Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1938 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1938 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18739 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
BANCA D’ITALIA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura dell’ente , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore del 28/2/2017, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7800/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 7/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/6/2023 dal consigliere COGNOME; rilevato che:
-con provvedimento del 3/5/2016, prot. NUMERO_DOCUMENTO, adottato dal Direttorio della Banca RAGIONE_SOCIALE, era stata inflitta, a NOME COGNOME, quale ex componente del Consiglio di amministrazione della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della RAGIONE_SOCIALE Occidentale, la sanzione di Euro 24.500,00 per carenze nell’organizzazione e nei controlli sui rischi di credito operativi da parte di componenti ed ex componenti il consiglio di amministrazione;
con sentenza n. 7800/2018, pubblicata il 7/12/2018, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE ex art.145 d.lgs. n.385/93;
avverso questa sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui la Banca d’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
nelle more del giudizio il ricorrente, autore della violazione, è deceduto, come attestato dal suo difensore; considerato che:
nel giudizio di opposizione a sanzione, la morte dell’autore della violazione, comportando l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione che, ex art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere;
non vi è regolamentazione delle spese di lite, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l’erede
succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l’oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2, n. 16747 del 24/05/2022);
– non opera nella fattispecie il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, perché il procedimento per cassazione non si è concluso con integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda