Estinzione del Processo in Cassazione: Quando l’Accordo Prevale sul Giudizio
L’esito di una controversia legale non è sempre una sentenza di vittoria o sconfitta. Spesso, le parti trovano una soluzione consensuale che pone fine alla lite. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra perfettamente come un accordo possa portare all’ estinzione del processo in Cassazione, una via efficiente per risolvere le dispute anche al più alto grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce da una controversia previdenziale. Un libero professionista aveva ottenuto una sentenza favorevole nei primi due gradi di giudizio, con cui veniva condannata la sua cassa di previdenza a corrispondergli la pensione di anzianità. La cassa, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Svolta: La Transazione e la Rinuncia al Ricorso
Durante la pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno intrapreso una strada diversa da quella del confronto in aula. Hanno infatti raggiunto un accordo transattivo, risolvendo bonariamente la loro controversia. A seguito di tale accordo, la cassa previdenziale, in qualità di ricorrente, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione. La rinuncia è stata formalmente accettata dalla controparte, il professionista.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Processo in Cassazione
Di fronte alla rinuncia al ricorso e alla relativa accettazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine al contenzioso. L’ordinanza in esame ha quindi applicato l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che disciplina appunto l’estinzione del processo in questa fase.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda sulla constatazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Con la rinuncia accettata, viene meno l’oggetto stesso del contendere. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese legali, in conformità con il quarto comma dello stesso articolo 391 c.p.c., la Corte ha disposto la loro compensazione: ciascuna parte ha sostenuto i propri costi. Infine, è stato chiarito che, data la natura della decisione, non sussistevano i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza evidenzia l’importanza e l’efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la transazione. Anche quando un caso raggiunge la Corte di Cassazione, la via dell’accordo rimane sempre percorribile e, spesso, preferibile. Per le parti, significa ottenere certezza in tempi brevi, evitando i costi e le incertezze di un giudizio. Per il sistema giudiziario, rappresenta un alleggerimento del carico di lavoro, permettendo di concentrare le risorse su casi che non trovano una soluzione consensuale. La decisione della Corte non fa che ratificare la volontà delle parti, confermando che il fine ultimo del processo è la composizione del conflitto, in qualsiasi forma essa avvenga.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se le parti si accordano?
Se le parti raggiungono un accordo, il ricorrente può presentare un atto di rinuncia al ricorso. Se la controparte accetta la rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo definitivamente la causa senza una sentenza sul merito.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
Come stabilito dall’ordinanza in esame, in caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, le spese legali vengono compensate. Ciò significa che ogni parte si fa carico delle proprie spese, senza che una debba rimborsare l’altra.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare un’ulteriore tassa (contributo unificato)?
No. L’ordinanza chiarisce che, quando il processo si estingue per rinuncia, non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che è invece previsto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28250 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33482-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 303/2017;
Oggetto
Ricongiunzione contributi lavoratori autonomi
R.G.N. 33482/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 10.5.2018, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME volta a condannare RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione della pensione di anzianità; che avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con allegati atto di rinuncia al ricorso per cassazione e relativa accettazione, avendo nelle more le parti transatto la lite; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29.5.2024.