Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
Oggetto
Contratto di somministrazione a termine Trasferimento di azienda Società a controllo pubblico
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
sul ricorso 23405-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 225/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2019 R.G.N. 525/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO che :
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, in sede di rinvio da questa Corte Suprema di Cassazione, nella dichiarata contumacia dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza n. 1031/2014 del Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, con ricorso depositato il 6.2.2012, domanda volta ad ottenere l’accertamento che tra lui e la RAGIONE_SOCIALE intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato -quale conseguenza del trasferimento d’azienda dalla RAGIONE_SOCIALE , utilizzatrice del lavoratore assunto con contratto di somministrazione irregolare -con decorrenza giuridica dalla data della pronuncia, con condanna della società a riammetterlo in servizio e a pagargli l ‘indennità ex art. 32 L. n. 183/2010;
avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasto mero intimato;
CONSIDERATO che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il difensore della controricorrente, munito di procura speciale idonea anche ad accettare rinunce, ha depositato nota nella quale ha accettato la rinuncia al ricorso per cassazione che ci occupa espressa dal lavoratore in precedente verbale di conciliazione in sede sindacale, che è stato contestualmente depositato;
giusta l’art. 39 0, ult. comma, c.p.c., non essendo costituito in questa sede il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, non appare necessaria la notifica dell’atto di rinuncia a detto mero intimato;
risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, essendo state regolate dalle parti costituite in questa sede nel senso della loro integrale compensazione nell’ambito della conciliazione tra le stesse intervenuta;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del