Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3494 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 7492/23 proposto da:
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-) Banca di Credito Cooperativo di Roma RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
– controricorrente –
nonché
-) Ministero dell’Interno; Agenzia delle Entrate – Riscossione;
– intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Roma 6 ottobre 2022 n. 14544;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per la sua infondatezza; udita, per la parte ricorrente, l’Avvocato NOME COGNOME delegata dall’ Avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: esecuzione – mancato rispetto del termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. – estinzione atipica – conseguenze – reclamo ex art. 630 c.p.c. – necessità.
La Banca di Credito Cooperativo RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘la BCC’) nel 2004 concesse a NOME COGNOME e NOME COGNOME un mutuo dell’importo di euro 110.000.
Nel 2015, allegando l’inadempimento del contratto da parte dei mutuatari, la BCC iniziò l’esecuzione forzata e notificò loro:
atto di precetto in data 12.1.2015;
atto di pignoramento immobiliare in data 16.3.2015.
Il successivo 29.5.2015 la Banca iscrisse a ruolo l’atto introduttivo della procedura esecutiva.
In data 4.11.2015 nella procedura intervenne la RAGIONE_SOCIALE (oggi, ‘Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER ‘, per effetto del d.l. 22.10.2016 n. 193 ; d’ora innanzi, ‘l’ AdER ‘ ), nella veste di Agente della riscossione.
A fondamento dell’intervento alleg ò tre ordini di crediti: per tributi non assolti, per contributi previdenziali non versati e per sanzioni amministrative irrogate in conseguenza di violazioni del codice della strada; il tutto per euro 75.176,15 nei confronti di NOME COGNOME (di cui 26.145,37 assistiti da privilegio), ed euro 3.021,5 nei confronti di NOME COGNOME.
Alle iniziative in executivis avviate dalla BCC e dall ‘ AdER i due debitori esecutati reagirono con due opposizioni.
3.1. All’esecuzione iniziata dalla BCC i debitori si opposero con ricorso depositato in data 26.6.2015 dinanzi al Tribunale di Roma.
Con tale ricorso fu proposta sia un ‘opposizione all’esecuzione , sia un’opposizione agli atti esecutivi.
A fondamento del l’opposizione agli atti esecutivi gli opponenti allegarono per quanto rileva in questa sede – due motivi.
Innanzitutto dedussero che il 17.6.2015 avevano presentato istanza di visibilità del fascicolo telematico, illegittimamente rifiutata dal Cancelliere del Tribunale di Roma. Tale rifiuto aveva violato il loro difetto di difesa, perché impedì loro di conoscere ‘ le date di svolgimento delle singole
attività, necessarie per argomentare puntualmente’ l’opposizione all’esecuzione .
In secondo luogo dedussero la violazione del termine di 15 giorni per l’iscrizione della causa a ruolo, previsto da ll’art. 557 c.p.c.. Sostennero che la BCC aveva violato tale norma per avere ‘ procrastinato la data di iscrizione a ruolo a suo piacimento’ ; infatti il pignoramento era stato notificato il 16.3.2015, mentre ‘ fino a pochi giorni or sono ‘ (e dunque poco prima del 22 giugno 2015, data del ricorso in opposizione) non risultava alcuna ‘procedura in atto’ a carico degli opponenti.
3.2. All’intervento dell’ AdER i debitori si opposero con successivo ricorso datato 2.2.20 16 ed intitolato ‘ ricorso ex art. 615 c.p.c.’ .
a procedere ipotecaria b) la prescrizione e la
Con esso contestarono il diritto dell’Agente della riscossione esecutivamente, deducendo: a) l’illegittimità dell’iscrizione compiuta dall’agente della riscossione sei anni prima; nullità (per difetto di notifica) dei vari crediti erariali.
Il giudice dell’esecuzione con provvedimento 20 maggio 2016, decidendo in sede sommaria sui due ricorsi, negò la sospensione dell’esecuzione e fissò il termine per l’introduzione della fase di merito, cui provvidero i due opponenti.
Introdotta la fase di merito, il Tribunale dapprima ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno (che rimase contumace). Quindi, con sentenza 6.10.2022 n. 14544, rigettò tutte le opposizioni.
Ritenne il Tribunale che:
-) l’opposizione agli atti esecutivi, intesa a far valere la violazione dell’art. 557 c.p.c., era tardiva in quanto introdotta oltre il ventesimo giorno successivo al pignoramento (pignoramento del 16 marzo, opposizione del 26 giugno);
-) fosse ‘ irrilevante, ai fini del decidere (…) la questione dell’asserito rifiuto, da parte della cancelleria, di dare accesso, ai procuratori, al
fascicolo telematico, trattandosi di questione che esula dal thema decidendum tanto dell’opposizione all’esecuzione quanto dell’opposizione agli atti esecutivi ‘;
-) l’opposizione proposta contro l ‘ AdER e fondata sull’allegata prescrizione dei crediti erariali spettava alla giurisdizione del giudice tributario;
-) l’opposizione propost a contro l’ AdER e fondata sull’omessa notifica delle cartelle esattoriali costituiva un ‘ opposizione agli atti esecutivi ed era inammissibile, per non avere gli opponenti provato di averla introdotta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto viziato.
La sentenza suddetta è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
La sola BCC ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte e richiesto nella pubblica udienza che fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso concerne l’opposizione agli atti proposta nei confronti della BCC.
Con esso è denunciata la violazione dell’art. 557 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo, tuttavia, i ricorrenti formulano una censura che ben poco ha a che vedere con la suddetta norma.
Essi infatti sostengono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardivo il loro ricorso in opposizione agli atti esecutivi.
Deducono che l’ ‘atto esecutivo’ avver so il quale fu proposto il ricorso, dal quale perciò si sarebbe dovuto far decorrere il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., non andava ravvisato nel pignoramento (16.3.2015), ma nel rifiuto opposto dalla Cancelleria a concedere la ‘visibilità’ del fascicolo (17.6.2015).
Tale rifiuto – proseguono i ricorrenti – fu reso noto a mezzo PEC al difensore degli esecutati in data 18.6.2015, sicché il ricorso in opposizione – proposto il 26.6.2015 – doveva ritenersi tempestivo.
Dopo avere esposto questa doglianza, i ricorrenti concludono assumendo che questa Corte ‘ non possa che dichiarare tempestivo il ricorso ex art. 617 c.p.c., con conseguente declaratoria di illegittimità del pignoramento e sua estinzione alla data di iscrizione ‘.
1.1. Per chiarezza va premesso, con riguardo a quest’ultima allegazione, che il giudizio sulla tempestività di un ‘ opposizione esecutiva ovviamente non ha per conseguenza necessaria alcun giudizio di fondatezza della stessa.
1.2. Non è necessario esaminare il merito di questo primo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la domanda non poteva essere proposta nella forma dell’opposizione agli atti esecutivi. Infatti, gli odierni ricorrenti col ricorso introduttivo dell’opposizione agli atti esecutivi sostennero che il pignoramento era divenuto inefficace a causa del mancato rispetto del termine di cui all’art . 557, comma secondo, c.p.c. (vale a dire per tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo entro 15 giorni dalla consegna al creditore procedente, da parte dell’ufficiale giudiziario, della copia notificata dell’atto di pignoramento).
1.3. La violazione del termine di 15 giorni previsto dall’art. 557, secondo comma, c.c. (nel testo applicabile ratione temporis , ovvero nel 2015) costituiva una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione.
Tanto si desume:
dalla lettera della legge; ivi infatti si prevede quale conseguenza della violazione del termine di 15 giorni l’ ‘ inefficacia del pignoramento ‘ , cioè l ‘ identica espressione che compare nell’art. 497 c.p.c. , il quale prevede per l’appunto un’ipotesi di estinzione tipica (Cass. 35365/23; Cass. 9624/03). Sarebbe dunque illogico ritenere che il legislatore abbia impiegato l’identica espressione per designare fattispecie differenti ;
dalla ratio dell’art. 557, comma secondo, c.p.c., che è l’accelerazione della procedura, e dunque affine a quella dell’art. 497 c.p.c.;
dal ‘sistema’ creato dal diritto vivente, che di fatto interpreta l’espressione ‘ casi espressamente previsti dalla lege ‘ di cui all’art. 630 c.p.c. come sinonimo di ‘ espressa previsione di inefficacia del pignoramento ‘.
Tale conclusione è confermata dall’analisi della giurisprudenza p iù recente di questa Corte, la quale ha riservato la qualificazione di ‘ estinzione atipica ‘ del processo esecutivo ai soli casi di violazione di termini fissati dal giudice , o di improseguibilità della procedura per vizi genetici del titolo o impossibilità sopravvenuta (in generale, v. Cass., ord. 9501/16; v., ex multis , Cass. 33037/23, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dal mancato rispetto del termine per il versamento del fondo spese da parte dei creditori; Cass. 10131/23, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dalla sopravvenuta esecuzione del titolo; Cass. 11241/22, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dichiarazione del giudice dell’esecuzione di mancanza del titolo e conseguente inefficacia del pignoramento; Cass. 17440/19, la quale ha qualificato atipica l’estinzione derivante dall’accertata ineseguibilità dell’opera ordinata nel titolo giudiziale di condanna ad un facere ).
1.4. Una volta qualificata come ‘estinzione tipica’ quella prevista dall’art. 557, comma secondo, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ne discende che il provvedimento del giudice dell’esecuzione con cui fu negata l’estinzione andava impugnato col reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., non con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., come esattamente rilevato dalla Procura Generale.
1.5. Ritiene il collegio opportuno aggiungere , anche nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., che il primo motivo di ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di interesse a proporlo, ex art. 100 c.p.c..
I ricorrenti infatti hanno proposto un’opposizione agli atti esecutivi intesa a far valere – secondo la loro prospettazione l’inefficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 557 c.p.c..
Hanno dedotto che il termine di 15 giorni previsto dall’art. 557, comma secondo, c.p.c. , per l’iscrizione a ruolo della causa deve farsi decorrere non dal momento in cui il creditore ritira dall’ufficiale giudiziario l’atto di pignoramento, ma dal momento in cui il creditore ha notizia dell’avvenuta esecuzione del pignoramento.
Si tratta tuttavia d’una prospettazione che, se fosse stata esaminata nel merito, si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile per difetto di interesse a proporla, e comunque infondata.
La legge, infatti, stabilisce che il termine di 15 giorni per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva decorra ‘ dalla consegna dell’atto di pignoramento’ .
Non stabilisce tuttavia alcun termine per la suddetta consegna (ovvero per il ritiro dell’atto da parte del creditore, ai sensi dell’art. 555, ultimo comma, c.p.c.), limitandosi a stabilire che debba avvenire ‘ senza ritardo’ . Previsione, quest’ultima, coerente con la fissazione di un termine ‘esterno’ di efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.).
Da ciò discende che la circostanza sulla quale ha così insistito la difesa dei ricorrenti (ovvero la condotta del creditore che, dopo la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare, attenda due mesi prima di ritirarne una copia dall’ufficiale giudiziario) è irrilevante rispetto alla posizione del debitore esecutato. Sia perché questi, ricevuta la notifica del pignoramento, sa che gli ulteriori atti di procedura dovranno essere compiuti entro il termine di 45 giorni, sicché il tardivo ritiro nuoce semmai al creditore e non al debitore; sia perché i debitori, nel caso di specie, non hanno prospettato alcun pregiudizio concretamente derivato loro dal fatto che il creditore procedente avesse ritardato l’iscrizione a ruolo della causa.
1.6. In conclusione la sentenza impugnata, nella parte in cui ha pronunciato sulla doglianza relativa all’inefficacia del pignoramento, va cassata senza rinvio.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c..
Sostengono i ricorrenti secondo l’unica interpretazione che il Collegio ritiene plausibile d’una illustrazione confusa e generica – che chi intenda far valere la prescrizione d’un credito tributario , oppure l’omessa notifica della cartella esattoriale che lo sottende, può proporre un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario. Ne traggono la conseguenza che il Tribunale di Roma avrebbe pertanto erroneamente qualificato la loro iniziativa come ‘ opposizione agli atti esecutivi ‘ .
2.1. Anche a volere sorvolare sulla grave carenza di chiarezza, completezza e specificità del motivo in esame, ed in particolare sul rispetto dei requisiti di chiara descrizione della vicenda processuale (art. 366 n. 3 c.p.c.), chiara descrizione della censura (art. 366 n. 4 c.p.c.) e chiara indicazione del contenuto dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366 n. 6 c.p.c.), rileva la Corte che:
con riferimento ai crediti tributari, la sentenza del Tribunale non è stata impugnata nella parte in cui ha negato la propria giurisdizione sulla domanda di accertamento dell’intervenuta prescrizione dei suddetti crediti erariali; su tale questione (a prescindere dall’esame dell’esperibilità, o meno, del ricorso per cassazione avverso un capo siffatto) si è dunque formato il giudicato e ciò impedisce la sindacabilità nel merito della censura;
b) con riferimento ai crediti diversi da quelli tributari, la sentenza del Tribunale è corretta nella parte in cui ha ritenuto che l’opposizione intesa a far valere la tardività della notifica d’una cartella esattoriale va da qualificata come opposizione agli atti esecutivi (per tutte: Sez. U – , Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021).
Pertanto, vanno disattese le censure proposte avverso il capo della gravata sentenza che ha deciso le ragioni di opposizione avverso l’intervento di AdER.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti , ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
L’importo base delle spese (9.950 euro) va aumentato del 30% ex art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) decidendo sul primo motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo relativo alla doglianza di inefficacia del pignoramento, perché il giudizio non poteva essere iniziato;
(-) rigetta il secondo motivo di ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore di Banca di Credito Cooperativo di Roma delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.935 oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile