Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33728 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33728 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
Oggetto
Sanzioni disciplinari
rapporto privato
R.G.N. 1210/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 1210-2023 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
avverso la sentenza n. 2953/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2022 R.G.N. 2987/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 2953/2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore intimata da RAGIONE_SOCIALE al dipendente NOME COGNOME;
che avverso tale sentenza il predetto COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;
che RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 27.2.2023, redatto innanzi alla RAGIONE_SOCIALE in Roma, contenente, tra l’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazion e da parte di NOME COGNOME;
che tale rinunzia risulta accettata dalla controricorrente società;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre