Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33069 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 3438/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (c.f. 13756881002), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE (c.f. 80224030587 fax 0696514000 pec EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (P_IVA.F. P_IVA), con sede legale in Benevento (BN), alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO .
-controricorrente –
avverso il decreto n. 8334/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicato in data 17.1.2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.11.2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Benevento decidendo sul l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha rigettato l’impugnazione, confermando così il diniego di accesso al passivo fallimentare richiesto dall’ente di riscossione nei termini qui di seguito precisati.
In data 5.3.2024 l ‘ odierna ricorrente aveva, infatti, depositato istanza di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ex art. 93 l. fall. , per la complessiva somma di € 615.590,22, di cui € 477.202,13 in privilegio e € 138.388,09 in chirografo . Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito insinuato, ritenendo, in conformità alla proposta del curatore, non sufficientemente provati i crediti tributari, in quanto documentati mediante allegazione del mero estratto di ruolo.
Il Tribunale, nella resistenza della curatela fallimentare, ha rilevato ed osservato che: (i) in tema di ammissione al passivo dei crediti di natura tributaria o previdenziale, la giurisprudenza di legittimità aveva più di recente affermato che il mero estratto di ruolo costituiva prova adeguata del credito insinuato; che, tuttavia, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non era sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, e che, pertanto, per converso, condizione imprescindibile era la produzione in giudizio della cartella di pagamento (così richiamando: Cass. 31560/2022); (ii) nell’ambito dei procedimenti di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973,
nonché all’art. 54 bis del DPR n 633/1972, il ruolo assolve propriamente alla funzione di atto impositivo, ciò comportando che in questo tipo di procedimenti il ruolo assume natura recettizia, la quale impone di notificarlo al contribuente mediante l’avviso della cartella di pagamento , con la conseguenza che la previa notifica della cartella risulta propedeutica all’affermazione della pretesa nei confronti del contribuente .
4. Il decreto, pubblicato il 17.1.2025, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 e 99 legge fallimentare, art. 33 d.lgs. n. 112/1999, artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973, artt. 17 e 18 d.lgs. n. 46/1999, nonché dell’art. 12 d.P.R. 602/73 1.1 Ricorda l’ agenzia ricorrente che la tesi del Tribunale si fondava sul fatto che, in forza dei principi di diritto espressi da Cass. n. 31560/2022, ai fini dell’ammissione allo stato passivo di crediti tributari sarebbe indispensabile la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, non risultando sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo soggetto a limiti di impugnazione per effetto della novella di cui all’art. 3 -bis d.l. 21.10.2021, n. 146 che ha modificato l’art. 12 D.P.R. n. 602/1973. Sostiene invece la ricorrente che la decisione sarebbe errata dal momento che i crediti esattoriali, tributari e previdenziali (nonché le somme richieste a titolo di aggio e spese tabellari), sono ammissibili al passivo sulla base del solo estratto di ruolo. Infatti, in base agli artt. 87 e 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 33 d.lgs. n. 112/1999 e all’art. 19 del D.lgs. 31.12.1992 n. 546, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari (come anche per quelli di natura non tributaria) (art. 33 D.lgs. 112/1999), l’agente della riscossione sarebbe tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale, con la quale è intimato il pagamento, che è atto prodromico all’esecuzione esattoriale,
trattandosi di adempimento non necessario in caso di fallimento del debitore, al quale, ai fini dell’eventuale proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario, supplisce il deposito della domanda di ammissione con il ruolo ad essa allegato.
Con il secondo mezzo si deduce vizio di ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.) ‘.
2.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina anche l’assorbimento del secondo motivo.
Occorre infatti ricordare che è stato recentemente affermato da questa Corte in altro precedente proveniente dalla medesima camera di consiglio (Cass. n. 32399/2025) il seguente principio di diritto:
‘ In tema di accertamento del passivo fallimentare, anche dopo l’introduzione dell’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 sulla «Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» (riprodotto nell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 33 del 2025), i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare dall’agente della riscossione sulla base dell’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 87, d.P.R. 602/1973 (riprodotto nell’art. 188, d.lgs. 33/2025), fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva, ai sensi dell’art. 88 d.P.R. cit. (riprodotto nell’art. 189 d.lgs. cit.), è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole vigenti stabilite per l’impugnazione d ella cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito ex artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge l. n. 122 del 2010), in modo da chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva, una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto .’
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato , con rinvio al Tribunale a quo per il riesame della vicenda processuale sopra descritta alla luce dei principi qui sopra riaffermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame al Tribunale di Benevento che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13.11.2025
Il Presidente