Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31815 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29119-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 1209/2018 della CORTE D ‘ APPELLO DI SALERNO, depositata il 27/8/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Salerno, con sentenza del 25/6/2010, ha parzialmente accolto la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione del 12/12/2001 ed ha, per l ‘ effetto, condannato la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. alla restituzione di €. 82.731,58, oltre interessi, quale somma indebitamente
percepita dalla stessa per illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo, tra l ‘ altro, il rigetto della domanda proposta sul rilievo che: – la società attrice non aveva prodotto in giudizio tutti i contratti e gli estratti conto necessari; – il tribunale aveva accolto la domanda sulla base di una consulenza tecnica d ‘ ufficio del tutto esplorativa, che ha conteggiato le partite di dare e avere sulla base di criteri del tutto presuntivi.
1.3. La società appellata, a sua volta, ha resistito all ‘ appello e proposto appello incidentale al fine di rideterminare le somme dovute.
1.4. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l ‘ appello della banca ed ha, per l ‘ effetto, rigettato la domanda proposta dall ‘ attrice.
2.1. La corte, in particolare, dopo aver affermato il principio per cui il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell ‘ indebito, è tenuto a provare i fatti costitutivi della domanda ed ha, quindi, l ‘ onere di produrre in giudizio il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi all ‘ intero rapporto contrattuale, ha ritenuto che ‘ non vi è spazio allora per ritenere provate le voci, le poste e le movimentazioni dei conti in controversia, giacché la documentazione prodotta non è sufficiente ‘ rilevando, per un verso, che la ‘ consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo ‘ , e, per altro verso, che ‘ in una simile situazione … il giudice non poteva disporre di elementi sufficienti per far luogo ad una consulenza tecnica d ‘ufficio, che … non è un mezzo
istruttorio in senso proprio … e non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume …’ , al pari dell ‘ ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che non può essere sollecitato al fine di sopperire al mancato assolvimento dell ‘ onere della prova.
2.2. In definitiva, ha concluso la corte, l ‘ appello della banca dev ‘ essere accolto e la domanda proposta dall ‘ attrice, per l ‘ effetto, rigettata.
2.3. RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE), con ricorso notificato in data 20/9/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
2.4. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
2.5. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 329 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che incombesse sul correntista l ‘ onere di depositare la documentazione idonea ai fini della prova e della quantificazione dell ‘ indebito, e cioè il contratto e gli estratti conto, senza, tuttavia, considerare che la banca, avendo lamentato nell ‘ atto di gravame solo la discontinuità degli estratti conto allegati dal cliente, aveva prestato acquiescenza alla statuizione del tribunale secondo cui la documentazione relativa a tutti i rapporti intrattenuti con la correntista doveva essere prodotta in giudizio dalla banca.
3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che gli estratti conto acquisiti in atti, non essendo relativi all ‘ intera sequenza del rapporto
contrattuale intercorso tra le parti, non erano idonei ai fini della prova dell ‘ indebito, senza, tuttavia, fornire, a sostegno di tale erroneo postulato, alcuna effettiva argomentazione, non avendo dato conto, in modo comprensibile e coerente, del percorso logico compiuto per la pronuncia dell ‘ indicata statuizione.
3.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che, ai fini della prova dell ‘ indebito, l ‘ attore aveva l ‘ onere di produrre in giudizio, unitamente al contratto, gli estratti conto relativi all ‘ intera sequenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la documentazione prodotta in giudizio dall ‘ attrice, attraverso i ‘ raccordi ‘ tra i periodi documentati operati dalla consulenza tecnica d ‘ ufficio, era senz ‘ altro idonea a fornire la prova delle somme prelevate dalla banca senza titolo. Nei rapporti bancari, infatti, ha osservato la ricorrente, l ‘ accertamento del dare e avere non dipende dalla continuità o meno della documentazione ma può essere comunque svolto attraverso l ‘ utilizzo di tutti gli elementi utili a tale scopo, a partire dalla consulenza tecnica d ‘ ufficio, essendo sicuramente consentito un accertamento tecnico-contabile che ridetermini il saldo del conto in base a quanto comunque emerge dai documenti prodotti in giudizio. L ‘ incompletezza degli estratti conto, del resto, non esclude che, in assenza di evidenze diverse, il conteggio del dare e avere possa essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza.
3.4. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
3.5. Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, in effetti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019). La prova dei movimenti del conto può essere, pertanto, desunta anche aliunde (v. anche Cass. n. 29190 del 2020), avvalendosi eventualmente dell’opera di un consulente d’ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (cfr., da ultimo, Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 20621 del 2021).
3.6. Si è, di conseguenza, ritenuto che ‘ la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali’ e che ‘là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori ‘ ( Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 16837 del 2022, in motiv.).
3.7. Peraltro, ove il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, e non sia
possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800 del 2022, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali; Cass. n. 35979 del 2022).
3.8. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi esposti e dev ‘ essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo e il secondo, e, per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio della Prima