Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3494 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3   Num. 3494  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 7492/23 proposto da:
-) COGNOME  NOME e COGNOME  NOME ,  domiciliati ex  lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE 6 ottobre 2022 n. 14544;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  16 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO; udito  il  Pubblico  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per la sua infondatezza; udita,  per  la  parte  ricorrente,  l’AVV_NOTAIO,  delegata dall’ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: esecuzione – mancato rispetto del termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. – estinzione atipica – conseguenze  –  reclamo  ex art. 630 c.p.c. – necessità.
La RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘la BCC’) nel  2004  concesse  a  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  un  mutuo RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 110.000.
Nel 2015, allegando l’inadempimento del contratto da parte dei mutuatari, la BCC iniziò l’esecuzione forzata e notificò loro:
atto di precetto in data 12.1.2015;
atto di pignoramento immobiliare in data 16.3.2015.
Il  successivo  29.5.2015  la  RAGIONE_SOCIALE  iscrisse  a  ruolo  l’atto  introduttivo  RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva.
 In  data  4.11.2015  nella  procedura  intervenne  la  RAGIONE_SOCIALE (oggi,  ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, per  effetto  del  d.l. 22.10.2016  n.  193 ;  d’ora  innanzi,  ‘l’ RAGIONE_SOCIALE ‘ ),  nella  veste  di  Agente  RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
A fondamento  RAGIONE_SOCIALE‘intervento  alleg ò  tre  ordini  di  crediti:  per  tributi  non assolti, per contributi previdenziali non versati e per sanzioni amministrative irrogate in conseguenza di violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada; il tutto per euro 75.176,15  nei  confronti  di  NOME  COGNOME  (di  cui  26.145,37  assistiti  da privilegio), ed euro 3.021,5 nei confronti di NOME COGNOME.
Alle  iniziative in  executivis avviate dalla BCC e dall ‘ RAGIONE_SOCIALE i due debitori esecutati reagirono con due opposizioni.
3.1.  All’esecuzione  iniziata  dalla  BCC  i  debitori  si  opposero con  ricorso depositato in data 26.6.2015 dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Con tale ricorso fu proposta sia un ‘opposizione all’esecuzione , sia un’opposizione agli atti esecutivi.
A fondamento del l’opposizione agli atti esecutivi gli opponenti allegarono per quanto rileva in questa sede – due motivi.
Innanzitutto  dedussero  che  il  17.6.2015  avevano  presentato  istanza  di visibilità  del  fascicolo  telematico,  illegittimamente  rifiutata  dal  Cancelliere del  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE.  Tale  rifiuto  aveva  violato  il  loro  difetto  di  difesa, perché  impedì  loro di  conoscere  ‘ le  date  di  svolgimento  RAGIONE_SOCIALEe  singole
attività, necessarie per argomentare puntualmente’ l’opposizione all’esecuzione .
In secondo luogo dedussero la violazione del termine di 15 giorni per l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa causa a ruolo, previsto da ll’art. 557 c.p.c.. Sostennero che la BCC aveva violato tale norma per avere ‘ procrastinato la data di iscrizione a ruolo a suo piacimento’ ; infatti il pignoramento era stato notificato il 16.3.2015, mentre ‘ fino a pochi giorni or sono ‘ (e dunque poco prima del 22 giugno 2015, data del ricorso in opposizione) non risultava alcuna ‘procedura in atto’ a carico degli opponenti.
3.2.  All’intervento  RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE  i  debitori  si  opposero  con  successivo  ricorso datato 2.2.20 16 ed intitolato ‘ ricorso ex art. 615 c.p.c.’ .
a  procedere ipotecaria b) la prescrizione e la
Con  esso  contestarono  il  diritto RAGIONE_SOCIALE‘Agente  RAGIONE_SOCIALEa  riscossione esecutivamente, deducendo: a) l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione compiuta dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione sei anni prima; nullità (per difetto di notifica) dei vari crediti erariali.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione con provvedimento 20 maggio 2016, decidendo in sede sommaria sui due ricorsi, negò la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione e fissò il  termine per  l’introduzione  RAGIONE_SOCIALEa  fase  di  merito,  cui  provvidero  i  due opponenti.
 Introdotta  la  fase  di  merito,  il  Tribunale  dapprima ordinò  l’integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  del  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  (che  rimase contumace).  Quindi,  con  sentenza  6.10.2022  n.  14544,  rigettò  tutte  le opposizioni.
Ritenne il Tribunale che:
-)  l’opposizione  agli  atti  esecutivi,  intesa  a  far  valere  la  violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 557 c.p.c., era tardiva in quanto introdotta oltre il ventesimo giorno successivo  al  pignoramento  (pignoramento  del  16  marzo,  opposizione  del 26 giugno);
-) fosse ‘ irrilevante, ai fini del decidere (…) la questione RAGIONE_SOCIALE‘asserito rifiuto,    da    parte    RAGIONE_SOCIALEa  cancelleria,  di  dare  accesso,  ai  procuratori,  al
fascicolo  telematico,  trattandosi  di  questione  che    esula    dal    thema decidendum    tanto  RAGIONE_SOCIALE‘opposizione  all’esecuzione  quanto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi ‘;
-) l’opposizione proposta contro l ‘ RAGIONE_SOCIALE e fondata sull’allegata prescrizione dei crediti erariali spettava alla giurisdizione del giudice tributario;
-) l’opposizione propost a contro l’ RAGIONE_SOCIALE e fondata sull’omessa notifica RAGIONE_SOCIALEe  cartelle  esattoriali  costituiva  un ‘ opposizione agli  atti  esecutivi  ed  era inammissibile, per non avere gli opponenti provato di averla introdotta entro venti giorni dalla conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto viziato.
 La  sentenza  suddetta  è  stata  impugnata  per  cassazione  da  NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
La sola BCC ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La  Procura  AVV_NOTAIO  ha  depositato  conclusioni  scritte  e  richiesto  nella pubblica udienza che fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Il  primo  motivo  di  ricorso  concerne l’opposizione  agli  atti  proposta  nei confronti RAGIONE_SOCIALEa BCC.
Con esso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 557 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo, tuttavia, i ricorrenti formulano una censura che ben poco ha a che vedere con la suddetta norma.
Essi infatti sostengono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardivo il loro ricorso in opposizione agli atti esecutivi.
Deducono che l’ ‘atto esecutivo’ avver so il quale fu proposto il ricorso, dal quale perciò si sarebbe dovuto far decorrere il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., non andava ravvisato nel pignoramento (16.3.2015), ma nel rifiuto opposto dalla Cancelleria a concedere la ‘visibilità’ del fascicolo (17.6.2015).
Tale rifiuto – proseguono i ricorrenti – fu reso noto a mezzo PEC al difensore degli esecutati in data 18.6.2015, sicché il ricorso in opposizione – proposto il 26.6.2015 – doveva ritenersi tempestivo.
Dopo  avere  esposto  questa  doglianza,  i  ricorrenti  concludono  assumendo che questa Corte ‘ non possa che dichiarare tempestivo il ricorso ex art. 617 c.p.c., con conseguente declaratoria di illegittimità del pignoramento e sua estinzione alla data di iscrizione ‘.
1.1.  Per  chiarezza  va  premesso,  con  riguardo a  quest’ultima  allegazione, che il giudizio sulla tempestività di un ‘ opposizione esecutiva ovviamente non ha per conseguenza necessaria alcun giudizio di fondatezza RAGIONE_SOCIALEa stessa.
1.2. Non è necessario esaminare il merito di questo primo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la domanda non poteva essere proposta nella forma RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi. Infatti, gli odierni ricorrenti col ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi sostennero che il pignoramento era divenuto inefficace a causa del mancato rispetto del termine di cui all’art . 557, comma secondo, c.p.c. (vale a dire per tardivo deposito RAGIONE_SOCIALEa nota di iscrizione a ruolo entro 15 giorni dalla consegna al creditore procedente, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario, RAGIONE_SOCIALEa copia notificata RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento).
1.3.  La  violazione  del  termine  di  15  giorni previsto  dall’art.  557,  secondo comma,  c.c.  (nel  testo  applicabile ratione  temporis ,  ovvero  nel  2015) costituiva una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione.
Tanto si desume:
dalla lettera RAGIONE_SOCIALEa legge; ivi infatti si prevede quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa  violazione  del  termine  di  15  giorni  l’ ‘ inefficacia  del  pignoramento ‘ , cioè l ‘ identica espressione che compare nell’art. 497 c.p.c. , il quale prevede per l’appunto un’ipotesi di estinzione tipica (Cass. 35365/23; Cass. 9624/03). Sarebbe dunque illogico ritenere che il legislatore abbia impiegato l’identica espressione per designare fattispecie differenti ;
dalla ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 557, comma secondo, c.p.c., che è l’accelerazione RAGIONE_SOCIALEa procedura, e dunque affine a quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 497 c.p.c.;
 dal ‘sistema’  creato  dal  diritto  vivente,  che  di  fatto  interpreta l’espressione  ‘ casi  espressamente  previsti  dalla  lege ‘  di  cui  all’art.  630 c.p.c. come sinonimo di ‘ espressa previsione di inefficacia del pignoramento ‘.
Tale conclusione è confermata dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza p iù recente di questa Corte, la quale ha riservato la qualificazione di ‘ estinzione atipica ‘ del processo esecutivo ai soli casi di violazione di termini fissati dal giudice , o di improseguibilità RAGIONE_SOCIALEa procedura per vizi genetici del titolo o impossibilità sopravvenuta (in generale, v. Cass., ord. 9501/16; v., ex multis , Cass. 33037/23, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dal mancato rispetto del termine per il versamento del fondo spese da parte dei creditori; Cass. 10131/23, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dalla sopravvenuta esecuzione del titolo; Cass. 11241/22, la quale ha qualificato come estinzione atipica quella derivante dichiarazione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di mancanza del titolo e conseguente inefficacia del pignoramento; Cass. 17440/19, la quale ha qualificato atipica l’estinzione derivante dall’accertata ineseguibilità RAGIONE_SOCIALE‘opera ordinata nel titolo giudiziale di condanna ad un facere ).
1.4.  Una  volta  qualificata  come  ‘estinzione  tipica’  quella  prevista dall’art. 557,  comma  secondo,  c.p.c.  (nel  testo  applicabile ratione temporis),  ne discende che il provvedimento del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione con cui fu negata l’estinzione andava impugnato col reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., non con l’opposizione  ex  art.  617  c.p.c.,  come  esattamente  rilevato  dalla  Procura AVV_NOTAIO.
1.5.  Ritiene  il  collegio  opportuno  aggiungere ,  anche  nell’interesse  RAGIONE_SOCIALEa legge,  ex  art.  363  c.p.c.,  che  il  primo  motivo  di  ricorso  sarebbe  stato comunque  inammissibile  per  difetto  di  interesse  a  proporlo,  ex  art.  100 c.p.c..
I ricorrenti infatti hanno proposto un’opposizione agli atti esecutivi intesa a far valere – secondo la loro prospettazione l’inefficacia del pignoramento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 557 c.p.c..
Hanno  dedotto  che  il  termine  di  15  giorni  previsto dall’art.  557,  comma secondo, c.p.c. , per l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa deve farsi decorrere non dal  momento  in  cui  il  creditore  ritira  dall’ufficiale  giudiziario  l’atto  di pignoramento, ma dal momento in cui il creditore ha notizia RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta esecuzione del pignoramento.
Si  tratta  tuttavia  d’una  prospettazione  che,  se  fosse  stata  esaminata  nel merito, si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile per difetto di interesse a proporla, e comunque infondata.
La legge, infatti, stabilisce che il termine di 15 giorni per l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva decorra ‘ dalla consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento’ .
Non stabilisce tuttavia alcun termine per la suddetta consegna (ovvero per il ritiro RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte del creditore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 555, ultimo comma, c.p.c.), limitandosi a stabilire che debba avvenire ‘ senza ritardo’ . Previsione, quest’ultima, coerente con la fissazione di un termine ‘esterno’ di efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.).
Da ciò discende che la circostanza sulla quale ha così insistito la difesa dei ricorrenti (ovvero la condotta del creditore che, dopo la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento immobiliare, attenda due mesi prima di ritirarne una copia dall’ufficiale giudiziario) è irrilevante rispetto alla posizione del debitore esecutato. Sia perché questi, ricevuta la notifica del pignoramento, sa che gli ulteriori atti di procedura dovranno essere compiuti entro il termine di 45 giorni, sicché il tardivo ritiro nuoce semmai al creditore e non al debitore; sia perché i debitori, nel caso di specie, non hanno prospettato alcun pregiudizio concretamente derivato loro dal fatto che il creditore procedente avesse ritardato l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa.
1.6. In conclusione la sentenza impugnata, nella parte in cui ha pronunciato sulla  doglianza relativa  all’inefficacia  del  pignoramento,  va  cassata  senza rinvio.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col  secondo  motivo  i  ricorrenti  denunciano  la  violazione  degli  artt.  615  e 617 c.p.c..
Sostengono i ricorrenti secondo l’unica interpretazione che il Collegio ritiene plausibile d’una illustrazione confusa e generica – che chi intenda far valere la prescrizione d’un credito tributario , oppure l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale che lo sottende, può proporre un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario. Ne traggono la conseguenza che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe pertanto erroneamente qualificato la loro iniziativa come ‘ opposizione agli atti esecutivi ‘ .
2.1. Anche a volere sorvolare sulla grave carenza di chiarezza, completezza e specificità del motivo in esame, ed in particolare sul rispetto dei requisiti di chiara descrizione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale (art. 366 n. 3 c.p.c.), chiara descrizione  RAGIONE_SOCIALEa  censura  (art.  366  n.  4  c.p.c.)  e  chiara  indicazione  del contenuto dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366 n. 6 c.p.c.), rileva la Corte che:
con riferimento ai crediti tributari, la sentenza del Tribunale non è stata  impugnata nella parte in cui ha negato la propria giurisdizione sulla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta  prescrizione  dei suddetti  crediti erariali;  su  tale  questione (a  prescindere  dall’esame  RAGIONE_SOCIALE‘esperibilità,  o meno,  del  ricorso  per  cassazione  avverso  un  capo  siffatto)  si  è  dunque formato il giudicato e ciò impedisce la sindacabilità nel merito RAGIONE_SOCIALEa censura;
b) con riferimento ai crediti diversi da quelli tributari, la sentenza del Tribunale è corretta nella parte in cui ha ritenuto che l’opposizione intesa a far valere la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica d’una cartella esattoriale va da qualificata come  opposizione  agli  atti  esecutivi  (per  tutte:  Sez.  U – ,  Ordinanza  n. 21642 del 28/07/2021).
Pertanto,  vanno  disattese  le  censure  proposte  avverso  il  capo  RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza che ha deciso le ragioni di opposizione avverso l’intervento di RAGIONE_SOCIALE.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti ,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  385,  comma  1,  c.p.c.,  e  sono  liquidate  nel dispositivo.
L’importo base RAGIONE_SOCIALEe spese (9.950 euro) va aumentato del 30% ex art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-)  decidendo  sul  primo  motivo  di  ricorso,  cassa  senza  rinvio  la  sentenza impugnata, quanto al capo relativo alla doglianza di inefficacia del pignoramento, perché il giudizio non poteva essere iniziato;
(-) rigetta il secondo motivo di ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore  di  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.935 oltre 200 per  spese  vive,  oltre  I.V.A.,  cassa  forense  e  spese  forfettarie  ex  art.  2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato,  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a  norma  del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  RAGIONE_SOCIALE,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  Terza  Sezione  civile