Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32537 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27248-2021 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1469/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2021 R.G.N. 1646/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
Estinzione processo per rinuncia
R.G.N. 27248/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 9877/2017, pubblicata in data 30/11/2017, che aveva rigettato la domanda del ricorrente NOME COGNOME;
La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello, ha accertato il demansionamento dell’appellante dal 2009 al 2013, condannando la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. al risarcimento del danno, per un importo complessivo di € 59.486,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con 4 motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria; il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
CONSIDERATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE il 3 ottobre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, essendo intervenuto verbale di conciliazione extragiudiziale e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024