Estinzione Processo: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma la Causa in Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una controversia giudiziaria può concludersi senza una decisione sul merito della questione. Ciò accade quando subentrano eventi, come un accordo tra le parti seguito da una rinuncia formale agli atti, che rendono superfluo il proseguimento del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica in un caso di diritto del lavoro, dimostrando come la volontà delle parti possa prevalere fino all’ultimo grado di giudizio.
I Fatti di Causa: dal Licenziamento alla Cassazione
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento per giusta causa intimato da una società metalmeccanica a un suo dipendente. Il Tribunale, in prima istanza, aveva dato ragione al lavoratore. Tuttavia, la Corte d’Appello, riformando la decisione precedente, aveva accolto il reclamo dell’azienda, rigettando la domanda del dipendente e condannandolo al pagamento delle spese legali.
Non soddisfatto della sentenza di secondo grado, il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a numerosi motivi per contestare la decisione della Corte d’Appello. La società, a sua volta, ha resistito presentando un controricorso.
Estinzione del Processo: l’Impatto della Conciliazione
Il colpo di scena è avvenuto prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi nel merito. Le parti, infatti, hanno trovato un punto d’incontro al di fuori delle aule di tribunale, raggiungendo un accordo conciliativo in sede sindacale. Questo accordo ha risolto la controversia in via definitiva.
Come diretta conseguenza della conciliazione, il lavoratore ha formalizzato un atto di rinuncia al ricorso che aveva presentato. Questo atto, depositato presso la cancelleria della Corte, ha di fatto interrotto l’iter processuale, poiché è venuto meno l’impulso della parte che aveva dato avvio al giudizio di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. La funzione del giudice, infatti, è quella di risolvere le controversie; se le parti trovano autonomamente una soluzione e una di esse rinuncia formalmente a proseguire, il giudizio non ha più ragione di esistere. La Corte ha inoltre specificato che, avendo le parti trovato un’intesa anche sulla compensazione delle spese processuali nell’ambito dell’accordo di conciliazione, non era necessario emettere alcuna statuizione in merito (la classica formula “Nulla per le spese”).
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è tanto semplice quanto rigorosa dal punto di vista procedurale. La Corte ha spiegato che la rinuncia al ricorso, formalmente attestata e depositata, è la causa diretta dell’estinzione del giudizio. L’accordo conciliativo raggiunto in sede sindacale costituisce il presupposto di fatto che ha portato alla rinuncia, dimostrando la volontà delle parti di porre fine alla lite.
Inoltre, i giudici hanno dato atto che non sussistevano i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, una sanzione prevista per chi vede il proprio ricorso respinto o dichiarato inammissibile. L’estinzione per rinuncia, infatti, è una fattispecie diversa che non comporta tale conseguenza economica per le parti.
Conclusioni: L’Importanza della Conciliazione
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, sottolinea un principio fondamentale: la giustizia non è solo quella amministrata nelle aule di tribunale. La conciliazione rappresenta uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie, capace di offrire alle parti una soluzione più rapida, economica e spesso più soddisfacente di una sentenza. Il caso dimostra che non è mai troppo tardi per trovare un accordo, anche quando la causa è giunta all’ultimo grado di giudizio, e che l’ordinamento giuridico riconosce e valorizza la volontà delle parti di porre fine a una lite attraverso un’intesa extragiudiziale, sancendone gli effetti con l’estinzione del processo.
Perché il processo davanti alla Corte di Cassazione è stato dichiarato estinto?
Il processo è stato dichiarato estinto perché il ricorrente, ovvero il lavoratore, ha presentato un atto formale di rinuncia al ricorso precedentemente depositato.
Cosa ha spinto il lavoratore a rinunciare al ricorso?
La rinuncia è stata la conseguenza di un verbale di intervenuta conciliazione della lite, firmato dalle parti in sede sindacale. Questo significa che il lavoratore e l’azienda hanno raggiunto un accordo che ha risolto la loro controversia.
Chi ha pagato le spese processuali in questo caso?
La Corte di Cassazione non ha emesso alcuna decisione sulle spese (“Nulla per le spese”), in quanto le parti avevano già stabilito la compensazione delle stesse all’interno dell’accordo di conciliazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31090 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31090 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25615-2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
Oggetto
Estinzione processo
R.G.N. 25615/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 10/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 294/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 42/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha accolto l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE ( ex RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.2917/2021 del tribunale di Taranto e per l’effetto , in riforma di questa, ha rigettato la domanda proposta da NOME NOME di impugnazione del licenziamento per giusta causa comminatogli in data 4.10.2019 e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado, nella misura liquidata in dispositivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con quindici motivi ai quali hanno resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto del 5.9.2024 con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito del verbale di intervenuta conciliazione della lite tra le parti in sede sindacale del 29.8.2024, con compensazione delle spese processuali .
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del ci tato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2024 Il Presidente Dott. NOME COGNOME