Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18673 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 7015/2019 proposto da NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO presso il proprio studio rappresenta e difesa da sé stessa;
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
intimati avverso il decreto nr. 1035/2019 pronunciato in data 22/01/2019 dal Tribunale di Crotone;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 7 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto, ex art 99 l. fall. del 22/1/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE che aveva escluso il credito professionale, fatto valere dall’AVV_NOTAIO per € 65.000 oltre accessori di legge, da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2, a titolo di compenso per attività professionali di assistenza e predisposizione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e per la predisposizione della proposta di affitto di ramo di azienda e di acquisto della stessa.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non hanno svolto attività difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo di ricorso proposto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. 161 comma 3° 162 comma 2° l.fall. 93 e 111 l.fall. in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 c.p.c.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2233 c.c., 161 comma 3°, 162 comma 2° l.fall., 132, 134 c.p.c. con riferimento all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c.
2 La ricorrente , in prossimità della camera di AVV_NOTAIOiglio, ha depositato atto di rinuncia, a spese integralmente compensate tra le parti, dalla stessa sottoscritto.
2.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 7 maggio