Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
sul ricorso 2871/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BARI depositata il 16.9.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bari, con la sentenza sopra riportata, pronunciando sul contenzioso insorto tra RAGIONE_SOCIALE.r.l. ed Intesa San Paolo s.p.a. avente ad oggetto la domanda della prima di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla seconda in relazione all’intercorso rapporto di conto corrente a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese e commissioni non concordate previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole negoziali, ha accolto il gravame di Mataf in punto alla legittimità dell’ordine di esibizione e alla utilizza bilità della documentazione prodotta, in difetto di ottemperanza della banca, dalla parte, accertando e dichiarando che il saldo complessivo a credito della correntista alla data del 31.12.2002, ammontava a € 173.188,60; mentre lo ha respinto in punto alla domanda di ripetizione -non accolta dal primo giudice per l’impossibilità di operare i ricalcoli richiesti -considerando che, siccome condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione è che il conto sia chiuso, giacché è solo alla chiusura del conto che è possibile regolare tra le parti le opposte partite di debito e di credito, nella specie risultava che alla data di introduzione del giudizio il rapporto non era stato estinto, né lo era alla data di espletamento della consulenza.
Per la cassazione di detta sentenza COGNOME si affida ad un solo motivo di ricorso seguito da memoria, ai quali resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato su tre motivi la banca intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del ricorso principale -a mezzo del quale si denuncia la violazione degli artt. 112, 276 e 324 cod. proc. civ. poiché il decidente del grado, rigettando la domanda con la motivazione sopra riferita, non avrebbe tenuto conto del giudicato in punto di ammissibilità viceversa prodottosi per effetto della sentenza
di primo grado, che, pur rigettando la domanda, aveva tuttavia ritenuto che la domanda fosse comunque ammissibile, di talché sulla questione circa l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda in relazione alla chiusura del conto si era formato un giudicato interno, non avendo la banca impugnato la relativa statuizione con appello incidentale -è infondato e va pertanto disatteso.
La prospettazione ricorrente, laddove cumula sotto l’ombrello di un’unica domanda due domande in realtà distinte, estende alla domanda di ripetizione disattesa tanto dal giudice di primo grado che da quello di appello la preclusione pro iudicato prodottasi con riferimento alla domanda di nullità e argomenta perciò impropriamente che, siccome il giudice di prime cure, dichiarando la nullità delle clausole in contestazione, aveva implicitamente ritenuto che la relativa domanda fosse con ciò ammissibile, il giudicato sul punto estenderebbe i suoi effetti anche alla parallela domanda di indebito, rendendo di conseguenza viziata la pronuncia di appello che, statuendo sulla domanda di ripetizione, ne ha disconosciuto la fondatezza in difetto della condizione di ammissibilità costituita dall’intervenuta chiusura del rapporto. In buona sostanza, se di giudicato è lecito parlare qui lo si può fare con riguardo alla domanda di nullità, ma non con riguardo alla domanda di ripetizione sulla quale nessun giudicato può essersi prodotto per effetto dell’accoglimento della prima, trattandosi di una domanda che, seppur si trova spesso associata alla domanda di nullità, è tuttavia autonoma rispetto a questa ed ubbidisce ad un diverso statuto giuridico del quale la chiusura del rapporto, generando la causa solvendi che si contesta per mezzo dell’azione di nullità, rettamente costituisce in senso lato, come affermato in sentenza, una condizione di ammissibilità.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale -a mezzo del quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. e si deduce la nullità della sentenza per assenza totale di motivazione in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ. poiché il decidente del grado avrebbe ritenuto di accogliere la domanda attrice quantunque, non essendo dimostrato che il conto fosse affidato, nella specie facesse difetto l’interesse ad agire del proponente e, comunque, la motivazione non ne facesse cenno -è infondato e va pertanto disatteso.
E’ vero che la sentenza impugnata si astiene dal prendere espressamente posizione sul punto. Ma, al di là delle obiezioni di principio che vi muove in chiave pregiudizialmente preclusiva il ricorrente nel resistere al ricorso incidentale, la sentenza non va in ogni caso soggetta al vizio denunciato, giacché, accogliendo, sia pur se solo parzialmente, la domanda, essa ha dato implicitamente atto dell’interesse ad agire del proponente, uniformandosi in tal modo al pensiero che questa Corte ha più volte avuto occasione di esternare sulla questione. E perciò appena il caso di ricordare che, come si è chiarito ormai da tempo che in linea generale il correntista ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l’esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell’affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del
rapporto (allorquando, cioè,dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. (così in motivazione Cass., Sez. I, 6/02/2024, n. 3310).
Nulla, dunque, può sotto questa angolazione rimproverarsi alla sentenza impugnata.
Viceversa la sentenza impugnata merita censura accogliendosi il secondo motivo del ricorso incidentale, a mezzo del quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 210 cod. proc. civ. e dell’art. 119 TUB per aver la Corte di appello ritenuto legittimo l’ordine di esibizione degli estratti conto emesso dal primo giudice ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. quantunque la relativa documentazione non fosse stata richiesta ante causam in applicazione dell’art. 119 TUB.
La giurisprudenza a cui si richiama il decidente ha oggi lasciato posto ad un più maturo intendimento secondo cui il diritto spettante al correntista ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, TUB, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 13/09/2021, n. 24641). In breve, il correntista che agisce in giudizio, lamentando segnatamente la nullità delle clausole regolanti il rapporto, ha l’onere di produrre gli estratti conto che può
previamente procurarsi facendone richiesta alla banca; solo nell’ipotesi in cui la richiesta stragiudiziale inoltrata alla banca non abbia avuto esito, può instare il giudice per l’esibizione, rappresentando che l’istanza rivolta alla banca non è stata esitata; l’ordine di esibizione, in quanto mezzo istruttorio liberamente adottabile dal giudice su istanza di parte, non ha funzione suppletiva di un onere che ricade prioritariamente sulla parte, sì che l’inerzia o, peggio, la negligenza di questa non può essere corretta mediante la sua adozione.
Dunque, il principio a cui si è riportato il decidente è errato e la sentenza in parte qua va necessariamente cassata.
Il terzo motivo di ricorso -con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 cod. proc. civ. e dell’art. 1375 cod. civ. poiché il decidente del grado, giudicando legittimo l’ordine di esibizione pur in difetto del previo esercizio della facoltà, non si sarebbe attenuta al principio che anche l’esercizio di un diritto potestativo è legittimo a condizione che esso risulti conforme all’obbligo della buona fede nell’esecuzione del contratto -resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il suo esame può essere pretermesso.
In conclusione, il ricorso principale va respinto; quanto al ricorso incidentale, il primo motivo va rigettato, il secondo motivo va accolto ed il terzo resta assorbito.
Cassata l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa
avanti alla Corte d’Appello di Bari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il