Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1243 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1243 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. di cui al procedimento n. 6233/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Brescia, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso il decreto di estinzione nr. 17187/2024, depositato in data 20/6/2024 ed emesso dal Presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del reclamo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia, con decreto del 13/2/2023, rigettava il ricorso ex art. 98 l.fall. proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, con il quale veniva escluso il credito di € 9.000, in collocazione chirografaria, insinuato dal ricorrente e derivante dall’attività lavorativa prestata dall’istante a favore della società fallita, avendo il medesimo ricoperto la carica di liquidatore sociale della stessa a partire dal marzo 2016 e sino alla dichiarazione di fallimento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato quattro motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
È stata formulata in data 23/4/2024 proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., essendo stati ravvisati plurimi profili di inammissibilità del ricorso.
3.1 La proposta di definizione del giudizio è stata ritualmente comunicata alle parti senza che l’odierno ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso e, pertanto, con provvedimento presidenziale del 20/6/2024, il ricorso è stato dichiarato estinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. NOME COGNOME ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione per la modifica del decreto in punto di condanna alle spese.
Il pubblico ministero ha deposito requisitoria scritta, l’istante e Fallimento hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’istante , a fondamento della richiesta ex art. 391, comma 3, c.p.c., sostiene che, poiché a norma dell’art. 392, comma 2, c.p.c. la condanna alle spese è stata esclusa in tutti casi di rinuncia all’azione con adesione dell’altra parte e la rinuncia del COGNOME era da ritenersi ‘implicita’ e scaturente dalla mancata richiesta di fissazione dell’udienza di discussione mentre l’adesione del controricorrente non poteva mai manifestarsi, il decreto non avrebbe dovuto prevedere alcuna statuizione di condanna alle spese.
Nella memoria ex art 380-bis.1 c.p.c. NOME COGNOME ha anche chiesto la modifica del decreto disponendo la compensazione delle spese.
1.1 Preliminarmente va precisato che il richiamo operato dall’art. 380 -bis c.p.c. alla norma di cui all’art. 391 c.p.c., quanto all’esito decisorio, derivante dalla mancata formulazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta della richiesta di decisione, porta a ritenere che sia possibile per la parte interessata anche avvalersi della facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza di cui al terzo comma dell’art. 391 c.p.c., al fine di contestare la correttezza del provvedimento di estinzione, in quanto emesso al di fuori delle condizioni che ne permettano l’adozione anche in punto di spese legali (cfr. Cass. 19234/2024).
1.2 Una volta ricondotto il procedimento introdotto dalla richiesta della ricorrente nella disciplina di cui all’art. 391, comma 3, c.p.c., va però affermato che i rilievi contenuti nel ricorso non sono fondati.
1.3 È pacifico che l’estinzione è stata dichiarata a norma dell’art. 380 -bis, comma 2, c.p.c. in quanto, a fronte della proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte in data 23.4.2024 e ritualmente comunicata all’interessato, è trascorso il termine di quaranta giorni senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
1.4 Orbene, in tale evenienza l’art. 380 -bis, comma 2, c.p.c. prevede che « in mancanza (di richiesta della decisione) il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 ».
1.5 L’art. 391, comma 2, c.p.c., a sua volta, dispone che « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese ‘ , mentre il comma 4 stabilisce che ‘ la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale ».
1.6 Nel caso di specie si è al cospetto dell’ipotesi di estinzione prevista dal comma 2 della citata disposizione, mancando una rinuncia accettata dalla controparte e, pertanto, è corretta la statuizione sulle spese processuali.
1.7 Ciò comporta l’irricevibilità della richiesta, in modifica del decreto di estinzione, di compensazione delle spese, dal momento che una volta accertata la possibilità della condanna del ricorrente alle spese non è consentito al giudice del reclamo il sindacato sulla statuizione in concreto adottata, che è rimessa alle valutazioni del giudice che si è pronunciato sull’estinzione.
Va, quindi, confermata la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c ., proposta da NOME COGNOME, per la revoca, in punto di spese legali, del decreto di estinzione del processo emesso, in data 20/6/2024, dal Presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di NOME COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente