Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19533 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21544-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE ADVISORY), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COZZA GERARDO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 21544/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 726/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 728/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 726/2019, la Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe indicati, della somma di euro 260,00 detratte le somme percepite a titolo di premio di produzione in quota variabile, oltre accessori con decorrenza dall’1.7.2014, a titolo di elemento perequat ivo di cui all’art. 13 CCNL di categoria; che avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; che gli intimati non hanno svolto attività difensiva; che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della società per essere stata la controversia conciliata con un accordo sindacale del 9 dicembre 2024;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o
inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2025