Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35862 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35862 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 38617/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO .
-ricorrenti contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona della sua procuratrice speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 804/2018, della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA depositata in data 15/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato l’1 febbraio 2005, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) innanzi al Tribunale di Reggio Calabria al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali, alla restituzione di pretesi indebiti versamenti che il loro dante causa, NOME COGNOME, aveva effettuato nel corso del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, filiale di Reggio Calabria, sul quale erano state utilizzate le aperture di credito di volta in volta concessegli.
1.1. Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE convenuta, che resistette alle avverse domande concludendo per il loro rigetto, l’adito tribunale, rimasto inadempiuto un ordine di esibizione impartito a quest’ultima ex art. 210 cod. proc. civ., ma dalla medesima ripetutamente contestato, con sentenza del 16 febbraio 2007, n. 211, in parziale accoglimento delle domande degli attori, dichiarò la nullità del contratto di apertura di c/c, per come intervenuto il 3 giugno 1992, limitatamente alle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la determinazione di questi con rinvio agli usi su piazza, respingendo ogni altra loro richiesta.
Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi, rispettivamente, dagli originari attori e da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15 novembre 2018, n. 804, così decise: « i ) Rigetta l’appello principale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ; ii) accoglie solo parzialmente (e nei termini indicati in motivazione non aventi incidenza di diretta riforma sulla decisione di prime cure), l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; iii) conferma, per l’effetto, la sentenza n. 211/07,
resa in data il 15/16.2.2007 dal Tribunale di Reggio Calabria che integra nella parte dispositiva con l’inciso, da intendersi inserito, al punto ‘a’, dopo le parole ‘… degli interessi’, ‘dichiara che nulla è dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto sino all’8.7.1992 ».
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i ) ritenne che illegittimamente il tribunale avesse emesso, nei confronti della banca convenuta, l’ordine di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., della documentazione (massimamente gli estratti conto) afferente ai rapporti di conto corrente intrattenuti con il dante causa degli attori. Richiamò, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui all’ actio ad exibendum la parte non possa fare ricorso e, quindi, non può essere ordinata dal giudice l’esibizione di un documento o di un terzo, allorquando l’interessato possa, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa; ii ) considerò « evidenti le ricadute, anche sui motivi di gravame principale, connessi alla circostanza che il tribunale, prendendo atto della incoercibilità dell’ordine emesso, aveva invitato le parti alla precisazione delle conclusioni senza nemmeno tentare altre strade processuali (quelle indicate nell’atto di appello) e, comunque, s enza attendere gli esiti delle iniziative giudiziarie che gli attori stavano parallelamente intraprendendo per acquisire la documentazione mancante per la ricostruzione (a mezzo dell’invocata c.t.u.) del rapporto. . Se, dunque, corretta deve dirsi la conclusione assunta in punto di rigetto delle domande di ripetizione di indebito e risarcimento del danno (entrambe aventi causa nella -invece accertata -parziale nullità del contratto), non altrettanto può dirsi il suo ‘addebito’ alla omessa inottemperanza, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’ordine di esibizione di documentazione, ordine che venne certamente emesso in difetto dei presupposti di legge »; iii ) valutò, poi, come « altrettanto ineludibili le conseguenze in ordine all’ammissibilità della richiesta istruttoria, in secondo grado, di acquisizione della documentazione offerta in produzione all’udienza del 15.5.2008 (e di svolgimento, mercè quella documentazione, della c.t.u. contabile già invocata in primo grado) ». In particolare, richiamato il testo (ritenuto applicabile ratione temporis ) dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ.
anteriore alle riforme apportategli dalle modifiche del 2009 e del 2012, escluse che potesse dirsi non imputabile alla parte appellante principale la mancata produzione, in primo grado, della documentazione predetta ed escluse che quest’ultima potesse cons iderarsi indispensabile ai fini della decisione invocando, in proposito, il principio enunciato da Cass. n. 5013 del 2016; iv ) dalla inammissibilità, per quanto si è appena detto, della richiesta di produzione documentale effettuata in appello, fece derivare l’inammissibilità della richiesta c.t.u. contabile; v ) respinse, infine, le ulteriori censure degli appellanti principali, limitandosi ad integrare il dispositivo della decisione impugnata, in tema di commissione di massimo scoperto, nei sensi già riferiti.
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi (il quarto e quinto, peraltro, unificati un un’unica trattazione). Ha resistito, con controricorso, corredato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva, preliminarmente, il Collegio che l’odierno ricorso risulta essere stato proposto unicamente da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, benché in appello fossero costituiti, insieme a loro (e tutti anche nella qualità di eredi di NOME COGNOME), anche NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. Tuttavia, può escludersi qualsivoglia valutazione circa la concreta necessità di integrare il contraddittorio verso questi ultimi, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre
i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato (per le ragioni che andranno ad esporsi nei successivi paragrafi di questa motivazione), appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti ( cfr . sostanzialmente in tal senso, anche nelle rispettive motivazioni, ex multis , Cass. n. 14347 del 2023; Cass. n. 33899 del 2022; Cass. n. 4691 del 2022; Cass. n. 8980 del 2020; Cass. n. 5874 del 2020; Cass. n. 12515 del 2018; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 15106 del 2013; Cass., SU, n. 6826 del 2010).
2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, rubricato « A norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. », contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto illegittima la richiesta ed il conseguente ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. alla RAGIONE_SOCIALE degli estratti conto in quanto tali documenti sarebbero stati direttamente accessibili ex art. 119 T.U.B. e che tale mancata richiesta precludeva alla parte di avvalersi dello strumento di cui alla menzionata norma del codice di rito. I ricorrenti invocano, a sostegno del proprio assunto, quanto sancito da Cass. n. 11554 del 2017 e da Cass. n. 3875 del 2019.
2.1. Questa censura si rivela infondata.
2.2. Invero, è sufficiente ricordare che questa Corte, con la sentenza resa da Cass. n. 24641 del 2021, si è occupata, funditus , dei rapporti tra l’art. 119, comma 4, T.U.B., norma di carattere sostanziale, e l’art. 210 cod. proc. civ., avente, invece, natura processuale, confutando specificamente le argomentazioni di Cass. n. 11554 del 2017 (oggi pure invocata dai ricorrenti a so stegno della censura in esame) e giungendo, dopo un’ampia ed articolata motivazione (cui si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché pienamente condivisa), ad affermare il principio per cui « Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra
nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato ».
2.2.1. In detta pronuncia (ribadita pure dalla più recente Cass. n. 12993 del 2023), peraltro, si è puntualizzato ( cfr . § 12.10 della motivazione) che « il cliente può, se lo ritiene, e se ne ha l’esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile. Non è forse superflua qui una ulteriore precisazione, a scanso di pur improbabili equivoci. Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell’articolo 119, ultimo comma; non può farlo invocando indiscriminatamente l’intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell’obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell’osservanza dell’articolo 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c. ».
2.3 In senso sostanzialmente analogo, poi, la successiva Cass. n. 23861 del 2022 (cui pure può farsi rinvio, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché pienamente condivisa), dopo aver ripercorso, per ampi tratti, i passaggi motivazionali di Cass. n. 24641 del 2021, ha parimenti precisato che « Non è,
dunque, necessario – – che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio nell’ambito del quale l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine asseg nato alla banca dall’art. 119, quarto comma, T.U.B. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di idonea giustificazione dell’inadempimento ».
2.4. Infine, Cass. n. 12993 del 2023 (cui parimenti si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché condivisa dal Collegio), ha puntualizzato che, « In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento -anteriore all’instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso – in cui esercitare la facoltà di rich iedere all’istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta sa lva, tuttavia, in quest’ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l’istituto della rimessione in termini ».
2.5. Alla stregua di tutti i suesposti princìpi, la sentenza impugnata risulte immune dai vizi ad essa ascritti dalla censura in esame, le cui argomentazioni, peraltro, nemmeno offrono significativi spunti di riflessione per rimeditare il riportato, più recente, orientamento ermeneutico di questa Corte.
Il secondo motivo di ricorso, recante, « A norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. », contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto inammissibile la produzione
degli estratti conto nella fase di appello in quanto ha considerato imputabile agli attori la loro mancata produzione in primo grado.
3.1. Orbene, muovendo dal duplice rilievo che ( a ) nella odierna vicenda deve ritenersi applicabile, ratione temporis (come affatto correttamente sancito dalla corte distrettuale), l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo (‘ Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio ‘) anteriore alle riforme apportategli dalle riforme del 2009 e del 2012 (essendosi al cospetto di un giudizio instaurato, in primo grado, nel febbraio 2005 e, in appello, il 19 luglio 2007) e che ( b ) la giurisprudenza di questa Corte aveva considerato inclusi i documenti nella portata precettiva di detta disposizione ( cfr . Cass., SU, n. 8203 del 2005), l’infondatezza della doglianza in esame consegue, evidentemente, a quanto si è già detto respingendosi il primo motivo, sicché non è necessario dilungarsi oltre sul punto.
Il terzo motivo di ricorso, rubricato « A norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. », contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto inammissibile la produzione degli estratti conto nella fase di appello ritenendoli documentazione non indispensabile ai fini della decisione.
4.1. Questa doglianza si rivela infondata sebbene dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ..
4.2. Invero, NOME ed NOME COGNOME affermano di aver prodotto ‘ i documenti contabili afferenti al rapporto di cui trattasi, consegnati dall’Istituto di credito a seguito della notifica di atto di precetto basato sul richiamato decreto ingiuntivo n. 252/2007 ‘, non già contestualmente alla proposizione del gravame bensì in corso di esso, e, precisamente, all’udienza del 15 maggio 2018 ( cfr . pag. 15 del loro ricorso). La relativa circostanza trova riscontro anche nella sentenza impugnata cfr . pag. 16 – sebbene ivi si indichi la diversa data del 15 maggio 2008).
4.3. Fermo quanto precede, e precisato che il giudizio di appello in esame doveva intendersi disciplinato, per quanto qui di specifico interesse, dagli artt. 342, 345 e 347 cod. proc. civ. nei rispettivi testi modificati dalla legge n. 353 del 1990, rileva il Collegio che il motivo si palesa infondato perché detta produzione è avvenuta, appunto, nel corso del giudizio di appello anziché in sede di costituzione degli appellanti come prescritto dal codice di rito a pena di decadenza. Ciò non sarebbe stato comunque consentito (indipendentemente da ogni altra valutazione circa l’indispensabilità della documentazione predetta o del non essere imputabile alla parte la sua mancata produzione in primo grado) alla stregua dell’orientamento – già espresso da questa Corte in molteplici pronunce antecedenti al già citato arresto delle Sezioni Unite n. 8203 del 2005 ( cfr., ex multis , Cass. n. 6528 del 2004; Cass. n. 5463 del 2002; Cass. n. 7510 del 2001), in quest’ultimo ribadito e, successivamente ad esso, ancora confermato da Cass. n. 12731 del 2011 e Cass. n.11510 del 2014 – che fonda le sue ragioni, da un lato, sul disposto degli artt. 163 e 166 cod. proc. civ. richiamati dall’art. 342 cod. proc. civ., comma 1 e art. 347 cod. proc. civ., comma 1, e, dall’altro, sull’esigenza di concentrare, ancor più nel processo di appello, le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (sempre che ovviamente la formazione dei documenti da esibire non sia successiva); esigenza che trova riscontro anche nella assenza di richiami, nelle suddette disposizioni regolanti tale grado di giudizio, al disposto dell’art. 184 cod. proc. civ. (nel testo all’epoca applicabile ratione temporis ).
4.4. A tanto deve solo aggiungersi che nessuna specifica censura hanno mosso gli odierni ricorrenti all’avvenuto, implicito, rigetto, da parte della corte di appello, della loro richiesta di rimessione in termini formulata al fine di procedere alla suddetta produzione documentale ( cfr . pag. 16 della sentenza impugnata).
Il quarto e quinto motivo di ricorso, infine, unificati in un’unica trattazione, censurano la decisione della corte reggina, « a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per non avere ammesso la consulenza tecnica di ufficio, richiesta sin dal primo grado, sull’errato presupposto e
motivazione dell’inammissibilità dell’effettuata produzione, nel giudizio di secondo grado, degli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa e per derivata violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello di Reggio Calabria, per la dichiarata inammissibilità della effettuata produzione in giudizio degli estratti conto e per non avere conseguentemente potuto disporre la consulenza tecnica richiesta, ha omesso di pronunciare sulla domanda di ripetizione di indebito e sulla conseguente domanda di condanna alla restituzione delle somme, con gli accessori di legge, indebitamente versate alla RAGIONE_SOCIALE dal titolare del rapporto bancario ».
5.1. Trattasi di doglianze che, evidentemente, presuppongono la legittimità della già descritta produzione effettuata dagli odierni ricorrenti in grado di appello, esclusa la quale (per effetto di quanto si è già detto disattendendosi i precedenti motivi), dunque, nessun seguito ulteriore può ad esse attribuirsi.
5.2. Mere ragioni di completezza, peraltro, impongono di rimarcare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per asserita omissione di pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito, che, come chiarito da questa Corte: i ) « È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività » ( cfr . Cass. n. 12131 del 2023); ii ) il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice
indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto ( cfr. Cass. n. 12652 del 2020).
6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME ed NOME COGNOME deve essere respinto, restando a carico degli stessi, in solido tra loro, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi banca controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME ed NOME COGNOME e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 30 novembre 2023.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME