Estinzione del Ricorso per Cassazione: Le Conseguenze del Silenzio
L’estinzione del ricorso per Cassazione è un esito procedurale che può avere conseguenze significative per le parti coinvolte. Un recente decreto della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come il silenzio della parte ricorrente, a seguito di una specifica proposta della Corte stessa, venga interpretato come una vera e propria rinuncia all’impugnazione, con la conseguente chiusura del giudizio e la condanna alle spese. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i meccanismi procedurali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una nota società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la fase preliminare, in conformità con quanto previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta per la definizione rapida del giudizio, che è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti.
La normativa prevede che, una volta ricevuta tale comunicazione, la parte ricorrente abbia a disposizione un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare la propria volontà di proseguire con il giudizio, chiedendo che il ricorso venga discusso e deciso nel merito. Nel caso di specie, tuttavia, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
La Decisione e l’estinzione del ricorso per Cassazione
Di fronte all’inerzia della parte ricorrente, la Corte di Cassazione ha agito in stretta conformità con la legge. Constatato che erano passati più di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza alcuna reazione da parte della società, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Inoltre, come diretta conseguenza della chiusura del processo, la Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dalla controparte. Queste sono state liquidate in modo preciso, includendo compensi, spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con l’ordine di pagarle direttamente al legale della controparte, qualificatosi come difensore antistatario.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto si fonda su una precisa interpretazione delle norme procedurali. Il fulcro della decisione risiede nel secondo comma dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa disposizione stabilisce una presunzione legale: il silenzio del ricorrente, protratto oltre il termine di quaranta giorni, equivale a una rinuncia al ricorso stesso.
Non si tratta di una facoltà discrezionale del giudice, ma di un automatismo previsto dal legislatore per snellire i procedimenti ed evitare che i ricorsi rimangano pendenti a tempo indeterminato per inerzia delle parti. Una volta che si verifica questa “rinuncia presunta”, la Corte è tenuta a dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile. La condanna alle spese processuali è, a sua volta, una conseguenza diretta e obbligatoria dell’estinzione, volta a ristorare la parte controricorrente dei costi sostenuti per una difesa resasi poi superflua.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale nel contenzioso di legittimità: i termini processuali sono perentori e il loro mancato rispetto comporta conseguenze irreversibili. Per le aziende e i loro legali, ciò significa che la gestione di un ricorso in Cassazione richiede un monitoraggio costante e una risposta tempestiva alle comunicazioni della Corte. La scelta di non rispondere a una proposta di definizione non è una mossa neutra o attendista, ma un atto con un preciso e grave significato legale: la rinuncia alla propria impugnazione. Questo caso serve da monito sull’importanza di una strategia processuale attiva, poiché il silenzio, nel rito di Cassazione, può costare l’intero giudizio e l’addebito di tutte le spese legali.
Cosa succede se la parte ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
In base all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e, di conseguenza, la Corte dichiara l’estinzione del ricorso per Cassazione.
Qual è il termine per chiedere la decisione sul ricorso dopo la comunicazione della proposta?
Il termine perentorio è di quaranta giorni, che decorrono dalla data in cui la proposta viene comunicata alle parti.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del ricorso per mancata richiesta di decisione?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del giudizio, viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19613 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19613 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27151/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in TORINO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.628/2024 depositata il 27/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME
Così deciso in Roma, il 12/07/2025