Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34724 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38334/2019 R.G. proposto da :
COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il decreto del TRIBUNALE di AVELLINO n. 200/2019 depositato il 06/11/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Avellino ha accolto l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Agenzia delle Entrate -Riscossione (AdER) contro la declaratoria di inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo del
Fallimento dell’impresa individuale di COGNOME Vincenzo -in quanto non inviata all’indirizzo PEC della curatela fallimentare bensì all’indirizzo PEC personale del curatore fallimentare , con contestuale deposito cartaceo in cancelleria -ritenendo sanato il vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., in quanto la domanda era stata puntualmente riportata ed esaminata nel progetto di stato passivo.
1.1. -Nel merito, ha respinto l’eccezione del curatore di mancanza di attestazione di conformità all’originale dell’estratto di ruolo, per difetto di specificità e mero formalismo (apposizione di un timbro privo di firma sull’attestazione di conformità in calce ai singoli estratti del ruolo), anche alla luce degli artt. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 e 23, d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) .
1.2. -Ha invece accolto parzialmente l’eccezione di duplicazione di alcuni crediti aventi natura non tributaria (e non divenuti definitivi prima del fallimento), rigettandola invece per i crediti di natura tributaria in assenza di prova della pendenza o proponibilità di conte nziosi tributari che giustificasse l’ ammissione con riserva ex art. 88, comma 1, d.P.R. 602/1973.
-Avverso detta decisione il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui AdER ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 92 l.fall., per inosservanza del requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 93 l.fall., poiché n ell’avviso ex art. 92 l.fall. era stato indicato l’indirizzo PEC della procedura , che risultava altresì pubblicato nel Registro delle imprese.
1.1. -La censura è inammissibile poiché, al di là delle contestazioni di merito del controricorrente circa il contenuto dell’avviso ex art. 92 l.fall. e l’avvenuta pubblicazione nel Registro delle imprese, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi , incentrata sul raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c.
-Con il secondo mezzo si deduce la violazione dell’ art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) e dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), nel testo, in vigore dal 25 gennaio 2011, sostituito dall’art. 16, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 , sul rilievo che l’e stratto di ruolo conteneva in calce la dicitura ‘ il sottoscritto agente della riscossione assevera ai sensi dell’art. 5 co mma 5 DL 669/1996 convertito nella L 30/97 che il presente atto è conforme al ruolo ‘ , però priva di firma digitale e di qualsivoglia sigla, e perciò tale da rendere l’estratto di ruolo inidoneo a provare il credito insinuato al passivo.
2.1. -La censura è inammissibile poiché, anche in tal caso, non aderente alle argomentazioni spese del tribunale.
I giudici dell’opposizione hanno infatti correttamente osservato che, stante la gestione informatizzata del ruolo esattoriale, la produzione in giudizio di un estratto su copia analogica ha pieno valore probatorio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, CAD, a meno che non ne sia contestata la conformità all’originale (Cass. 16112/2019, 23576/2017) -però in modo chiaro e circostanziato, con indicazione specifica degli aspetti di difformità tra copia e originale (cfr. Cass. 16557/2019, 27663/2018, 29993/2017, 7775/2014) -che è cosa diversa dall ‘avvenuta contestazione del profilo formale della mancanza di firma sull’attestazione di conformità, resa in calce al documento.
2.2. -A ben vedere, l ‘art. 5 co mma 5, d.l. n. 669 del 1996, per cui «sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza» non è nemmeno riferibile agli estratti dei ruoli, i quali sono formati dallo stesso concessionario, sulla base del documento informatico consegnatogli dall’ente impositore .
Per questo risulta più pertinente il riferimento al secondo comma dell’art. 23 CAD , a norma del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle
vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta» -salvo, «ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico» -perché nel caso di specie non si tratta di u na copia da attestare conforme all’originale , ma di un estratto analogico di un documento informatico (Cass. 25060/2021, 31190/2017, 16603/2018, 16112/2019).
Emerge quindi una qualche confusione tra l’aspetto formale (attestazione sottoscritta) e l’ aspetto sostanziale (mancanza di conformità all’originale) , fermo restando il presupposto, pacifico, che ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione -e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale -è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, non occorrendo anche che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modifiche dalla l. n. 122 del 2010, siano notificati al curatore ( ex multis , Cass. Sez. U, 33408/2021; Cass. 2533/23022).
-Il terzo motivo prospetta, in subordine, la violazione dell’ art. 23, comma 2, CAD e dell’art. 2719 c.c. in relazione agli artt. 97, comma 7, l.fall. e 2969 c.c., sul rilievo che, ove non si reputi necessaria la dichiarazione di conformità, la contestazione della curatela non sarebbe stata affatto generica, avendo la stessa allegato: a) la mancata notifica cartella esattoriale; b) la mancanza di annotazione dei crediti nella contabilità del fallito; c) varie duplicazioni di crediti.
3.1. -La censura risente del medesimo profilo di inammissibilità che affligge le due precedenti.
3.2. -Invero, gli aspetti segnalati sub a) e b) sono irrilevanti ai fini della contestazione della conformità della copia all’originale , mentre quello sub c) integra una eccezione diversa dalla contestazione di conformità, che peraltro il tribunale ha esaminato e parzialmente accolto sulla scorta di una puntuale motivazione, conforme ai principi più volte affermati da questa Corte, avuto riguardo ai presupposti dell’ammissione con riserva ex art. 88,
d.P.R. n. 602/73 (cfr. Cass. Sez. U, 14648/2017; Cass. 23576/2017).
3.3. -Per il resto, merita aggiungere che alla statuizione espressa dal secondo comma dell’art. 23 CAD ( per cui, come visto, «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta») può applicarsi il formante ermeneutico di legittimità maturato con riguardo all’art. 2719 c.c. , in punto di necessità di una contestazione specifica, non esauribile con formule generiche o di stile (Cass. 16557/2019, 27633/2018, che hanno ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”), fermo restando che la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 1324/2022).
-Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del Fallimento ricorrente, liquidate come da dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co . 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis, del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2024.