Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13404 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5216-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 129/2020;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
PREMESSO CHE
1. con sentenza 15 (comunicata il 24) dicembre 2020, la Corte d’appello di Cagliari (sez. dist. di Sassari) ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore indicato in epigrafe il 6 giugno 2018 e ne ha ordinato al Banco di Sardegna la reintegrazione nel posto di lavoro, condannandolo al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegrazione in misura non inferiore a dodici mensilità, oltre al relativo versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore e rigetto del principale della banca avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a rito Fornero, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti, con condanna della datrice al risarcimento del danno, in favore del dipendente in misura di diciotto mensilità, per violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione e il fatto contestato;
2. in esito allo scrutinio delle risultanze istruttorie e in particolare, degli accertamenti dell’investigatore privato degli orari di visita, nei tre giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, terzo comma legge 104/1992, del lavoratore al padre disabile, ricoverato presso una residenza per anziani, il giorno 19 marzo 2018 dalle ore 15,36 alle ore 16,22 e i giorni 23 e 30 marzo 2018 in orari diversi (rispettivamente dalle ore 18,50 alle ore 20,17 e dalle ore 19,12 alle ore 20,30) dal suo orario di lavoro (ore 8,15/13,30 e 14,30/16,45), la Corte territoriale ha diversamente ritenuto rispetto al Tribunale. E
ciò per la compatibilità dell’assistenza del familiare al congiunto disabile con il suo ricovero in struttura assistenziale, come quella di specie (RAGIONE_SOCIALE non dotata di un piano terapeutico, né in grado di offrire assistenza medica come in ambito ospedaliero), effettivamente prestata dal lavoratore nei giorni di permesso suindicati (non potendosi escludere che essa sia avvenuta soltanto nelle ore riportate nel registro di presenze della RAGIONE_SOCIALE e avendo l’investigatore limitat o la propria osservazione al periodo corrispondente all’orario di lavoro, né che il predetto, nella restante parte della giornata, abbia svolto attività ad essa funzionali); neppure risultando dalle dichiarazioni testimoniali dell’investigatore che il lavo ratore si sia allontanato dalla sua città, né che abbia prestato attività né nel negozio della moglie, né con gli operai della stessa; 3. non esigendo la fruizione dei permessi né la convivenza, né la continuità ed esclusività dell’assistenza del familiare lavoratore, ma neppure la sua prestazione proprio nelle ore di svolgimento della sua attività lavorativa, la Corte d’appello ha pertanto negato un ricorso abusivo ad essi, restando indimostrata l’intenzionale richiesta, da parte del lavoratore, dei permessi per finalità estranee alla loro funzione, né la loro utilizzazione per scopi diversi da quelli previsti; e quindi la sua illegittimi tà, comportante l’annullamento del licenziamento, come sopra indicato;
4. con atto notificato il 15 febbraio 2021, il Banco di Sardegna ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso;
prima dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto con la compensazione integrale delle spese tra le parti, notificato alla controparte; 6. sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo e la
compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in applicazione della facoltà prevista dall’art. 391, secondo comma c.p.c.;
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
P.Q.M.
La Corte
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.
dichiara estinto il processo e compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 marzo 2024