Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26005 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26005 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21013-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 21013/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/07/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1664/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2023 R.G.N. 1635/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 9679/19 del tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda svolta nei confronti RAGIONE_SOCIALE e delle altre società convenute facenti parte del RAGIONE_SOCIALE condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi ai quali hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE .
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto, depositato in questo giudizio, con cui il 31.01.2025 il ricorrente NOME COGNOME ha notificato atto di rinuncia al giudizio, nonché ai diritti tutti e all’ azione in esso vantati, con compensazione delle spese dì lite. Le controricorrenti con atto del 4 febbraio 2025 hanno pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.07.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME