Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7163 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7163 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6635-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
— controricorrente — avverso la sentenza n. 301/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 402/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 6635/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
Rilevato che
la Corte di Appello di Ancona ha confermato le statuizioni della sentenza del Tribunale di Pesaro di rigetto della domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE di declaratoria della legittimità di sanzione disciplinare conservativa applicata al dipendente NOME con comunicazione del 23.5.2016;
avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società con tre motivi; controparte ha resistito con controricorso;
successivamente le parti hanno depositato atto di rinuncia congiunta al ricorso e controricorso per cassazione, con compensazione delle spese del presente giudizio;
Considerato che
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.;
essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla parte controricorrente;
ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale, come nel caso di specie;
in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, avendo le parti regolate le stesse con compensazione; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 31 gennaio 2024.