Estinzione del Processo per Rinuncia: Conseguenze su Spese e Contributo Unificato
L’esito di una causa non è sempre una sentenza di vittoria o sconfitta. A volte, il percorso processuale si interrompe prima. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dell’estinzione del processo per rinuncia al ricorso, specialmente per quanto riguarda le spese legali e il contributo unificato. Questa decisione è fondamentale per comprendere come un accordo tra le parti possa chiudere una controversia in modo vantaggioso, evitando ulteriori costi.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore sanitario era stata condannata dalla Corte d’Appello al pagamento di determinate somme a favore di alcuni suoi dipendenti. Non accettando la decisione, la società aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, avviando così l’ultimo grado di giudizio.
Durante lo svolgimento del processo dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale, risolvendo bonariamente la controversia che le vedeva contrapposte.
L’Accordo e la Conseguente Estinzione del Processo per Rinuncia
In virtù dell’accordo raggiunto, la società ricorrente ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. I dipendenti, a loro volta, hanno depositato un atto di accettazione della rinuncia. Questo scambio di atti formali ha posto le basi per la chiusura del procedimento.
La rinuncia agli atti del giudizio, quando accettata dalla controparte, è una delle cause che portano all’estinzione del processo, come previsto dal codice di procedura civile. Si tratta di una scelta che le parti possono compiere in qualsiasi momento, spesso proprio a seguito di una transazione che rende superflua la prosecuzione del contenzioso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non si è limitata a questo, ma ha fornito due chiarimenti di grande importanza pratica:
1. Spese Processuali: La Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
2. Contributo Unificato: Ha escluso che la società ricorrente fosse tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, il cosiddetto “raddoppio del contributo”.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di precise disposizioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati. Per quanto riguarda le spese processuali, la decisione si fonda sull’articolo 391, quarto comma, del codice di procedura civile. Questa norma prevede che, in caso di estinzione del processo, non si disponga sulle spese, a meno che non vi sia un accordo diverso tra le parti, che in questo caso non era stato prodotto.
Ancora più rilevante è la motivazione relativa al contributo unificato. La Corte ha ricordato che l’obbligo di versare un importo ulteriore pari a quello del contributo iniziale (il cosiddetto “raddoppio”) è previsto dall’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002. Tuttavia, questa norma-sanzione si applica solo in casi specifici: il rigetto integrale del ricorso, la sua dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità. La giurisprudenza, richiamata nell’ordinanza (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15), ha costantemente affermato che l’estinzione del processo per rinuncia non rientra in queste categorie. Di conseguenza, nessuna sanzione pecuniaria poteva essere applicata alla società ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la conciliazione tra le parti è una via incoraggiata dall’ordinamento, anche quando la causa è già pendente in Cassazione. La decisione chiarisce che l’estinzione del processo derivante da un accordo non comporta oneri aggiuntivi per la parte che rinuncia al ricorso. Nello specifico:
– Le spese legali del giudizio estinto restano a carico delle parti secondo gli accordi interni, senza una condanna da parte del giudice.
– Non scatta l’obbligo di pagare il raddoppio del contributo unificato, un onere che ha natura sanzionatoria e che è riservato solo ai casi di soccombenza piena (rigetto) o di vizi gravi dell’impugnazione (inammissibilità/improcedibilità).
In conclusione, raggiungere un accordo e rinunciare al ricorso rappresenta una strategia processuale che, oltre a definire la lite, evita l’aggravio di costi e sanzioni, confermando la preferenza del legislatore per le soluzioni consensuali delle controversie.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se le parti trovano un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo, la parte che ha proposto il ricorso può rinunciarvi. Se la controparte accetta la rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, ponendo fine al giudizio.
In caso di rinuncia al ricorso in Cassazione, chi paga le spese legali?
Secondo l’ordinanza, in caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, la Corte non emette alcuna statuizione sulle spese legali. Queste rimangono regolate dagli accordi privati tra le parti, come quelli contenuti nell’eventuale transazione.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. L’estinzione del processo per rinuncia non rientra in questi casi e, pertanto, non comporta tale onere aggiuntivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23451 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23451 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30217-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1651/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2020 R.G.N. 2553/2018;
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 30217/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 07/05/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO
che , con la sentenza n. 1651/2020, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nola, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe indicate, delle somme in dispositivo precisate e per le causali di cui in motivazione; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidato a sei motivi; che gli intimati hanno resistito con controricorso; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380
che bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per i controricorrenti, per essere stata la controversia conciliata in sede sindacale;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.