SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N. 116 2024 – N. R.G. 00000136 2023 DEL 12 08 2024 PUBBLICATA IL 13 08 2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
– RAGIONE_SOCIALE –
composta dai Signori Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella  causa  in  materia  di  lavoro  iscritta  al n.  136  del  Ruolo  2023 ,  promossa  in  questa  sede  di appello con ricorso depositato il 21/07/2023
da
in  persona del Sindaco pro tempore ,  rappresentato e difeso per mandato allegato al ricorso in appello dall’AVV_NOTAIO del Foro di ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Parte_1 Parte_1 Parte_1
– appellante –
Contro
1) (C.F. ), rappresentato  e  difeso  congiuntamente  e disgiuntamente  dagli  AVV_NOTAIO.ti  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  entrambi  del  Foro  di a mezzo di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con domicilio eletto in presso lo studio dell’AVV_NOTAIO; Parte_2 C.F._1 Parte_1 Parte_1
-appellato-
2) (C.F. ), rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO del Foro di giusta procura contenuta nel fascicolo di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Parte_3 C.F._2 Parte_1 Parte_1
– appellato –
nonché contro
TABLE
– contumaci –
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n. 125/2022 del Tribunale di Pordenone – progressioni economiche orizzontali
Causa chiamata all’udienza di discussione del 11.7.2024
Conclusioni
Per l’appellante:
‘ Nel merito in INDIRIZZO principale
Voglia l’Intestata Corte d’Appello nella funzione indicata, per tutte le ragioni esposte e gradate, in integrale riforma della sentenza n.125/2022 emessa dal Tribunale di Pordenone -in funzione di Giudice del RAGIONE_SOCIALE– nel giudizio iscritto al n. 174/2021 R.G., sentenza pubblicata in data 13.02.2023, non notificata- accertare e dichiarare la legittimità del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 28 CCDI 2019 (cd. criterio della normalizzazione) anche nella parte in cui esso tiene conto del punteggio individuale dei dipendenti inquadrati nella categoria A, così della legittimità della graduatoria relativa alle posizioni Economiche orizzontali 2020 approvata dal Parte_1
con  Determinazione  n.  557  del  31.12.2022  -per  la  categoria  C/PLA-  e,  per  l’effetto, […]
esclusa una responsabilità del medesimo a qualsivoglia titolo, accertare e dichiarare che nulla è da esso dovuto ai signori e a  titolo  di  differenze retributive, interessi,  rivalutazione,  con  condanna  dei  medesimi  a  restituire  al appellante  quanto eventualmente dagli stessi percepito nelle more per la causale indicata a seguito e per effetto della sentenza nella presente sede censurata. Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1
Per tutti  i  motivi  ampiamente esposti, si chiede che le spese e le competenze del primo grado di giudizio vengano refuse o quanto meno compensate, con onere dei signori e di restituire al di quanto eventualmente dal medesimo versato, nelle more, per la causale, a seguito e per effetto della sentenza nella presente sede censurata. Spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, integralmente refuse o quanto meno compensate. Parte_2 Pt_3 […] Pt_1 Pt_1 Parte_1
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l’adita Corte ritenga di rigettare il presente ricorso in appello con conseguente conferma della sentenza impugnata, accertata l’erroneità della stessa in ordine alla Progressione del signor voglia regolarizzare la stessa con il corretto inquadramento del medesimo. Per tutti i motivi ampiamente esposti si chiede che le spese e competenze del primo grado di giudizio siano compensate con onere dei signori e di restituire al di quanto eventualmente dal medesimo versato, nelle more, per la causale, a seguito e per effetto della sentenza nella presente sede censurata. Spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, integralmente refuse o quanto meno compensate. Parte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_1
Per l’appellato : Parte_2
‘ Voglia la Corte d’Appello di Trieste:
In  via  principale:  confermare  integralmente  le  statuizioni  rese  dal  Tribunale  di  Pordenone  nella sentenza  n.  125  del  15.02.2023  come  sopra  letteralmente  richiamate  respingendo,  per  l’effetto, l’appello svolto dal di
Parte_1 Parte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la legittimità della clausola c.d. ‘di normalizzazione dei punteggi’ di cui all’art. 28 CCDTI 2019,
Accertato e dichiarato
1)  l’illegittimità  della  graduatoria  relativa  alla  Posizioni  Economiche  Orizzontali  2020  approvata dal di con  Determinazione  n.557  dd  31.12.2020  relativamente  alla categoria C/PA per erronea computazione nel meccanismo di calcolo dei punteggi c.d. Pt_1 Pt_1 Parte_1
‘normalizzati’, in contrasto con le previsioni negoziali, anche del punteggio individuale conseguito dai dipendenti inquadrati nella categoria A non ammessi alla procedura concorsuale;
2) che in assenza di applicazione di tale illegittimo meccanismo di calcolo dei punteggi c.d. ‘normalizzati’, in contrasto con le previsioni negoziali, anche del punteggio individuale conseguito dai dipendenti inquadrati nella categoria A non ammessi alla procedura concorsuale, il ricorrente avrebbe certamente ottenuto l’utile collocazione all’interno della graduatoria relativa alle Posizioni Economiche Orizzontali 2020 approvata dal con Determinazione n.557 dd 31.12.2020 relativamente alla categoria C/PA ottenendo un beneficio economico pari alla differenza retributiva tra la categoria PLA3 e PLA2; Parte_1 Parte_1
3)  la consequenziale  responsabilità  del per  il danno  patito dall’esponente  per  mancato  lucro  consistente  nelle  differenze  retributive  tra  la  categoria  PLA3  e PLA2 maturate nel periodo compreso tra il 01.01.2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA3 nella misura di euro 409,52 annuali o quella diversa somma e data che risulteranno di giustizia oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all’effettivo saldo; Parte_1
Condannare  il a  risarcire  parte  ricorrente  dei  mancati  guadagni quantificati  nelle  differenze  retributive  tra  la  categoria  PLA3  e  PLA2  maturate  nel  periodo compreso tra il 01.01.2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA3 nella misura di euro 409,52 annuali  o  quella  diversa  somma  e  data  che  risulteranno  di  giustizia  oltre  ad  interessi  legali  e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all’effettivo saldo. Parte_1
Spese del doppio grado rifuse.’
Per l’appellato
:
Parte_3
‘NEL MERITO
Voglia l’Illustrissima Corte adita respingere l’appello avversario così rimodulando il punto 2) del dispositivo: 2) Condanna il convenuto , in persona del Sindaco pro-tempore, a corrispondere al signor le differenze retributive tra la categoria PLA 3 e PLA 2 maturate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA 3 nonché al signor le differenze retributive tra la categoria PLA 5 e PLA 4 maturate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA 5 con i rispettivi importi ragguagliati sia a quanto contemplato nei relativi contratti di assunzione sia alle indicazioni contenute nelle tabelle di riferimento. Importi maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo. Parte_1 Parte_2 Parte_3
In subordine, confermare integralmente il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado comunque rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45, co.17 della legge n. 69/2009)
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 414 ss. c.p.c. e iscritto al ruolo il 23/04/2021, il signor aveva evocato in giudizio il quale soggetto datoriale, nonché tutti i ventiquattro dipendenti della categoria C/PLA partecipanti alla selezione per la relativa graduatoria quali litisconsorti necessari affinché venisse dichiarata l’illegittimità della graduatoria relativa alle posizioni economiche orizzontali approvata dallo stesso con determinazione n. 577 del 31.12.2020 e disposta la condanna dell’ente locale ad articolare la suddetta graduatoria inclusiva di tredici dipendenti secondo i parametri ordinari basati sulla media pura dei punteggi individuali conseguiti nel biennio 2018-2019 o, in subordine, ad articolarla escludendo dalla base di computo i punteggi individuali dei dipendenti inquadrati nella categoria ‘A’ non ammessi alla procedura concorsuale PEO 2020. In via ulteriormente subordinata veniva richiesto il risarcimento del danno da mancato lucro e da perdita di chance. Nel giudizio di prime cure si erano costituiti soltanto il che chiedeva il rigetto delle pretese avversarie e – con intervento adesivo alla posizione del ricorrente – il signor . Parte_2 Parte_1 Pt_1 Parte_1 Parte_3
Con sentenza pronunciata il 15/12/2022 e pubblicata il 13/02/2023, il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del RAGIONE_SOCIALE, aveva accertato e dichiarato l’illegittimità della formula c.d. di ‘normalizzazione’ dei punteggi di cui all’art. 28 CCDTI 2019, nonché la consequenziale illegittimità della graduatoria relativa alle Posizioni Economiche Orizzontali 2020 approvata dal Comune di di con Determinazione n° 557 dd. 31/12/2020 relativamente alla categoria C/PA e, per l’effetto, previa affermazione della responsabilità di quest’ultimo per il danno patrimoniale patito sia dall’attore che dall’interveniente volontario, aveva condannato il convenuto a corrispondere al signor e al signor le differenze retributive tra la categoria PLA 3 e PLA 2 maturate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA 3 e ragguagliate sia a quanto contemplato nei relativi contratti di assunzione sia alle indicazioni contenute nelle tabelle di riferimento (importo maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo). Aveva infine condannato l’Ente Pubblico resistente a rifondere sia al ricorrente che all’interveniente le spese di lite. Pt_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_2 […] Parte_3
Con ricorso iscritto a ruolo il 21/07/2023 il proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice del RAGIONE_SOCIALE di Pordenone, sostenendo la legittimità del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 28 CCDI 2019 (cd. criterio della normalizzazione) anche nella parte in cui esso tiene  conto del punteggio individuale dei dipendenti inquadrati nella categoria A, nonché la legittimità  della  graduatoria  relativa  alle  posizioni  Economiche  orizzontali  2020  approvata  dal Parte_1
Comune con Determinazione n. 557 del 31.12.2022 – per la categoria C/PLA – ed affermando, perciò, che nulla sia dovuto dal ai signori e a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione, in quanto sia da escludere una responsabilità del a qualsivoglia titolo. Il sosteneva, inoltre, la omessa/errata valutazione del compendio probatorio testimoniale e documentale ed una violazione delle disposizioni in materia di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Lamentava, infine, l’erroneità della condanna del all’integrale rifusione delle spese di lite. Pa Parte_1 Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1 Pt_1 Pt_1
Si costituivano in giudizio sia il signor sia il signor , contestando entrambi  la  fondatezza  delle  censure  formulate  dal e  instando  per  il  rigetto dell’appello avversario. Parte_2 Parte_3 Parte_1
In accoglimento della richiesta di un rinvio della prima udienza di discussione dell’11/01/2024 congiuntamente formulata dalle parti al fine di seguitare le trattative avviate in vista della definizione transattiva della instaurata vertenza, la Corte rinviava la causa all’udienza del 09/05/2024. Con dichiarazione congiunta dd. 03/05/2024 le parti informavano il RAGIONE_SOCIALE che le trattative da loro intraprese avevano portato le stesse a definire la vertenza con accordo necessitante soltanto di formalizzazione.
All’udienza del 09/05/2024 nessuno compariva; pertanto, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. la Corte rinviava la causa all’udienza dell’11/07/2024 per la comparizione delle parti.
Anche  alla  nuova  udienza  nessuna  delle  parti  compariva  e  quindi  la  Corte  disponeva  la cancellazione della causa dal ruolo.
Deve essere conseguentemente dichiara l’estinzione del processo per inattività delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo per inattività delle parti.
Nulla per le spese.
Trieste, 11/07/2024
Il Giudice Estensore
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)