Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13252/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti.
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 405/2021 pronu nciata dalla Corte d’Appello di Venezia, pubblicata in data 23/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato il 15/10/2015, NOME COGNOME conveniva in giudizio l’allora denominata RAGIONE_SOCIALE (poi fusasi in RAGIONE_SOCIALE), allegando una serie di estratti conto a partire dall’ultimo trimestre 1 997 sino al 30/9/2006 ed esponendo: di intrattenere da oltre vent’anni un rapporto di conto corrente con la banca convenuta, contraddistinto dal n. 07400574844T e assistito da apertura di credito; che per tale rapporto non era stato stipulato alcun contratto scritto nella forma scritta, di cui agli artt. 117 TUB e 1284 comma 3 c.c. e che, pertanto, tutti gli oneri addebitati nel tempo a qualsiasi titolo (interessi, commissioni, spese, etc.) erano da ritenere indebiti, anche sotto il profilo della non determinabilità dell’oggetto del contratto ex artt. 1346 c.c. e 1418 comma 2 c.c.; di aver chiesto a mezzo pec copia del contratto di conto corrente e del correlato contratto di apert ura di credito ai sensi dell’art. 119 TUB, senza però ricevere alcun riscontro; che per tale rapporto di conto corrente, più in particolare , anche l’addebito di costi a titolo di commissione di massimo scoperto non poteva ritenersi validamente eseguito, sia perché effettuato in assenza di pattuizione, sia perché, più in particolare, in difetto di criteri di determinabilità rispetto al saggio commissionale e alla stessa base di calcolo; che vi era stato il superamento del tasso soglia usura vigente tempo per tempo ex lege 108/1996 nel corso di diversi trimestri presi in considerazione dalla perizia di parte allegata, anche considerando l’incid enza della stessa commissione di massimo coperto; che erano stati addebitati interessi anatocistici , in violazione dell’art. 1283 c.c. e ciò anche per il periodo successivo alla Circolare CICR 9/2/2000, essendo, tale conteggio, iniziato prima dell’emanazione di tale ultimo provvediment o.
Pertanto, l’attore chiedeva l’accertamento : della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia di tutti gli addebiti eseguiti dalla Banca a titolo di interessi
ultralegali, di capitalizzazione degli interessi, di commissione di massimo scoperto, nonché di spese a qualsiasi titolo applicate nel corso del rapporto; della applicazione da parte della Banca di interessi superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/1996 nei trimestri indicati nella parte narrativa o nei diversi trimestri eventualmente accertati in corso di causa, con conseguente dichiarazione di invalidità dei relativi addebiti nel corso del rapporto; per l’effetto, in accoglimento delle due suddette domande, la rideterminazione del saldo effettivo del rapporto di conto corrente alla data del 30/9/2006 (data dell’ultimo estratto conto allegato) in una somma esattamente quantificata in atto di citazione (€ 87.980,67) o nella diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, mediante ricalcolo delle voci annotate a decorrere dalla data di apertura ed esclusione di tutte le somme addebitate senza titolo.
Il Tribunale accoglieva la domanda con la sentenza n. 1685/2018, ritenendo che: l’eccezione di prescrizione della banca -basata sull’assenza di rapporti di affidamento e l’affermazione, solo per questo, di doversi ritenere solutoria ogni rimessa – non fosse convincente, perché dalla documentazione acquisita si desumevano sovente espressioni comprovanti l’esistenza di aperture di credito, quali ‘fido a scad.’, ‘ecced. fidi’, ‘spese di istruttoria e gestione fidi’, ‘calcolo degli interessi passivi intra e ultra fido’ contenute negli estratti conto scalari; assunta pertanto l’esistenza di un fido, sarebbe stato onere dell’istituto di credito, ai fini dell’eccezione di prescrizione, indicar ne il limite e, pertanto, essendo mancata tale dimostrazione, l’eccezione relativa non poteva essere accolta; i criteri e la metodologia impiegati dal c.t.u. per ricostruire il saldo rettificato al netto degli indebiti accertati erano condivisibili, mentre i prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze erano sufficienti per la valutazione peritale e per consentire al c.t.u. di
pervenire ad una ricostruzione del conto con un apprezzabile grado di completezza.
Con sentenza emessa in data 23.2.2021 l a Corte d’appello di Venezia , accogliendo l’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, riformava la sentenza di primo grado osservando che: le considerazioni del consulente d ‘ufficio e della stessa decisione impugnata, che avevano ritenuto attendibile la ricostruzione contabile, erano tautologiche in quanto non illustravano le ragioni e la ricorrenza di elementi documentali che consentissero di pervenire comunque alla esatta ricostruzione del rapporto; come già affermato in diverse occasioni dalla stessa Corte, la mancanza degli estratti conto non consentiva di verificare se gli interessi del trimestre precedente fossero stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se fossero stati per qualche ragione stornati, così come precludeva di appurare se vi fossero stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi; circa l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sarebbe stato onere dell’attore dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria degli addebiti di cui si chiedeva lo storno, non essendo stata prodotta la relativa documentazione e palesandosi del tutto insufficiente il richiamo alle scarne indicazioni degli scalari prodotti, che non consentivano di stabilire né l’e sistenza del fido né il suo ammontare.
NOME COGNOME ricorre in cassazione , avverso la sentenza d’appello, con tre motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa a pplicazione dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte d’appello ritenuto che il ricorrente avesse l’onere di produrre tutti gli estratti conto in serie continua.
Al riguardo, il ricorrente assume di aver allegato con l’atto di citazione una serie di estratticonto a far data dall’ultimo trimestre 19 97 sino al 30/9/2006, per alcuni periodi, dando conto solo dei riassunti scalari, rilevando che, come desumibile anche dalla c.t.u. in primo grado, la presenza, tuttavia, dei prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze per tutti i trimestri del periodo esaminato (ossia dal 4° trimestre 1997 al 3° trimestre 2006), aveva consentito comunque un’analisi del rapporto di conto corrente se ppur con metodologia sintetica.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicaz ione dell’art. 116 c.p.c. , per aver la Corte d’appello ritenuto piut tosto apoditticamente che la c.t.u. non fosse attendibile per il fatto di aver avuto ad oggetto non l’intera sequenza di estratti conto e, per alcuni periodi, solo gli estratti scalari, così attribuendo il valore di prova legal e agli estratti conto e all’onere d ella loro integrale allegazione, escludendo qualsiasi possibilità di ricostruzione dell’andamento del conto corrente e su ogni periodo di valutazione
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1422 e 2033 c.c., per non aver la Corte d’appello considerato che l’azione esercitata dall’attore non era un’azione di ripetizione di indebito, ma di mero accertamento del saldo epurato dagli indebiti , per cui l’ eccezione di prescrizione della banca era di per sé superflua ed irrilevante.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
La Corte d’appello ha motivato l’accoglimento del gravame ritenendo necessaria la produzione integrale degli estratti conto (l’attore aveva prodotto i prospetti trimestrali degli anni 1997 (solo il 4 trimestre ), 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 (fino al 3° trimestre) e gli estratti dei mesi di dicembre 1997 e dei soli mesi di marzo/giugno/settembre/dicembre degli anni 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 (anche del mese di ottobre e con eccezione di dicembre), 2004 (con eccezione di marzo), 2005 e 2006 (con eccezione di dicembre); non risultavano, quindi, prodotti, in continuità, tutti gli estratti conti, ma soltanto i mesi sopra individuati, così come non risultavano prodotti i conti scalari) e ritenendo in ogni caso opponibile la prescrizione perché non vi era prova dell’affidamento del conto.
A riguardo, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass., n. 1735/2024).
In tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass., n. 22290/2023).
Sul punto è stato precisato che, in tema di rapporti bancari, la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto
corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato (Cass., n. 10293/2023). In particolare, sulla questione in esame, questa Corte ha altresì argomentato che: i rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass., n. 37800/2022: nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, ex artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10
maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (v. Cass., n. 1763/2024; Cass. n. 13186/2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti-conto da parte del giudice del merito).
Premessa la richiamata giurisprudenza di questa Corte, va osservato che nel caso concreto il giudice d’appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado – fondata sulla c.t.u. contabile – non avesse illustrato le ragioni e la ricorrenza di elementi documentali idonei a pervenire alla esatta ricostruzione del rapporto e che la mancanza degli estratti conto non consentisse di verificare se gli interessi del trimestre precedente fossero stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se fossero stati per qualche ragione stornati, rilevando altresì che, per escludere la fondatezza del l’eccezione di prescrizione (riget tata dal Tribunale) sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare il carattere ripristinatorio delle rimesse affluite sul conto affidato.
Ora, la Corte d’appello, nell’affermare, erroneamente ed apoditticamente, che la mancata disponibilità di parte degli estratti-conto precluda la ricostruzione dell’andamento del rapporto di conto corrente, non ha fatto una corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte circa la possibilità, nel caso di mancanza (totale o parziale degli estratti-conto), di ricostruire le movimentazioni dei rapporti di conto attraverso l’utilizzo di altri documenti, con l’ausilio di un consulente tecnico d’uffic io.
Al riguardo, l’errore in cui è incorsa la Corte di merito consiste, dunque, nell’aver escluso aprioristicamente ogni ipotesi di ricostruzione, anche parziale, dell’andamento dei conti correnti, senza vagliare in concreto l’idoneità dei documenti acqui siti ed utilizzati dal c.t.u.
Invero, come rilevato anche dalla c.t.u. in primo grado, ogni riassunto scalare di quelli allegati riassumeva anche le competenze registrate nei mesi precedenti a quello di riferimento del documento di rendiconto ordinario; lo stesso c.t.u. ha evidenziato che la mancata produzione ‘in continuità’ di tutti gli estratti conto ha reso impossibile l’utilizzo di una metodologia ‘analitica’ , non potendo procedersi ad una ricostruzione puntuale dei movimenti bancari per tutta la durata del rapporto di conto corrente; ciò, malgrado, i prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze per tutti i trimestri del periodo esaminato (ossia dal 4° trimetre 1997 al 3° trimestre 2006), abilitavano, comunque, un’analisi del rapporto di conto corrente e, soprattutto, una ricostruzione del suo andamento con metodologia ‘sintetica’ .
Ne consegue che la Corte territoriale non ha considerato che – come affermato da questa Corte (v. per ultima Cass., n.1763/2024) nell’ipotesi in cui, avendo agito il correntista nei confronti della banca per ottenere la ripetizione dell’indebito connesso alla nullità di clausole negoziali, non vi sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli o dimostra: i) l’eventuale esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii) laddove manchi
documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha omesso ogni scrutinio afferente alle suesposte ipotesi ricostruttive della movimentazione del conto corrente, ritenendo, in sostanza, che l’incompletezza degli estratti -conto, di per sé, precluda ogni possibilità di siffatta ricostruzione, sebbene in forma parziale. Il terzo motivo è parimenti fondato.
Invero, il ricorrente ha lament ato che la Corte d’appello ha rilevato la prescrizione delle rimesse affluite sul conto, in mancanza della prova dell’affidamento del conto, poiché l’azione promossa era di accertamento e non di pagamento di indebito e dunque non sarebbe stata soggetta a prescrizione.
Al riguardo, in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un’annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l’annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell’annotazione stessa, essendo quest’ultima null’altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la
rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo (Cass., n. 3858/2021).
E’ evidente quindi che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 cod. civ., l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo su cui si è fondata l’annotazione sul conto.
Pertanto, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 cod. civ., l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta.
Invero, risulta erronea la statuizione della Corte territoriale secondo la quale il correntista non può ottenere l’ eliminazione della relativa partita dal conto se l’addebito risale ad oltre dieci anni prima della domanda, essendosi il relativo diritto prescritto con il decorso del termine decennale.
Nella specie, il rilievo della prescrizione è stato effettuato sulla premessa che l’attore non aveva dimostrato la natura ripristinatoria e non solutoria degli addebiti di cui si chiedeva lo storno, non essendo stata prodotta la relativa documentazione e palesandosi del tutto insufficiente il richiamo alle scarne indicazioni degli scalari prodotti, che non consentivano di stabilire né l’esistenza del fido né il suo ammontare .
Ma tale argomentazione è stata prospettata riguardo alle azioni di ripetizione d’indebito fondate sull’accertamento delle nullità delle clausole di conto corrente (S.U. n. 24418/2010) e non è invece applicabile alle azioni di accertamento.
Per quanto esposto, in accoglimento dei tre motivi proposti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i tre motivi del ricorso e cassa l’impugnata sentenza. Rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME