Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3290 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25302-2021 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
Oggetto
Opposizione estratto di ruolo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 314/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2021 R.G.N. 632/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto in parte l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso cartelle esattoriali e avvisi di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e riportati in estratti di ruolo emessi da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte, per quanto qui di rilievo, che le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi fossero valide; in particolare, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie degli atti agli originali era generico; la notifica era avvenuta ai sensi dell’art.26 d.P.R. n.602/7 3, ovvero direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, sì che, in caso di ricezione da parte di persona diversa dal destinatario, non occorreva l’invio di raccomandata informativa.
Avverso la sentenza ricorre NOME per sette motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso, mentre è rimasta intimata la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Con i primi due motivi di ricorso, si deduce nullità della sentenza e violazione della l. n.890/82 per avere la Corte d’appello ritenut e perfezionate le notifiche, quando invece esse erano avvenute a mezzo posta senza produzione di ricevuta di spedizione e di raccomandata informativa.
Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per avere la Corte ritenuto notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonostante la notifica non si sia mai perfezionata, e quindi non si sia avuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Con il quarto, quinto e sesto motivo si deduce nullità della sentenza e violazione degli artt.112, 214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. Si sostiene che in primo grado fu negato il disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c., che fu riproposto in secondo grado, e la Corte d’appello non avrebbe considerato tale disconoscimento, ma solo il diverso disconoscimento della copia degli atti al loro originale.
Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. non avendo considerato la Corte che l’impugnazione dell’estratto di ruolo cui sono sottese le cartelle e gli avvisi di addebito è sempre ammissibile.
Il primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione. Emerge dal ricorso, sia dalla narrativa che dal settimo motivo, che l’azione di primo grado nacque come impugnativa dell’estratto di ruolo da lla cui presa visione la ricorrente venne a conoscenza di cartelle esattoriali e avvisi di addebito mai notificati. La stessa sentenza parla di opposizione ai ruoli sottesi alle cartelle e avvisi di addebito.
L ‘art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -‘n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi
Cass.7348/23); b) al di fuori RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al temp o della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale ‘anticipata’ ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALE notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, i motivi vanno dichiarati inammissibili mancando l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo.
Il terzo motivo è inammissibile per novità della questione.
Con esso si deduce l’inesistenza della notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di cui la sentenza non fa cenno, menzionando solo cartelle esattoriali e avvisi di addebito. Del resto, lo stesso ricorso, riportando lo svolgimento dei fatti processuali, afferma che in primo grado furono impugnati l’estratto
di ruolo nonché le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito in esso incorporati.
Trattandosi di questione nuova, essa risulta inammissibile (Cass.23675/13, Cass.20694/18).
Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono compensate attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73 e RAGIONE_SOCIALE citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.