Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5710 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5339/2018 R.G. proposto da domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difende
– resistente –
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
avverso la sentenza n. 1228/2017, depositata il 17.11.2017 della Corte d’Appello di Bologna;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente venne chiamato in causa, insieme ad altri colleghi, su disposizione del Tribunale di Bologna, che ordinò l’integrazione del contraddittorio con i COGNOMEinteressati nella causa instaurata da NOME COGNOME COGNOME l’RAGIONE_SOCIALE per fare accertare il proprio diritto, previa corretta valutazione dei titoli, alla collocazione nella posizione n. 90 della graduatoria stilata all’esito d i una procedura selettiva interna per l’assegnazione di 93 posti utili per il passaggio a una migliore fascia retributiva (da F3 a F4).
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda, con sentenza che venne impugnata dal lavoratore.
La Corte d ‘ Appello di Bologna, accolse l’impugnazione , e quindi la domanda, accertando il diritto dell’originario ricorrente ad essere inserito nella graduatoria nella posizione n. 90, con punteggio pari a 46,45, e condannando l’ RAGIONE_SOCIALE appellante al coerente inserimento in graduatoria e al pagamento RAGIONE_SOCIALE conseguenti differenze retributive.
Contro la sentenza della C orte d’ Appello ha proposto ricorso per cassazione il litisconsorte NOME COGNOME, che si era costituito fin dal primo grado per affermare la propria estraneità al giudizio e chiedere la propria estromissione. Il ricorso è articolato in due motivi. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di tardiva costituzione, al fine di potere ricevere notizia del l’eventuale fissazione di udienza di discussione. L’originario
ricorrente e gli altri chiamati ad integrazione del contraddittorio sono rimasti intimati. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n° 5, c.p.c.): la domanda di estromissione … ».
Il ricorrente ribadisce di non avere alcun interesse a partecipare al processo e contesta alla Corte d’Appello di avere affermato il contrario in modo apodittico e, quindi, con motivazione solo apparente, senza alcuna effettiva dimostrazione dell’assunto . Si lamenta, pertanto, del mancato accoglimento della sua richiesta di essere estromesso dal processo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.1.1. L’estromissione di una parte dal processo è prevista e possibile solo nei casi specifici menzionati negli artt. 108 («estromissione del garantito»), 109 («estromissione del l’obbligato ») e 111 («successione a titolo particolare nel diritto COGNOMEverso») c.p.c. In nessuno di questi casi rientra la situazione del ricorrente, il quale prospetta, invece, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione proposta dal collega NOME COGNOME COGNOME la graduatoria stilata all’esito del la procedura selettiva per la progressione economica orizzontale (v. Cass. nn. 7612/2022; 8693/2015; 13766/2004).
1.1.2. Esclusa, pertanto, la possibilità che la Corte d’Appello ordinasse l’estromissione dal processo , l’attuale ricorrente nemmeno si può lamentare del mancato
accertamento del suo difetto di legittimazione passiva. Infatti, se la parte prospetta di non avere alcun interesse in causa (perché la domanda proposta non può incidere in alcun modo sui suoi diritti), nemmeno può avere interesse ad un particolare contenuto della sentenza che definisce il processo, se non per quanto riguarda la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
E, in effetti, la Corte d’Appello ha ribadito l’affermazione de ll’ interesse in causa dell’attuale ricorrente al solo fine di giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio tra lui e l’appellante vittorioso (pag. 9 della sentenza impugnata). Tuttavia, sebbene la decisione sulle spese non sia stata fatta oggetto di specifico motivo di ricorso, si deve osservare che la compensazione era comunque l’unica soluzione possibile, posto che non era stato NOME COGNOME a notificare il ricorso a NOME COGNOME , né l’RAGIONE_SOCIALE a chiederne la chiamata in causa, ma era stato il giudice di primo grado a ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.
1.1.3. In ogni caso, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso per cassazione, NOME COGNOME non aveva svolto una mera domanda risarcitoria, ma aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto ad una diversa posizione in graduatoria, con conseguente inevitabile cambiamento della posizione anche degli altri concorrenti che sono risultati scavalcati in esito all’assegnazione del maggior punteggio richiesto. Del resto, l’assegnazione di un maggior punteggio e di una diversa posizione in graduatoria risultano chiaramente nel dispositivo della sentenza impugnata.
Il secondo motivo è intitolato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n° 5, c.p.c.): la richiesta di erroneità della valutazione».
Il ricorrente, in via subordinata rispetto alla domanda di «estromissione» dal processo, aveva a sua volta chiesto la rivalutazione dei suoi titoli per l’inserimento nella graduatoria della procedura selettiva, domanda alla quale si lamenta di non avere avuto alcuna risposta da parte della Corte d’Appello.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile.
2.1.1. Innanzitutto, il motivo non può essere qualificato come denuncia di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ma, semmai, come omessa pronuncia su una domanda, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato di cui all’art. 112 c.p.c.
2.1.2. Ma il motivo è inammissibile anche se correttamente qualificato, perché, come si è visto sopra, è lo stesso ricorrente ad affermare di non avere alcun interesse a proporre tale domanda, laddove ribadisce che la domanda svolta dal collega NOME COGNOME non era idonea a incidere sui suoi diritti e che «in effetti, una volta accolta, non ha inciso» (pag. 12 del ricorso).
Ebbene, l’allegazione dell’interesse ad agire è essenziale per l’ammissibilità di qualsiasi mezzo di impugnazione e anche del ricorso per cassazione. L’interesse ad impugnare deve essere allegato in maniera adeguata, nel rispetto del l’onere di specifica indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; v., da ultimo, Cass. n. 21230/2023), sicché a maggior ragione è inammissibile un ricorso nel quale il ricorrente dichiari espressamente il proprio (definitivo) difetto di interesse ad un esito diverso del processo.
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi limitata l’RAGIONE_SOCIALE a depositare un mero
atto di costituzione ed essendo rimasti intimati gli altri COGNOMEinteressati.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12.1.2024.