Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31714 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20693-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
Oggetto
R.G.N. 20693/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimata – avverso la sentenza n. 394/2018 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 03/01/2019 R.G.N. 279/2018; udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Genova, in riforma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ha dichiarato inesistente il diritto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di procedere all’esecuzione forzata in forza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento di cui alla presente causa;
ricorre avverso tale sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un articolato motivo con il quale deduce violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod.proc.civ. ed altre violazioni di legge, avverso il quale resiste COGNOME NOME, con controricorso e ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, affidato ad un motivo con il quale si duole RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa regolazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe spese, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;
l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO CHE
la questione devoluta dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stata definitivamente risolta da Cass.,Sez.Un., n. 26283 del 2022 che, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all’interesse a promuovere azione di accertamento negativo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei crediti riportati nell’estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dall’affermato divieto d ‘ impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘atto successivo, posto che, nel sistema RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.);
conseguentemente, tenuto conto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cornice illustrata (ribadita da Cass.,Sez.Un., n.12459/2024), accolto il ricorso principale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e rigettato il successivo del contribuente imperniato sulla regolazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa spese, la sentenza impugnata va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarata inammissibile l’originaria domanda di accertamento negativo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo;
il definitivo assetto sistematico ad opera RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso consiglia la compensazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘intero processo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originaria domanda; spese compensate RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2024. Ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente incidentale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo
di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 giugno