Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32537 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27248-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1469/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2021 R.G.N. 1646/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Estinzione processo per rinuncia
R.G.N. 27248/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 9877/2017, pubblicata in data 30/11/2017, che aveva rigettato la domanda del ricorrente NOME COGNOME
La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello, ha accertato il demansionamento dell’appellante dal 2009 al 2013, condannando la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al risarcimento del danno, per un importo complessivo di € 59.486,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con 4 motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria; il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
CONSIDERATO CHE
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A il 3 ottobre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, essendo intervenuto verbale di conciliazione extragiudiziale e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024