Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr 20263/2017 proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso da sé stesso;
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO ( CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) ;
contro
ricorrente
avverso il decreto nr.7103/2017 pronunciato in data 3/7/2017 dal Tribunale di Macerata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal cons. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto, ex art. 99 l. fall. del 3/7/2017, il Tribunale di Macerata rigettava l’opposizione avverso lo stato passivo nel RAGIONE_SOCIALE, come dichiarato esecutivo dal G.D. che aveva ammesso il credito professionale, fatto valere dal professionista ricorrente, ma denegando la prededuzione, a titolo di compenso per attività professionali svolte in favore della società fallita.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione, la procedura ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I mezzi di impugnazione possono, tra gli altri, così sintetizzarsi:
1.Violazione degli artt. 161 comma 7 e 111 l.fall. nonché omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione ;
violazione e falsa applicazione degli 111 comma 2 l.fall. in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 c.p.c.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 69 bis e 111 comma 2° l.fall. -vizio di motivazione -omesso esame di un fatto decisivo;
violazione e falsa applicazione degli artt. 111 l.fall. e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 c.p.c.;
violazione dell’art. 360 1° comma nr 5 c.p.c.;
mancata pronuncia del Tribunale sulla prededuzione degli accessori in ragione del rigetto della domanda principale.
Il ricorrente , in prossimità della camera di consiglio, ha depositato atto di rinuncia, a spese integralmente compensate tra le parti, personalmente sottoscritto e con contestuale accettazione della stessa da parte del curatore del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
2.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 7 maggio