Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36319 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36319 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO CONOSCIUTA A MEZZO ESTRATTO DI RUOLO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18889/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso la sentenza n. 149/2022 del TRIBUNALE DI COMO, depositata il 7 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, all’esito di
giudizio svolto in contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato inammissibile per tardività la opposizione (qualificata agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) con cui era stata richiesta la declaratoria di nullità o di inesistenza giuridica di una cartella di pagamento e del sottostante suolo e, per l’effetto, l’avvenuta prescrizione del relativo credito;
in punto di fatto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio si riferisce che « l’otto gennaio 2019 l’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME atto di pignoramento presso terzi (banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) ex art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il vantato credito di euro 63.918,21, in forza di una cartella esattoriale asseritamente notificata il 22/02/2018 » e che « il 7 marzo 2019 COGNOME NOME depositava al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione RAGIONE_SOCIALE suddetta cartella e che solo in occasione di un suo personale accesso presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE gli veniva mostrato e consegnato un estratto di ruolo relativo alla cartella stessa »;
non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’unico motivo di ricorso, articolato per violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., censura la qualificazione RAGIONE_SOCIALE domanda operata dal giudice territoriale: parte ricorrente assume, breviter, di avere, con l’eccepita prescrizione, sollevato una contestazione sul diritto a procedere, integrante quindi opposizione all’esecuzione;
r.g. n. 18889/2022 Cons. est. NOME COGNOME
la doglianza, denunciando un error in procedendo , abilita questa Corte alla lettura degli atti di causa richiamati onde addivenire alla corretta sussunzione sub specie iuris dell’azione proposta;
il contenuto dell’originario libello introduttivo palesa, in maniera certa ed inequivoca, la natura RAGIONE_SOCIALE domanda spiegata: un ‘ impugnativa di una cartella esattoriale, di cui si asserisce la conoscenza acquisita motu proprio mediante il rilascio di un estratto di ruolo ad opera dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e di cui, sull’assunto RAGIONE_SOCIALE omessa o nulla notificazione, si invoca l’annullamento, in uno al sottostante ruolo;
tanto chiarito, va disposta la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione per carenza di interesse;
dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALE illustrata conclusione, si profila il principio di diritto enunciato, in funzione dichiaratamente nomofilattica, da Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283, secondo cui « in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’in teresse alla tutela immediata a fronte del ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartella non notificata o invalidamente notificata »;
il trascritto dictum è il portato di un percorso argomentativo così, nelle sue articolazioni essenziali, sintetizzabile:
-) l’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
-) l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens , fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione;
-) la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire : in particolare, « l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità RAGIONE_SOCIALE decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio »;
nella specie, parte ricorrente, originaria opponente, non ha dimostrato (invero, nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto;
un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta: come questa Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima RAGIONE_SOCIALE menzionata sopravvenienza normativa e RAGIONE_SOCIALE esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass.
07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618);
in definitiva, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta: e tanto giustifica la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza;
le spese dell’unico grado di merito, in ragione RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza in corso di causa RAGIONE_SOCIALE novella normativa e RAGIONE_SOCIALE sua specifica lettura euristica di nomofilachia, possono essere integralmente compensate, mentre non vi è da provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la indefensio RAGIONE_SOCIALE parti intimate;
il tenore RAGIONE_SOCIALE presente pronunzia – che è di cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previs to per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione