Estinzione Ricorso Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso iter del processo civile, specialmente nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, ogni passaggio procedurale ha un peso specifico. Un recente decreto ha messo in luce le gravi conseguenze dell’inerzia della parte ricorrente, portando alla cosiddetta estinzione ricorso Cassazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come il mancato rispetto di una scadenza possa equivalere a una rinuncia e chiudere definitivamente un contenzioso.
I Fatti del Caso
Una nota società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. La controparte era un ex dipendente. Come previsto dalla procedura, il caso è stato assegnato a un relatore che, esaminati gli atti, ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta Semplificata e l’Inerzia del Ricorrente
L’articolo 380-bis c.p.c. prevede una procedura accelerata per i ricorsi che appaiono inammissibili, improcedibili o manifestamente fondati o infondati. In tali circostanze, il relatore redige una proposta che viene comunicata agli avvocati delle parti. Questi ultimi hanno un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza pubblica o in camera di consiglio.
Nel caso specifico, la società ricorrente, una volta ricevuta la comunicazione, non ha compiuto alcuna azione. Ha lasciato decorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna istanza per la decisione del ricorso.
Le Conseguenze Giuridiche dell’Estinzione Ricorso Cassazione
Il silenzio della società ricorrente non è stato interpretato come un semplice ritardo, ma ha attivato una precisa presunzione legale. La Corte di Cassazione ha considerato tale inerzia come una rinuncia tacita al ricorso. Di conseguenza, il Collegio non è entrato nel merito della questione, ma si è limitato a prendere atto della situazione procedurale.
La decisione è stata netta: il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto. Questo significa che il ricorso è stato archiviato senza una pronuncia, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’Appello che la società intendeva contestare.
Le motivazioni
La motivazione del decreto si fonda sull’applicazione diretta e rigorosa di due norme procedurali. In primo luogo, l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., stabilisce che se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza entro il termine previsto, il ricorso si intende rinunciato. È una presunzione iuris et de iure, che non ammette prova contraria.
In secondo luogo, l’art. 391, secondo comma, c.p.c., disciplina le conseguenze della rinuncia, prevedendo che il giudice debba dichiarare l’estinzione del processo. La stessa norma impone al giudice di provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali. La Corte ha quindi condannato la società ricorrente a rimborsare le spese legali alla controparte, quantificate in Euro 1.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, che ne aveva fatto richiesta.
Le conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio cruciale nella procedura civile: i termini processuali sono perentori e la loro inosservanza produce effetti irreversibili. La procedura semplificata dell’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento di efficienza, ma richiede la massima attenzione da parte dei difensori. L’inerzia non è mai una strategia neutra; nel giudizio di Cassazione, dopo la proposta del relatore, il silenzio equivale a una rinuncia, con la conseguente estinzione ricorso Cassazione e la condanna alle spese. La decisione sottolinea come la gestione attenta delle scadenze sia tanto importante quanto la solidità delle argomentazioni legali.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e, di conseguenza, il giudizio di Cassazione viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio di Cassazione per questo motivo?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, liquidate dal giudice nel provvedimento.
Cosa significa ‘distrazione delle spese in favore del difensore antistatario’?
Significa che il giudice ordina alla parte soccombente di pagare l’importo delle spese legali direttamente all’avvocato della parte vittoriosa, perché quest’ultimo ha dichiarato in giudizio di aver anticipato le spese e di non essere stato ancora pagato dal proprio cliente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21117 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21117 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13386/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in TORINO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.997/2023 depositata il 11/12/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025