Estinzione del Processo per Rinuncia: Un’Analisi Pratica
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi prima di giungere a una sentenza definitiva sul merito della questione. Questo meccanismo, spesso frutto di un accordo tra le parti, è cruciale per comprendere le dinamiche processuali, specialmente nel giudizio di Cassazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, porti inevitabilmente a questa conclusione, con importanti riflessi anche sulla gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro. Un dipendente aveva intentato una causa contro il proprio datore di lavoro, una nota società di telecomunicazioni, e altre aziende dello stesso gruppo. Dopo aver visto le sue richieste respinte sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello, il lavoratore aveva deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso nel merito, si è verificato un evento decisivo: il lavoratore, tramite un atto formale, ha notificato a tutte le controparti la sua intenzione di rinunciare al ricorso, al giudizio e a tutti i diritti connessi.
La Rinuncia e l’Accettazione: la Chiave dell’Estinzione del Processo
Pochi giorni dopo la notifica della rinuncia, tutte le società convenute hanno depositato un atto con cui dichiaravano di accettare formalmente la rinuncia del lavoratore. Questo passaggio è fondamentale: nel processo civile, la rinuncia agli atti del giudizio per essere efficace e portare all’estinzione richiede, di norma, l’accettazione delle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione della causa per ottenere una pronuncia a loro favorevole.
Con la rinuncia del ricorrente e l’accettazione unanime delle controricorrenti, si sono creati i presupposti giuridici per la chiusura definitiva del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia e della successiva accettazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. La decisione si è basata sulla constatazione che la volontà delle parti era univoca nel porre fine alla lite.
Due aspetti accessori ma importanti della decisione riguardano le spese e il contributo unificato:
1. Spese di lite: La Corte ha disposto la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i costi dei propri avvocati, senza che la parte soccombente (in questo caso, il rinunciante) dovesse rimborsare le altre. Questa scelta riflette spesso un accordo implicito o esplicito tra le parti, contenuto nell’atto stesso di rinuncia.
2. Contributo unificato: La Corte ha specificato che non sussistevano i presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, una sorta di ‘sanzione’ prevista per chi perde integralmente un’impugnazione. La rinuncia, infatti, non equivale a un rigetto del ricorso nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state concise e puramente procedurali. L’ordinanza si fonda sul semplice riscontro di due atti formali: la rinuncia depositata dal ricorrente e l’accettazione depositata dalle controricorrenti. La legge processuale stabilisce che, in presenza di tali manifestazioni di volontà, il giudice deve dichiarare estinto il processo. La Corte ha verificato la regolarità degli atti e ha agito di conseguenza. La decisione sulla compensazione delle spese è stata una diretta conseguenza dell’accordo tra le parti menzionato nell’atto di rinuncia, che la Corte ha recepito senza obiezioni.
Conclusioni
Questo caso dimostra come l’estinzione del processo per rinuncia accettata sia uno strumento efficace per porre fine a una controversia in modo definitivo e consensuale, anche nell’ultimo grado di giudizio. Per le parti coinvolte, rappresenta una via d’uscita che permette di evitare i costi, i tempi e le incertezze di una sentenza finale. La gestione delle spese legali, tramite la compensazione, è un elemento centrale di questi accordi, garantendo che nessuna delle parti subisca un onere economico aggiuntivo dalla chiusura concordata del procedimento. La decisione della Cassazione, in questo senso, non fa che ratificare la volontà delle parti, applicando correttamente le norme procedurali che governano la materia.
Cosa significa ‘estinzione del processo per rinuncia’?
Significa che il procedimento giudiziario si conclude anticipatamente, senza una sentenza sul merito, perché la parte che ha promosso l’impugnazione (il ricorrente) decide volontariamente di abbandonarla e le altre parti accettano questa decisione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito la ‘compensazione delle spese’. Questo vuol dire che ogni parte ha pagato le spese del proprio avvocato. Tale decisione era probabilmente parte dell’accordo tra le parti che ha portato alla rinuncia.
Il ricorrente che rinuncia deve pagare un importo aggiuntivo a titolo di sanzione?
No. La Corte ha chiarito che non sussistevano i presupposti per obbligare il ricorrente a versare l’ulteriore importo del contributo unificato, previsto in caso di rigetto totale del ricorso. L’estinzione del processo per rinuncia non equivale a una sconfitta nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26005 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21013-2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 21013/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 09/07/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1664/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2023 R.G.N. 1635/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 9679/19 del tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda svolta nei confronti Telecom Italia e delle altre società convenute facenti parte del Gruppo Telecom condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi ai quali hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto, depositato in questo giudizio, con cui il 31.01.2025 il ricorrente NOME COGNOME ha notificato atto di rinuncia al giudizio, nonché ai diritti tutti e all’ azione in esso vantati, con compensazione delle spese dì lite. Le controricorrenti con atto del 4 febbraio 2025 hanno pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME