Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 51 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 51 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31292/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore n. 8233/2018 depositato il 24/9/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE ammetteva parzialmente il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, escludendo la somma di € 711.690,60 in mancanza d i prova della notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle da parte dell’ente impositore.
Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE, ammettendo al passivo anche il suo credito escluso in sede di verifica.
Rilevava, in particolare, che la domanda di ammissione al passivo per crediti previdenziali poteva essere presentata sulla base del solo ruolo.
Giudicava, inoltre, del tutto infondato l’assunto secondo cui il ruolo sarebbe stato viziato per mancata indicazione della contestazione e della motivazione, in quanto gli estratti esibiti contenevano, al contrario, tutti gli elementi necessari per l’esatt a individuazione dell’ente esattore, del periodo di imposta, degli importi dovuti e del tipo di tributo.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 24 settembre 2018, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 87 e 88 d.P.R. 602/1973 e 93 l. fall.: il tribunale ha omesso di considerare la rilevanza dell’indispensabile e piena prova che ogni creditore deve fornire affinché vi sia certezza del credito vantato; nel caso di specie tale prova non poteva essere fornita attraverso il deposito degli estratti di ruolo con asseverazione di conformità, perché, in presenza RAGIONE_SOCIALE contestazioni del curatore, questi documenti dovevano essere accompagnati dai materiali giustificativi dell’esistenza del credito.
4.2 Il secondo motivo lamenta la falsa applicazione degli artt. 88 d.P.R. 602/1973 e 2697 cod. civ., in quanto la prima norma prevede l’obbligo di un necessario controllo del credito, in caso di avvenuta contestazione del curatore; l’opponente avrebbe così dovuto esibire
tutta la documentazione probante la fondatezza della domanda e il tribunale avrebbe dovuto procedere alla verifica della stessa, piuttosto che ritenere sufficiente per l’ammissione del credito il solo ruolo prodotto.
4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dalla circostanza che la curatela aveva sempre contestato che fosse mai stata data la prova del credito previdenziale vantato.
La mancata dimostrazione dei crediti portati dal ruolo, seppur dibattuta fra le parti, non era stata esaminata in alcun modo dal tribunale.
4.4 Il quarto motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato in conseguenza del mancato esame dell’eccezione, tempestivamente sollevata e ribadita in corso di causa, di mancanza di prova del credito previdenziale fatto valere da RAGIONE_SOCIALE.
4.5 Il quinto motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dell’omesso esame, da parte del tribunale, dell’eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata da controparte e di inidoneità della stessa a dimostrare l’esistenza del credito.
4.6 Il sesto motivo di ricorso denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 99 l. fall., in quanto il creditore opponente aveva effettuato la produzione di documentazione integrativa una volta perenti i termini decadenziali previsti da tale norma.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano in parte infondati (con specifico riferimento al primo, al secondo e al quarto), e in parte inammissibili.
5.1 Non vi è dubbio che ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di
quello previdenziale non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 d.l. 78/2010, conv., con modif., in l. 122/2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. U., 33408/2021).
Tuttavia, nel caso di contestazioni riguardanti l’esistenza del credito previdenziale, non opera l’istituto dell’ammissione con riserva a mente dell’art. 31 d. lgs. 46/1999, secondo cui « le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall’articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ») -, sicché il deducente è tenuto ad assolvere l’onere della prova che su di lui grava in ordine alla concreta esistenza del credito, e il giudice fallimentare deve verificare l’effettività del credito che sia stato iscritto a ruolo (cfr. Cass. 37006/2022, Cass. 24589/2019, Cass. 11954/2018).
5.2 Nel caso in esame tali principi non giovano tuttavia alla ricorrente. La quale ha spiegato (a pag. 3 del ricorso) che l’opposizione riguardava crediti di natura previdenziale, rappresentando di aver posto in evidenza che RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito alcuna prova del proprio credito diversa dagli estratti di ruolo. Ora, il tribunale, a fronte di una simile contestazione, dapprima ha ricordato che il ruolo valeva a legittimare la domanda di ammissione al passivo; quindi, ha spiegato che il ruolo indicava la natura della contestazione e la motivazione della stessa, contenendo l’esatta individuazione dell’ente esattore, del periodo di imposta, degli importi dovuti e del tipo di tributo.
Simili rilievi non si prestano a censure.
Dal tenore del provvedimento impugnato, infatti, non si evince che fosse stata fatta una contestazione piena, ma solo una contestazione correlata alla mancata produzione degli atti prodromici asseritamente necessari per l’inserimento del credito all’intern o del
ruolo; produzione che, come precisato dall’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite appena ricordato, non necessitava di essere effettuata in aggiunta agli estratti di ruolo.
In presenza poi dell’indicazione, all’interno degli estratti depositati, degli elementi necessari per l’esatta individuazione dell’ente esattore, del tipo di contributi dovuti mediante il riferimento al relativo codice (esplicato nella tabella di descrizione allegata), degli importi dovuti e del periodo di riferimento, la generica contestazione della mancanza di prova dell’esistenza del credito non bastava per onerare l’opponente di fornire una prova di maggiore consistenza, in quanto la contestazione sollevata, per non essere inficiata da genericità, doveva necessariamente essere legata a quanto emergente dalle indicazioni contenute all’interno degli estratti di ruolo prodotti.
Il primo, il secondo e il quarto motivo risultano così infondati, in quanto la genericità RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate rispetto alle indicazioni fornite all’interno degli estratti di ruolo non richiedeva che il creditore fornisse una prova di maggiore specificità rispetto agli estratti di ruolo già depositati.
5.3 La terza doglianza è inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., infatti, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico anteriore al processo, e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017).
Non risulta censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE eccezioni e RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate (peraltro in maniera generica) dalla curatela nell’ambito del giudizio di opposizione .
5.4. Dai precedenti rilievi consegue inoltre l’inammissibilità del quinto e del sesto mezzo, che si appuntano sull’ammissibilità di una produzione documentale di cui non è dimostrata la decisività nell’economia del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.500, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 28 novembre 2024.