Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19533 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21544-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME DE SIO COGNOME, DE SIO COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME
– intimati –
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 21544/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 19/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 728/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO
che , con la sentenza n. 726/2019, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe indicati, della somma di euro 260,00 detratte le somme percepite a titolo di premio di produzione in quota variabile, oltre accessori con decorrenza dall’1.7.2014, a titolo di elemento perequat ivo di cui all’art. 13 CCNL di categoria; che avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; che gli intimati non hanno svolto attività difensiva; che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della società per essere stata la controversia conciliata con un accordo sindacale del 9 dicembre 2024;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o
inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2025