass. n.22366/2022-; ‘ In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ‘ -così Cass a SSUU n.20867/2020, rispetto alla quale sono conformi le pronunce successive-.
Le sommarie informazioni rese da COGNOME in sede penale sono state acquisite nell’ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo e, per quanto sopra evidenziato, sono entrate legittimamente a far parte del materiale istruttorio del
presente giudizio. Ne consegue che: anche se RAGIONE_SOCIALE non ha ovviamente partecipato all’acquisizione delle dichiarazioni rese da COGNOME, ne ha potuto conoscere e ha potuto pienamente interloquire in relazione ad esse, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, per confutarle e/o per contrastarne la valenza probatoria; alla luce delle indicazioni interpretative sopra esposte, alle sommarie informazioni rese da COGNOME poteva essere legittimamente riconosciuta valenza quantomeno indiziaria, con possibilità di utilizzarle nell’ambito di un contesto probatorio complessivo volto a supportare un ragionamento presuntivo; una valutazione del genere delle sommarie informazioni in esame è pertinente con il disposto dell’art.116 c.p.c., perché richiede l’utilizzo da parte della Corte d’Appello del “prudente apprezzamento” del materiale probatorio acquisito proprio del Giudice del merito, con riconoscimento del mero valore indiziario dell’elemento in esame.
In concreto, la Corte d’Appello di Milano ha tenuto conto delle sommarie informazioni in esame considerandole, in sostanza, come un elemento di riscontro rispetto a circostanze già ritenute dimostrate dal copioso materiale documentale in atti, in parte specificamente esaminato e per il resto richiamato (a pag.10 della sentenza, in fondo, si legge infatti che ‘ l’operatività del regime di autorizzazioni, oltre che risultare dalla copiosa corrispondenza, è stata anche confermata dal AVV_NOTAIO COGNOME ‘): ha quindi attribuito ad esse una valenza appunto indiziaria, nel rispetto del disposto dell’art.116 c.p.c. e all’esito di un percorso motivazionale logico e giustificato senza contraddizioni -cfr. per spunti di riflessione sul punto anche Cass. n.22366/2021-.
Non è pertanto ipotizzabile alcuna violazione dell’art.116 c.p.c. incidente sulla legittimità della sentenza impugnata, in tesi rilevante sotto il profilo di una pretesa violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti e/o sotto il profilo della violazione dell’onere motivazionale imposto dall’art. 111 Cost., come identificato dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n.8053/2014 -alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva-, né come omessa o apparente motivazione-.
Con il quarto motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione degli art.194 sexies TUF e 131 bis c.p.c., in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.’
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della inoffensività della condotta contestata, che avrebbe dovuto comportare l’applicazione analogica dell’art.131 bis c.p., coerente con l’art.194 sexies TUF dettato in materia di illeciti amministrativi.
Il motivo in esame è destituito di fondamento.
Gli illeciti sanzionati sono di pura condotta e per essi la pericolosità è in re ipsa , a prescindere dalla lesività derivata in concreto dalla violazione effettivamente commessa: il richiamo al disposto dell’art.131 bis c.p. è pertanto fuori luogo, senza necessità di ulteriori approfondimenti.
Si richiamano per escludere la possibilità di ipotizzare, in concreto, una inoffensività delle condotte contestate, le considerazioni pienamente condivisibili del PG, nel senso che ‘ … per valutare il carattere offensivo della condotta occorre avere riguardo non a beni materiali compromessi dalla condotta (valore dei titoli etc.), bensì al bene giuridico protetto dalla norma punitiva ‘ che, nel caso di specie, è la trasparenza del mercato del controllo societario e che è proprio il bene giuridico che viene leso dalla mancata esternazione chiara delle vicende sintomatiche di una eterodirezione delle società per azioni e dalla conseguente opacità nei rapporti fra società.
In conclusione, il ricorso proposto deve essere respinto, con condanna di RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME