Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3272 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3272 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Estratto di ruolo. Limiti di impugnabilità degli atti in esso indicati.
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud.01/07/2025 PU
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12228/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 2068/2020 depositata il 10/11/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso; udit o l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. e ricorso art. 702-bis c.p.c. impugnava innanzi al Tribunale di Livorno gli estratti di ruolo afferenti alle cartelle di pagamento contrassegnate con numeri: 087/2000/0028527962/000, 087/2000/0045009885/000, 087/2010/0009356335/000, 087/2011/0007671604/000 e 087/2012/0002660402/000.
Le suddette cartelle di pagamento erano emesse per crediti erariali, iscritti a ruolo dal l’ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Direzione RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente aveva, preliminarmente, affermato di essere venuto a conoscenza nel mese di luglio 2017, in circostanze non precisate, RAGIONE_SOCIALE pretese poste a suo carico.
A sostegno del l’ opposizione egli deduceva la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento cui si riferivano gli estratti ruolo impugnati e, conseguentemente, eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale dei crediti erariali.
Il ricorrente censurava la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi di mora.
L’Agente della RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo, in sostanza, il difetto di giurisdizione del l’ Autorità Giudiziaria Ordinaria adita dal momento che le cartelle esattoriali
sottese al l’ opposizione, come da estratti di ruolo prodotti in giudizio, riguardavano crediti erariali, pacificamente rientranti nella giurisdizione del Giudice Tributario ex art. 2 del D.Lgs. 546/92.
Il Tribunale di Livorno accoglieva il ricorso proposto dal contribuente e, per l’effetto, dichiarava prescritte le pretese creditorie di cui alle cartelle n. 08720000028527962, n. 08720000045009885, n. 08720100009356335, n. 08720110007671604, n. 08720120002660402.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito il difetto di giurisdizione poiché le cartelle esattoriali sottese all’opposizione avevano ad oggetto crediti aventi natura erariale e, pertanto, non di competenza dell’odierna Autorità Giudiziaria bensì del Giudice Tributario.
La Corte territoriale, richiamata l ‘ordinanza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 7822 del 2020 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018 evidenziava che il COGNOME aveva fatto valere l’inesistenza del diritto dell’RAGIONE_SOCIALE di procedere all’esecuzione forzata in quanto prescritto, nonché l’illegittimità della richiesta di pagamento degli interessi di mora, dopo la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e prima della procedura di esecuzione forzata.
Non assumeva pertanto alcuna rilevanza che la pretesa ereditaria riguardasse il mancato pagamento di tributi (IRPEF, addizionali IRPEF, IVA) risalenti agli anni tra il 1988 e il 2008 e che quindi l’appellante ponesse l’accento sulla natura erariale dei
crediti, posto che il riparto di giurisdizione doveva avvenire secondo il criterio enunciato dalle SS.UU., afferendo la controversia al tema, intrinsecamente non contestato, della sopravvenuta prescrizione, ovvero a fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica”.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
A seguito della proposta di manifesta fondatezza del ricorso veniva fissata udienza camerale.
Il collegio, a ll’esito dell’ udienza camerale, ritenuto il ricorso privo di evidenza decisoria ha rimesso la decisione alla pubblica udienza.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Per le cartelle di pagamento contrassegnate con i numeri: 087/2000/0028527962/000 e 087/2000/0045009885/000 sono stati emessi in data 08/05/2020 dall’RAGIONE_SOCIALE provvedimenti di sgravio totale. Pertanto, per tali atti e per i relativi estratti di ruolo, impugnati con il ricorso di primo grado, dovrà essere dichiarata la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 37 c.p.c. e degli arti. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c. – difetto di giurisdizione del
giudice ordinario in ordine a crediti di natura tributaria. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del D.P.R. 602/73
È pacifico in atti che le cartelle sottese all ‘ estratto di ruolo impugnato concernono crediti erariali per i quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice tributario ex art. 2 del D.Lgs 546/92
2. Il Collegio rileva in via preliminare che nelle more della decisione del ricorso è entrato in vigore l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n.215 del 2021 che ha aggiunto il comma 4 bis all’articolo 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui: L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ».
A seguito dell’approvazione della norma sopra indicata le sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283, Rv. 665660 – 02).
In tale occasione si è anche precisato che: In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel
giudizio di rinvio (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283, Rv. 665660 – 01).
Nel caso in esame, parte controricorrente non ha allegato e tantomeno documentato alcun potenziale pregiudizio derivante dalla mera iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE cartelle sicchè deve farsi applicazione della norma sopravvenuta e dichiarare il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione (Cass. Sez. 5, 03/12/2024, n. 30952, Rv. 673387 – 01).
In applicazione dei sopra richiamati principi, deve dichiararsi, l’inammissibilità ‘dell’azione impugnatoria, esperita con il ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
In funzione di tale decisione deve altresì provvedersi in ordine alle spese dell’intero processo, che devono essere compensate rilevata la sussistenza dei giusti motivi derivanti dalla necessità di applicare al caso di specie una norma sopravvenuta rispetto alla stessa proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell ‘intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 1° luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME