Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31252 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19284/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1265/2021 pubblicata il 28/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Catanzaro ha in parte accolto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.P.S., I.N.A.I.L. e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE-Riscossione;
la controversia ha per oggetto l’opposizione all’estratto di ruolo proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai contributi dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.P.S. e all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.A.I.L. nel periodo dal 2003 al 2012, a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo il 31/01/2017;
il Tribunale di Catanzaro dichiarava la inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire;
la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto che l’ammissibilità dell’opposizione con riferimento alle cartelle esattoriali per le quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva provato in giudizio il compimento della notifica, e per l’effetto ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei crediti contributivi oggetto di otto cartelle esattoriali «in mancanza di allegazione di atti interruttivi del decorso del termine quinquennale di prescrizione in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica RAGIONE_SOCIALE otto cartelle di pagamento»;
per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo e illustrato da memoria, al quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste controricorso;
I.N.A.I.L. e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -Riscossione sono rimaste intimate;
al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) IRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1335, 2935 e 2697 cod. civ., dell’art.115 cod. proc. civ., dell’art.30 d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni d alla legge n.122/2010;
l’istituto previdenziale deduce che con riferimento a tre avvisi di addebito la corte territoriale ha errato nel non ritenere che vi fosse allegazione e prova tanto della avvenuta notifica degli avvisi quanto del compimento di atti interruttivi della prescrizione;
in via pregiudiziale deve rilevarsi che la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo con riferimento alle «otto cartelle non notificate», e che l’Istituto previdenziale non ha specificamente censurato quel capo della sentenza impugnata, che deve dunque ritenersi passato in giudicato;
con riferimento allo ius superveniens costituito dall’art.12 comma 4 bis del d.p.r. n.602/1973, ed in particolare con riferimento alla configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo il quale lo ius superveniens non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il gravame della parte privata con decisione non impugnata, sul punto, dal creditore (Cass. 08/01/2025 n.292);
il motivo di ricorso è inammissibile perché le prove documentali, ivi comprese quelle afferenti al compimento della notificazione e dei successivi atti interruttivi, sono soggette al libero apprezzamento del giudice del merito ex art.116 comma primo cod. proc. civ., e tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità;
il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME