Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19661 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21914-2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REG. FAMIGLIA POL. SOCIALI e LAV. DIP. REG. LAV. DELL’IMPIEGO, DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE – Servizio XX RAGIONE_SOCIALE Territoriale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE già ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI ENNA;
– intimata –
Oggetto
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
R.G.N.21914/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 780/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/12/2019 R.G.N. 239/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Caltanisetta, nella contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 480/2012 che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 10/0145, emessa da detto RAGIONE_SOCIALE il 18.6.2010 e notificata il 9.7.2010, con la quale ordinanza era stato ingiunto al suddetto, quale autore della violazione, il paga mento della somma complessiva di € 8.000,00, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per aver violato le disposizioni di cui all’art. 20 d.P.R. n. 1124/1965 per non aver istituito i libri paga e matricola.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimato è rimasto tale, non avendo svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva in via preliminare il Collegio che il difensore del ricorrente in uno alla propria memoria difensiva, depositata telematicamente in data 29.4.2024, ha prodotto certificato di
morte, rilasciato dal Comune di Barrafranca il 7.4.2022, che attesta il decesso di COGNOME NOME in data 2.3.2022.
Ebbene, anzitutto va ribadita l’inapplicabilità nel giudizio di cassazione, considerata la particolare struttura e la disciplina del procedimento di legittimità, dell’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. 8377/92; Cass. 1757/16; Cass. 22849/22; Cass. 34833/22).
Tanto premesso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’amministrazione, la quale, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex articolo 372 c.p.c. (in tal senso ex plurimis Cass. n. 25404/2023; n. 34833/2022; n. 29577/2021).
Dalla cessazione della materia del contendere discende l’assenza di regolazione delle spese (cfr. le decisioni ora cit.), non trovando applicazione il principio di soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza, con esenzione dal raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 29.5.2024.