Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8721 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 8721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 19657-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio degli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
PU
– resistenti con mandato –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso l’ordinanza n. 8470/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 30652/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto ProRAGIONE_SOCIALEtore Generale AVV_NOTAIO che ha concluso per estinzione del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME per delega verbale AVV_NOTAIO NOME.
PREMESSO CHE
Con ordinanza del 24 marzo 2023 n. 8470, la Corte Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 21 giugno 2018, di sua condanna al pagamento, in favore dei dipendenti indicati in epigrafe ed altri, degli interessi legali maturati dalla costituzione in mora al soddisfo sulle somme al cui pagamento era stata condannata da quella di primo grado, confermata, in favore degli stessi, in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE NOME‘ di RAGIONE_SOCIALE, delle somme per ciascuno specificate (tra € 5.821,17 e € 10.886,53) a titolo di risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio
mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio ad ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 16.00 per il periodo 3 aprile 2003 -30 settembre 2011. E ciò per avere ad essi riconosciuto il diritto derivante dall’applicazione tra le parti dell’art. 68 CCNL AIOP – RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE 2002 -2005, sulla base delle risultanze istruttorie comprovanti la mancata istituzione in azienda del servizio mensa e del corretto computo del C.t.u. nominato in primo grado delle somme a ciascun lavoratore spettanti a titolo risarcitorio, in corrispondenza del valore di un buono pasto (pari all’importo giornaliero di € 4,13) .
La Corte regolatrice ha preliminarmente individuato l’oggetto della controversia nell’interpretazione ed applicazione dell’art. 68 CCNL AIOP – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2002 -2005 non medico (Sanità Privata): di previsione dell’obbligo pe r le strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa, fatte salve le situazioni già esistenti; e, laddove i servizi fossero organizzati con particolari articolazioni di orario, di garantire l’esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, …), non comunque con indennità monetizzabile. E ne ha dato un’interpretazione coerente con il proprio indirizzo, in condivisione con quella del giudice di merito.
In esito ad argomentato ed analitico scrutinio dei dieci motivi, essa ha quindi statuito come sopra indicato.
Con atto notificato il 21 settembre 2023, la società ha proposto ricorso per revocazione con un unico motivo; i lavoratori indicati in epigrafe come resistenti hanno conferito proRAGIONE_SOCIALE speciale al medesimo difensore, che si è riservato di
partecipare all’udienza di discussione; gli altri lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva;
Nelle more dell’odierna udienza i controricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso di RAGIONE_SOCIALE, con la compensazione delle spese di giudizio in data 24 gennaio 2024 e di accettazione dei predetti, sottoscritto dalle parti personalmente e dai loro difensori.
Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024