Estinzione del Processo: Quando la Rinuncia Ferma la Causa
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui un giudizio può concludersi senza una decisione sul merito della questione. Si verifica quando un atto o un fatto processuale impedisce la prosecuzione della causa. Un caso emblematico è quello della rinuncia al ricorso da parte dell’attore, come chiarito da un recente decreto della Corte di Cassazione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le dinamiche e le conseguenze di tale scelta processuale.
Il Caso Concreto: Una Decisione sulla Rinuncia
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso un decreto emesso dal Tribunale. Il ricorso era diretto contro un noto istituto nazionale di previdenza sociale. Tuttavia, nel corso del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, il ricorrente ha manifestato la volontà di non proseguire, depositando una formale rinuncia agli atti. Dall’altra parte, l’istituto previdenziale non si era costituito in giudizio né aveva svolto alcuna attività difensiva.
La Pronuncia della Cassazione sull’Estinzione del Processo
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà del ricorrente. La documentazione prodotta attestava in modo inequivocabile la rinuncia. Poiché la controparte non aveva partecipato attivamente al giudizio, non era necessario acquisire anche il suo consenso. Di conseguenza, applicando le norme del codice di procedura civile, i giudici hanno emesso un decreto con cui hanno dichiarato formalmente l’estinzione del processo.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. L’articolo 390 c.p.c. disciplina la rinuncia al ricorso, specificando che la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o la discussione. La rinuncia, se accettata dalle altre parti costituite che vi abbiano interesse, produce l’estinzione del procedimento. In questo caso, l’ente convenuto non si era costituito, rendendo superflua la sua accettazione. L’articolo 391 c.p.c. stabilisce le conseguenze della rinuncia, ossia che il presidente della sezione pronunci l’estinzione con decreto. Il provvedimento ha inoltre precisato che le parti hanno un termine di dieci giorni dalla comunicazione per chiedere la fissazione di un’udienza, garantendo un ulteriore, seppur residuale, spazio di contraddittorio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Il decreto in esame offre un chiaro esempio di come l’istituto della rinuncia agli atti del giudizio operi concretamente, portando all’estinzione del processo. La scelta di rinunciare è un atto dispositivo della parte, che decide di non voler più ottenere una pronuncia sul merito della sua domanda. Le implicazioni sono significative: la causa si chiude definitivamente senza un vincitore né un vinto. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta da parte del ricorrente prima di abbandonare il giudizio, poiché tale atto pone fine alla possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale in quella specifica sede.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso decide di rinunciarvi?
Se la parte ricorrente presenta una formale rinuncia, il giudice dichiara l’estinzione del processo. Questo significa che la causa si chiude senza una decisione sul merito della controversia.
È necessaria l’accettazione della controparte per la rinuncia?
La rinuncia deve essere accettata dalle altre parti costituite che abbiano un interesse nella prosecuzione del giudizio. Tuttavia, come nel caso analizzato, se la controparte non si è costituita e non ha svolto attività difensiva, la sua accettazione non è necessaria per l’estinzione del processo.
Dopo la dichiarazione di estinzione, ci sono altre possibilità per le parti?
Sì, il decreto esaminato specifica che viene data comunicazione ai difensori delle parti. Entro dieci giorni da tale comunicazione, essi possono chiedere che venga fissata un’udienza, come previsto dalla procedura.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 22756 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 22756 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
nella causa vertente tra:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME domicilio digitale ; giusta procura in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
intimato
Avverso il Decreto Definitivo Tribunale di Cosenza, depositato il 9.12.2024, N.R.G. 1083-2024;
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 5.8.2025