Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11577 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21572/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO.
-ricorrenti –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., con sede in Siena, alla INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO Giudiziale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 5123/2019, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, pubblicata in data 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ed NOME COGNOME citarono Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d’ora in avanti, anche, breviter , RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Padova esponendo di avere intrattenuto con Banca Antonveneta s.p.a. (succeduta a Banca Popolare Veneta ed a sua volta incorporata, per fusione, in MPS) il rapporto di conto corrente n. 13613K, aperto il 24 luglio 1984 e chiuso il 19 agosto 2002, e che, nel corso del rapporto, gli erano stati addebitati importi per interessi superiori al tasso legale, benché non pattuiti, anatocistici ed usurari, nonché spese e competenze parimenti non concordate. Chiesero, pertanto, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia delle corrispondenti clausole contrattuali, condannarsi MPS alla restituzione di quanto illegittimamente percepito per le menzionate causali.
1.1. Costituitosi l’istituto di credito convenuto, che contestò le avverse pretese eccependone pure la intervenuta prescrizione, l’adito tribunale, disposta ed espletata una consulenza contabile, accolse, per quanto di ragione, la domanda degli attori e condannò MPS a corrispondergli la somma di € 148.366,93, oltre interessi legali e spese processuali.
Il gravame promosso da quest’ultima contro la descritta decisione fu accolto dall’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 18 novembre 2019, n. 5123, pronunciata nel contraddittorio con il COGNOME e la COGNOME, per cui, in totale riforma dell’im pugnata sentenza, la domanda degli attori/appellati fu respinta e gli stessi furono condannati a restituire a MPS quanto ottenuto in pagamento in forza della sentenza riformata.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, accogliendo l’ottavo motivo di impugnazione di MPS (che aveva contestato al tribunale di avere errato ad ammettere la c.t.u., le cui risultanze erano comunque ‘ falsate a causa delle lacune nella produzione documentale avversaria ‘ ed in particolare di estratti conto anteriori al 1998, ed inoltre che il consulente aveva sostituito gli interessi convenzionali con quelli previsti dall’art. 117 T.u.b., applicabile
dall’1 luglio 1992, mentre il contratto di conto corrente era stato concluso il 24 giugno 1992 e perciò avrebbe dovuto applicare gli interessi al saggio legale del 10%), opinò, che: « Gli estratti del conto corrente, prodotti in giudizio dagli attori, sono effettivamente carenti, in quanto mancano diversi trimestri. Nel primo grado di giudizio, gli attori hanno chiesto che fosse disposta consulenza tecnica d’ufficio ed anche che la banca predisponesse ‘il rendiconto di tutte le operazioni effettuate per conto degli attori nel corso del rapporto di conto corrente di cui è causa’ , ma hanno omesso di chiedere al giudice di ordinare alla convenuta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione degli estratti conto mancanti. Il consulente ha evidenziato che ‘i c onteggi predisposti sono stati in parte falsati dalla non completa produzione degli estratti del c/c oggetto di analisi; ciò ha reso necessaria la ‘forzatura’ di alcuni movimenti al fine di mantenere la continuità dello scalare. In particolare, in caso di assenza dell’estratto conto di un mese si è considerata la differenza fra il saldo finale del mese precedente e il saldo iniziale del mese successivo come unico momento contabile registrato -per i fini che ci occupano -alla data del 30/31 del mese ov e non vi è l’estratto conto. Ciò ha comportato -nei casi di differenza con segno Dare -un calcolo di interessi passivi più favorevole per l’Istituto; ovviamente nel caso di differenza con segno Avere il risultato è stato di segno diametralmente opposto, favorevole alla correntista. La mancata produzione di alcuni estratti conto ha inoltre reso -di fatto -scarsamente confrontabili gli importi degli interessi attivi e passivi applicati dall’Istituto medio tempore e gli importi del ricalcolo proprio per la necessità di effettuare la citata ‘forzatura’ dei saldi in corrispondenza dei trimestri ove sono stati liquidati dalla banca gli interessi passivi. La mancanza degli estratti conto ed in particolare di quelli dei periodi ove l’Istituto ha liquidato gli interessi periodici (settembre e dicembre 1992, dicembre 1993, settembre 1995, 1996-1997, giugno 1998, marzo 2000) ha peraltro generato un ulteriore effetto; tenuto conto, infatti, che il rapporto di conto corrente si chiude con saldo a zero, il ricalcolo porta ad individuare somme a credito del correntista calcolate per differenza tra gli interessi ricalcolati e gli interessi
applicati. Tenuto conto che la sommatoria di questi ultimi non considera l’entità degli interessi passivi applicati dalla banca negli estratti conto di fine trimestre mancanti, la differenza calcolata a credito del correntista è superiore rispetto a quella che sarebbe stata realisticamente riscontrabile in presenza di tutti gli estratti conto di periodo’. Come chiaramente esposto dal c.t.u., la mancanza di plurimi estratti conto non consente di giungere alla quantificazione del credito restitutorio degli attori »; ii ) « Il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito è onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se sono incompleti gli estratti conto attestanti le singol e rimesse suscettibili di ripetizione . Né soccorre, nel caso di specie, quanto precisato da Cass. civ. 2 maggio 2019, n. 11543 . Infatti, gli estratti conto mancanti si distribuiscono per tutta la durata del periodo preso in considerazione dal perito, sicché non è possibile ancorare la ricostruzione dell’andamento del conto ad un punto fermo, se non dall’estratto conto dell’aprile 2000, che segue quello mancante del marzo 2000. Tuttavia, dall’aprile 2000 all’agosto 2002, data di chiusura del rapporto, il conto ha sempre avuto un saldo attivo. In questo ristretto lasso di tempo, non risultano addebitati interessi passivi e neppure c.m.s. . In sintesi, non emerge la prova di un credito restitutorio a favore dei correntisti nel periodo sopra considerato. Conseguentemente, la domanda da essi proposta non può trovare accoglimento ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.: nello stesso ricorso, infatti, è presente l’esposizione sommaria dei fatti della causa, mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di
giudizio; è indicata la decisione impugnata, riportandosene il contenuto per quanto di interesse in relazione alle doglianze formulate in questa sede; infine, come si spiegherà più avanti scrutinando i motivi di ricorso, nella specie non sussiste la condizione di inammissibilità di cui all’art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., invocabile solo quando il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente offra elementi idonei a provocare un superamento dell’orientamento contestato.
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello addebitato ai Signori COGNOME di non aver assolto all’onere della prova in relazione al proprio credito restitutorio e nel contempo aver negato l’ammissio ne della prova offerta senza indicare la ragione del diniego ». Partendo dal duplice rilievo che, nell’accogliere l’ottavo motivo di gravame di MPS, « i Giudici muovono dalla considerazione che la mancata produzione in giudizio di alcuni estratti conto sia imputabile ai Signori COGNOME » e che « Costoro, non disponendo della documentazione nel complesso necessaria a dimostrare il proprio credito restitutorio, avrebbero dovuto ‘chiedere al Giudice di ordinare alla convenuta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione degli estratti conto mancanti’ e non limitarsi a chiedere ‘che fosse disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio ed anche che la Banca predisponesse ‘il rendiconto di tutte le operazioni effettuate per conto degli attori nel corso del rapporto di conto corrente di cui è causa’», i ricorrenti, dopo aver descritto le richieste inoltrate alla banca prima di intraprendere il giudizio e ribadite nel corso dello stesso, assumono di avere «tempestivamente formulato in primo grado -e ribadito in appello -una esplicita istanza istruttoria qualificabile come richiesta di un ordine di esibizione alla parte ex art. 210 c.p.c. (‘si fa istanza affinché la convenuta voglia predisporre il rendiconto di tutte le operazioni effettuate per conto degli attori nel corso del rapporto di conto corrente di cui è causa’), il cui accoglimento avrebbe permesso di acquisire al giudizio gli estratti conto mancanti, con la conseguenza che, in nessun
modo, si sarebbe potuto rilevare un difetto di prova del credito restitutorio degli attori. , la Corte d’Appello, una volta ritenuto non integrato l’onere probatorio gravante sui Signori COGNOME -stante la reiterazione delle richieste istruttorie di questi ultimi -avrebbe dovuto ‘prendere posizione sulle suddette richieste’ (accogliendole o rigettandole, ciò non rileva in questa sede). Ciò, però, non ha fatto e, al contrario, con la sentenza si è limitata a giudicare la pretesa dei correntisti indimostrata; per questo solo ha accolto il gravame »;
II) « Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 2697 e 2033 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente interpretato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità ed aver, conseguentemente, erroneamente addebitato ai Signori COGNOME di non aver assolto all’onere de lla prova in relazione al proprio credito restitutorio ». Si ascrive alla corte lagunare la violazione della disciplina riguardante il riparto dell’onere della prova nel caso del correntista che agisca per ottenere la ripetizione delle somme illegittimamente percepite dalla Banca. In particolare, si contestano le affermazioni secondo cui: i ) la mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisca in ripetizione comporti sempre e comunque, tout court , il rigetto delle sue pretese; ii ) ove la documentazione mancante afferisca a vari periodi del complessivo rapporto di conto corrente, non sia possibile una ricostruzione dello stesso;
III) « Nullità della Sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello condannato i Signori COGNOME a restituire l’intera somma ottenuta in forza della sentenza del Tribunale di Padova del 4 maggio 2015, n. 1624 ». Si imputa alla corte territoriale di aver condannato gli odierni ricorrenti alla restituzione integrale di quanto dagli stessi ricevuti in pagamento in forza della sentenza di primo grado, senza considerare che nel relativo importo era ricompreso quanto dovuto dalla Banca a titolo di commissioni di massimo scoperto ed altre spese percepite ma non pattuite,
voci su cui non poteva certamente incidere la mancanza di alcuni estratti conto.
I primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, si rivelano fondati esclusivamente nei limiti di cui appresso.
3.1. Come emerge dalla già riportata ( cfr . § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘) motivazione dell’adottata pronuncia di accoglimento del gravame di MPS ed integrale rigetto delle domande del COGNOME e della COGNOME, la corte territoriale ha attribuito rilievo sostanzialmente decisivo, a tali fini, al mancato deposito, da parte degli ap pellati, degli estratti conto relativi all’andamento dell’intero periodo del dedotto rapporto di conto corrente, altresì sottolineando che, « Nel primo grado di giudizio, gli attori hanno chiesto che la banca predisponesse ‘il rendiconto di tutte le operazioni effettuate per conto degli attori nel corso del rapporto di conto corrente di cui è causa’ , ma hanno omesso di chiedere al giudice di ordinare alla convenuta, ai sensi dell’ar t. 210 c.p.c., l’esibizione degli estratti conto mancanti ».
3.2. Orbene giova immediatamente evidenziare, con specifico riferimento al primo dei motivi in esame, che il COGNOME e la COGNOME hanno dedotto (cfr., amplius , pag. 26 e ss. del ricorso e le note nn. 9-12, delle note ivi a pié di pagina) di aver ribadito, al momento della loro costituzione in appello, per la ‘ denegata ipotesi di accoglimento delle istanze dell’appellante ‘, le istanze istruttorie già formulate in primo grado (‘ in via istruttoria si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie depositate in data 06/03/2009 e 27/03/2009 ‘. Cfr . nota n. 9 a piè di pagina n. 26-27 del ricorso), tra le quali quella affinché la banca predisponesse il rendiconto di tutte le operazioni effettuate per conto degli attori nel corso del rapporto di conto corrente di cui è causa.
3.2.1. Al riguardo, va osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte, pur ribadendo che la presunzione di rinunzia prevista dall’art. 346 cod. proc. civ. concerne le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie, ha precisato, tuttavia, che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente
riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16420 del 2023; Cass. n. 17904 del 2003; Cass. n. 14135 del 2000).
3.2.2. Il Collegio condivide questo più recente indirizzo e ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere ‘ specifica ‘, dovendo la parte, laddove non sia necessario un preciso mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado ( cfr . Cass. n. 5812 del 2016 e Cass. n. 16420 del 2023), come chiaramente avvenuto, invece, nella odierna vicenda. In parte qua , dunque, la doglianza non merita seguito.
3.3. Malgrado ciò, occorre rimarcare che, con riguardo proprio al tema degli oneri probatori in controversie, che vedano contrapposti banca e correntista, aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario al fine di espungerne poste illegittimamente ivi addebitate, la recentissima Cass. n. 1763 del 2024 (alla cui ampia motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. In senso analogo, si vedano, in motivazione, anche le successive Cass. nn. 4043, 4067 e 5387 del 2024), benché non massimata sullo specifico punto, ha puntualizzato ( cfr ., in particolare i §§ 2.9, 2.9.2. 2.9.4. 2.9.5. e 2.9.6 delle ‘ Ragioni della decisione ‘), tra l’altro, che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a ) « l’istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sanci to dall’art. 2697 cod. civ. »; b ) « Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo
scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l’unico mezzo di prova attr averso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi -come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) -consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte in corso di pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019) , -[si tratta
della sentenza resa da Cass. n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio 2024. Ndr.] -anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. »; c ) « È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti »; d ) « In quest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ. ».
3.3.1. La medesima pronuncia, inoltre, indica le modalità di effettuazione dei conteggi da parte del giudice (o del consulente di ufficio da lui eventualmente nominato), ove ritenga di avvalersi del criterio dell’azzeramento del saldo (così non escludendo, dunque, diverse modalità di ricalcolo del saldo medesimo), per l’ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto ( cfr. amplius , il § 2.9.6 della relativa motivazione, cui qui può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.).
3.4. Fermo tutto precede, la riportata motivazione della sentenza oggi impugnata si rivela non coerente con i principi tutti fin qui esposti laddove ha accolto il gravame di MPS e respinto interamente le originarie domande del COGNOME e della COGNOME esclusivamente per la carenza di alcuni estratti conto,
sicché le doglianze in esame di questi ultimi devono essere accolte, affidandosi al giudice di rinvio il compito di procedere ad un nuovo accertamento, tenendo conto, appunto, di quei principi, dell’entità dell’eventuale credito invocato dai menzionati app ellati.
4. Il terzo motivo di ricorso, investendo la domanda di restituzione delle somme ricevute dagli odierni ricorrenti in esecuzione della sentenza di primo grado, deve considerarsi assorbito , posto che l’esito di quella richiesta dipende, come è intuitivo, dall’esito del descritto nuovo accertamento affidato al giudice di rinvio circa l’eventuale credito ab origine prospettato dai primi.
5. In conclusione, dunque, il ricorso promosso da NOME COGNOME ed NOME COGNOME deve essere accolto quanto ai suoi primi due motivi, dichiarandosene assorbito il terzo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di NOME COGNOME ed NOME COGNOME limitatamente ai suoi primi due motivi, dichiarandone assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile