Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31714 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20693-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
Oggetto
R.G.N. 20693/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistenti con mandato al ricorso successivo nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 394/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 03/01/2019 R.G.N. 279/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inesistente il diritto dell’INPS di procedere all’esecuzione forzata in forza delle cartelle di pagamento di cui alla presente causa;
ricorre avverso tale sentenza l’INPS, con ricorso affidato ad un articolato motivo con il quale deduce violazione dell’art. 100 cod.proc.civ. ed altre violazioni di legge, avverso il quale resiste NOMECOGNOME con controricorso e ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, affidato ad un motivo con il quale si duole della regolazione delle spese, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;
l’Agenzia delle Entrate e Riscossione non ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO CHE
la questione devoluta dall’INPS è stata definitivamente risolta da Cass.,Sez.Un., n. 26283 del 2022 che, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all’interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell’estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dall’affermato divieto d ‘ impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.);
conseguentemente, tenuto conto della cornice illustrata (ribadita da Cass.,Sez.Un., n.12459/2024), accolto il ricorso principale dell’INPS e rigettato il successivo del contribuente imperniato sulla regolazione della spese, la sentenza impugnata va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarata inammissibile l’originaria domanda di accertamento negativo dell’estratto di ruolo;
il definitivo assetto sistematico ad opera delle Sezioni Unite della Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2024. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo
di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno