Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30106 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30106 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30905-2019 proposto da:
COGNOME MAIMONE NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
Retribuzione Rapporto privato
R.G.N. 30905/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 269/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 600/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 269/2019, la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona P.G. con la quale era stata accolta la domanda proposta da NOME COGNOME diretta ad ottenere le differenze retributive dovutegli per l’attività svolta dal 12.12.2010 all’11.12.2011 come banconista V livello del CCNL pubblici esercizi ed era stata condannata NOME COGNOME COGNOME al pagamento della somma complessiva di euro 9.558,43 a titolo di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, indennità ferie e tfr;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME NOME con ricorso affidato a due motivi;
che NOME COGNOME COGNOME resistito con controricorso;
che i l collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di COGNOME NOME;
che tale atto, debitamente sottoscritto dalle parti e dai loro Difensori, risulta accettato dal controricorrente;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2023