Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32864 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25881-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 13756881002) in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui Uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, C.F. P_IVA, corrente in Rovato (BS), INDIRIZZO, in persona del Curatore dott.ssa NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura speciale in atti , dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Brescia con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Roma, INDIRIZZO – 00195 Roma.
contro
ricorrente –
nonché nei confronti di
I.N.P.S. (C.F. P_IVA, in p.l.r.p.t., in proprio ed anche in qualità mandatario della RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
avverso l ‘ ordinanza n. 1021/2022 del 4.10.2022 resa dal Tribunale di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Brescia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dell’Inps, intervenuta nel giudizio, e accogliendo parzialmente tale opposizione, ha ammesso al passivo fallimentare l’Agenzia per euro 6.747 , al privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c., e per euro 2.310,60, al chirografo.
Con domanda ex art. 93 l. fall. l’Agente della RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per la somma complessiva di €. 932.295,00 e precisamente: (i) €. 837.844,33 quale somma iscritta a ruolo ; (ii) €. 38.563,18 per interessi di mora alla data del fallimento, (iii) €. 53.472,63 per accessori di legge (aggio ex art.17, co. 1, D.Lgs. n.112/99), (iv) €. 2.373,70 per spese ex art. 17, co. 6, D.Lgs. n. 112/99, (v) €. 41,16 per diritti ex art. 17, co. 7 ter D.Lgs. n.112/99.
Il g.d. ammetteva tuttavia il credito insinuato parzialmente, accogliendo l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla curatela fallimentare ‘ alla luce della sentenza della Cassazione SS.UU. n° 23997/2016 e alla successiva sentenza n. 3447/2019 ‘.
Con ricorso in opposizione ex art. 98 l. fall. l’Ente di esazione adiva il Tribunale di Brescia per la parziale riforma del decreto del g.d., chiedendo, previa autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, l’ammissione dell’ulteriore importo di €. 205.613,78, in forza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito specificamente indicati nell’atto di opposizione.
4.1 A sostegno dell’opposizione, l’Agenzia rappresen tava il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale invocato dal curatore, in quanto interrotto dalla notificazione di successivi atti esattoriali diretti alla rinnovazione dei crediti in contestazione, nonché la sufficienza dell’estratto di ruolo al fine dell’ammissione al passivo fallimentare, senza che fosse necessario dimostrare la successiva notifica delle cartelle di pagamento.
4.2 Concessa l’autorizzazione alla chiamata dell’Ente impositore con l’ordinanza del 9.12.2021, in data 14.3.2021 si costitui va in giudizio l’INPS .
4.3 All’esito del giudizio , il Tribunale con ordinanza n. 1021/2022 del 04/10/2022 dichiarava , in via preliminare, l’ammissibilità della costituzione in giudizio dell’Inps, precisando tuttavia che ‘ l’Ente, essendo già maturate le preclusioni, anche istruttorie ‘ avrebbe potuto ‘ solo svolgere un intervento ad adiuvandum, senza ampliare il thema decidendum e senza poter produrre nuovi documenti ‘ e, ritenendo, di conseguenza, la domanda svolta dall’INPS e volta ad ottenere l’ulteriore ammissione di euro 205.613,78, in quanto domanda nuova, inammissibile.
4.4 Nel merito, il Tribunale rilevava che: (a) parte opponente avrebbe dovuto, con il ricorso in opposizione, produrre la notifica delle singole cartelle, onde dimostrare che tra la data della notifica delle singole cartelle e la data del deposito dell’istanza di ammissione al passivo non fosse maturata l’eccepita prescrizione, (b) l ‘ Agenzia delle Entrate -Riscossione non aveva prodotto tuttavia le cartelle notificate e, pertanto, l’eccezione di prescrizione d oveva ritenersi fondata; (c) non poteva, invece, condividersi l’opinione della curatela, secondo cui gli importi portati dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA non avrebbero potuto essere ammessi al passivo in difetto della notifica della cartella, posto che i detti crediti erano stati sufficientemente documentati dagli estratti di ruolo prodotti e la mancata notifica della cartella di pagamento non era comunque causa ostativa per la loro ammissione.
Il decreto, pubblicato il 4.10.2022, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
L’ IRAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l ‘ente ricorrente lamenta ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 106, 167, 269 c.p.c. nonché dell’art. 39 del D.lgs. 112/99 e dell’art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.’, sul rilievo che il Tribunale – laddove non aveva preso in considerazione la documentazione prodotta dall’INPS in ragione dell’asserita maturazione di non meglio precisate preclusioni istruttorie – era incorso nella denunciata violazione di legge.
1.1 Secondo la ricorrente, tale errore avrebbe tratto origine dal contenuto dell’ordinanza con cui il giudice dell’opposizione aveva disposto l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’INPS (ordinanza priva di contenuto decisorio e non suscettibile di autonoma impugnazione) con l’inciso ‘ferme le preclusioni istruttorie’ , inciso che si rivelava tuttavia assolutamente privo di fondamento giuridico.
1.2 Ricorda l’ente ricorrente che n el ricorso in opposizione – dopo aver ampiamente dedotto sulla mancata prescrizione dei crediti contributivi previdenziali – aveva evidenziato come gli avvisi di addebito fossero stati notificati dall’INPS ex art. 30 co. 1 d.l. n. 78/2010 e come successivamente il contribuente fosse stato raggiunto dalla notifica di atti interruttivi della prescrizione quali intimazioni di pagamento e atti di pignoramento, rappresentando così la necessità che venisse coinvolta nel giudizio l’INPS quale autore delle notifiche degli avvisi di addebito oggetto dell’eccezione di prescrizione. Antecedentemente alla celebrazione della prima udienza aveva dunque depositato in giudizio, in data 16.9.2021, la documentazione comprovante la notifica da parte dell’INPS degli avvisi di addebito in contestazione.
1.3 Sostiene, inoltre, l’Agenzia che – per effetto della chiamata in causa dell’Inps -quest’ultima avrebbe assunto la qualità di parte ed il Tribunale, di conseguenza, avrebbe dovuto prendere in considerazione le difese svolte dall’Ente previdenziale chiamato in causa e decidere anche sulla base della documentazione dallo stesso depositata.
1.4 Il motivo è, in parte, infondato e, per altra parte, inammissibile.
Si fa valere da parte dell’Agenzia, in buona sostanza, un ‘ asserita erronea esclusione dei poteri processuali dell’Inps , ma risulta risolutivo che la parte ricorrente non è l’Inps , ma, in realtà, l ‘ Agente della riscossione, con la conseguenza che le relative doglianze risultano fuori centro rispetto alla vicenda processuale sopra descritta in premessa. Il motivo di censura è basato infatti sull’inconferente richiamo della giurisprudenza affermativa della legittimazione dell’ente impositore, che tuttavia non si attaglia al caso di specie, posto che l’ Agente della riscossione, insinuandosi, ha affermato la legittimazione propria e ha, poi, chiesto la chiamata dell’Inps in applicazione di un orientamento limitato al profilo (peraltro solo tributario) della traslazione dell’onere delle spese in caso di soccombenza.
Ne consegue il rigetto del primo motivo.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 87 e 88 D.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 2946 c.c. e degli artt. 112 e 116 c.p.c.
2.2 Sostiene la parte ricorrente che, unitamente al ricorso in opposizione, sarebbe stato prodotto l’estratto di ruolo allegato alla tempestiva domanda di ammissione al passivo fallimentare cui risulterebbe sottesa la relativa cartella di pagamento con indicazione degli importi, anno di riferimento e codici dei tributi (pp. 31 ss. della domanda di insinuazione), elementi che avrebbero consentito di identificare univocamente le pretese azionate per mezzo della tabella contenente la descrizione dei tributi. Da ciò conseguirebbe la sufficienza, ai fini dell’ammissione al passivo, della semplice presentazione dell’estratto di ruolo.
La doglianza è fondata.
2.3 E’ errato infatti affermare, come avvenuto nel decreto impugnato, che l’opponente avrebbe dovuto produrre la notifica delle singole cartelle per superare l’eccezione di prescrizione, perché per l’insinuazione al passivo è sufficiente la produzione, in sede di verifica del passivo, del l’estratto del ruolo. Sul punto preme al Collegio sottolineare che la soluzione ora prospettata si fonda sul peculiare contenuto dell’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore, per come descritta nel decreto impugnato (cfr. pag. 3), posto che risulta che il curatore aveva eccepito la prescrizione del credito erariale
maturata dal momento della notifica della cartella di pagamento al momento della domanda di insinuazione (intervenuta pacificamente mediante la produzione degli estratti di ruolo), con la conseguenza processuale che l’onere di allegare e provare i fatti in tegranti l’evento estintivo del credito, la prescrizione per l’appunto, spettava con tutta evidenza al curatore fallimentare e non già all’agente della riscossione che aveva ‘controeccepito’ l’interruzione del decorso della prescrizione. Ne consegue che l’ agente della riscossione aveva l’onere di produrre in giudizio solo gli estratti di ruolo per legittimare la sua partecipazione al concorso fallimentare, mentre rientrava nell’onere della curatela (eccipiente la prescrizione) la produzione in giudizio della notifica delle cartelle di pagamento per dimostrare il dies a quo di decorrenza della prescrizione rispetto al successivo atto di esercizio del diritto di credito intervenuto tramite la richiesta di ammissione al passivo fallimentare, basata sulla produzione da parte dell’agente della riscossione degli estratti di ruolo.
Il Tribunale ha invece erroneamente ritenuto che rientrasse nell’onere de lla parte che aveva dedotto l’interruzione della prescrizione, e cioè dell’Agenzia della riscossione, anche la produzione in giudizio delle notifiche delle cartelle di pagamento, così meritando censura in questo giudizio di legittimità.
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una rivalutazione della vicenda processuale alla luce dei principi qui sopra affermati.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Brescia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28.11.2024