Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30789 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30789 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
Oggetto: conto corrente produzione estratti conto
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME in proprio e quale rappresentante dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo universale del RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliate presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Verso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 545/2019, pubblicata il 12.4.2019, nel giudizio r.g. n. 674/2016, notificata il 3.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME citava in giudizio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la restituzione di somme pagate in eccesso in relazione al conto corrente n. 1025 e al conto anticipi n.11025 allegando che i contratti non erano stati resi disponibili dalla banca ed eccependo la nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, commissione massimo scoperto, interessi anatocistici, il superamento del tasso soglia usurario.
Nella conclusionale l’attore aggiungeva la mancata sottoscrizione dei contratti e la violazione delle regole del contraddittorio.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva, producendo i contratti relativi al conto corrente ed al conto anticipi, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1690 del 12 maggio 2016 rigettava la domanda attrice.
NOME COGNOME proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova. Con la sentenza impugnata la Corte respingeva il gravame. Per quanto qui di interesse, la Corte statuiva che:
a) le somme richieste in ripetizione erano risalenti al 1989 (inizio del rapporto contrattuale), ma la parte aveva esibito gli estratti conto solo dal 2000. La circostanza rendeva l’onere probatorio rispetto alla domanda non assolto. La necessità dell’intera d ocumentazione era indispensabile, in ogni caso, per ricostruire con certezza l’evoluzione del rapporto debito-credito, e non era possibile applicare l’ultimo saldo non contestato o ricorrere al saldo zero;
b) la domanda di accertamento di eventuali nullità del contratto non era richiesta per sé stessa, ma come presupposto necessario alla domanda di ripetizione di indebito e non era perseguibile autonomamente.
COGNOME NOME, anche quale titolare dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi, articolati in più censure, ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 2697 e 1218 c.c., 115 c.p.c.,119 TUB. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., alla luce dell’integrale rigetto delle domande del sig. COGNOME per asserito mancato assolvimento dell’onere della prova. In particolare:
La Corte avrebbe erroneamente respinto la domanda a causa dell’assenza degli estratti conto a partire dal 1989 data di inizio rapporto, nonostante che il ricorrente avesse esibito gli estratti integrali a partire dal 2000 sino alla chiusura;
Il riconteggio delle partite di dare-avere avrebbe dovuto essere effettuato simulando un saldo di partenza zero in considerazione della enunciata omessa notifica degli estratti al correntista, circostanza eccepita, ma non contrastata dal RAGIONE_SOCIALE;
in ogni caso il saldo rinveniente dal primo estratto conto esibito non era mai stato contestato;
nonostante la mancata produzione degli estratti conto il riconteggio delle commissioni, spese ed addebiti non dovuti doveva essere effettuato a partire dal primo estratto conto allegato; e, poiché il rapporto si è chiuso con saldo zero, ogni voce recuperata si risolve in un credito del correntista nei confronti dell’Istituto.
1.1. Le censure sono fondate nei sensi che seguono.
È certamente onere del correntista attore fornire in giudizio la prova del suo credito restitutorio, con il conseguente ricalcolo del saldo corretto del conto corrente, documentando gli addebiti operati a suo carico e le ragioni della loro illegittimità (mancanza di causa debendi ) attraverso, di regola, la produzione dei relativi estratti conto; ma ciò non vuol dire che tale produzione debba necessariamente essere riferita all’intera durata del rapporto di conto corrente, pena il rigetto
dell’intera domanda. Tale conseguenza può verificarsi a carico della banca, allorché sia essa ad agire in giudizio per il pagamento del saldo, poiché la produzione solo parziale degli estratti conto lascia non documentata la formazione del saldo iniziale del primo di essi, e dunque impedisce -ove la lacuna non sia integrata da ulteriori e diversi mezzi di prova o risultanze istruttorie in genere (cfr., per tutte, Cass. 11543/2019) -di considerare quel saldo come effettivo (l’estratto conto, infatti, essen do formato dalla stessa banca, non può avere valore di prova a suo favore), sì da far partire legittimamente da esso i conteggi successivi delle sue variazioni. Il correntista, invece, anche nel caso in cui sia attore in giudizio, ben può avvalersi degli estratti conto come prova a suo favore, essendo essi formati dalla controparte. Non vi è dunque alcuna ragione per negare che il ricalcolo del dare/avere, depurato degli illegittimi addebiti dedotti dall’attore, possa partire dal primo saldo degli estratti conto acquisiti in giudizio. Restano, naturalmente, a carico dell’attore le conseguenze negative della eventuale produzione non integrale (ossia non riferita all’intera durata del rapporto di conto corrente) degli estratti, ma solo nel senso che, per il periodo non coperto dalla produzione, mancherà la prova degli illegittimi addebiti, il cui ammontare non potrà dunque essere dedotto dal dovuto come indicato dalla banca nel primo degli estratti stessi; non potrà invece farsi scaturire da tale mancata produz ione l’integrale rigetto della domanda, come invece affermato nella sentenza impugnata.
Né è esatto quanto pure si sostiene nella medesima sentenza, e cioè che questa Corte abbia in passato affermato il contrario. Nessuno dei precedenti richiamati nella sentenza, invero, contiene una tale affermazione: non Cass. 24948/2017, la quale afferma il diverso principio che, se attore è il correntista, su di lui, e non sulla banca, grava l’onere della produzione degli estratti conto; non Cass. 15148/2018, che riguarda una fattispecie in cui attrice era la banca, e non il correntista; non Cass. 30822/2018, la quale onera il
correntista della produzione degli estratti conto «relativi all’intero periodo del rapporto cui si riferisce la domanda di indebito », non già all’intero periodo di durata del rapporto tout court . E neppure una tale affermazione può leggersi in Cass. 11543/2019, cit. Il passaggio di tale ordinanza richiamato dalla controricorrente, in cui si afferma l’onere del correntista attore di produrre «l’intera serie di estratti conto», è riferito infatti alla serie degli estratti recanti le poste illegittimamente addebitate, e soltanto ad essi, non certo agli estratti dell’intero periodo di durata del rapporto, come chiaramente risulta dall’intero testo del provvedimento, che espressamente afferma, in particolare, la possibilità di assumere, come dato di partenza, il saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti in giudizio (si legge nell’ordinanza in rassegna: «… ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo»).
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 2697 e 1218 c.c., 115 c.p.c.,117 TUB. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. alla luce dell’integrale rigetto delle domande del ricorrente per asserito mancato assolvimento dell’onere della prova sul conto corrente n. 11025 (conto anticipi sbf).
Con il terzo motivo si denuncia Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché del principio generale di denegata giustizia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
poiché la Corte ha respinto il secondo motivo d’appello in merito al diritto del ricorrente ad una statuizione sulle domande di nullità avanzate, indipendentemente dalla rideterminazione del saldo del conto corrente.
3.1. I l secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
Con il quarto motivo si denuncia: Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 91,92,112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 11 d.m. n. 55/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4.1. La censura è assorbita, riguardando la statuizione accessoria sulle spese processuali.
Per quanto esposto, il primo motivo va accolto, assorbiti gli altri tre. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione