Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14435 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7292/2019 R.G. proposto da: NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE , unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrenti –
contro
COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME
COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
– controricorrenti –
nonchè contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOMENOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 3616/2018, depositata il 26/07/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
taluni proprietari dei singoli appartamenti facenti parte del condominio di cui allo stabile sito in Milano, INDIRIZZO convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società costruttrice RAGIONE_SOCIALE e l’avente causa di quest’ultima, NOME RAGIONE_SOCIALE nonché gli altri condòmini del medesimo stabile, al fine
di far accertare che una unità immobiliare, attualmente utilizzata come alloggio del portiere, sia di proprietà condominiale ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. o che in subordine, detta unità immobiliare sia oggetto di servitù o di vincolo di destinazione come alloggio del portiere;
il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9663/2013, accoglieva la domanda degli attori, riconoscendo prevalenza al testo negoziale che non contiene l’esclusione dell’alloggio del portiere dal novero degli enti comuni;
NOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano avverso la suddetta sentenza;
la maggior parte dei condò mini difesi dall’avv ocato COGNOME si costituiva in giudizio, mentre taluni rimanevano contumaci;
all’udienza del 20.06.2017 il processo veniva interrotto a causa della dichiarazione di avvenuto decesso di una condòmina;
a séguito di ricorso in riassunzione ex art. 303 cod. proc. civ., depositato il 07.07.2017, con decreto del Presidente di Sezione depositato il 10.07.2017 veniva fissata nuova udienza al 28.11.2017 per la trattazione del processo, con contestuale ordine alle ricorrenti di provvedere alla notifica degli atti entro i termini di cui all’art. 163bis cod. proc. civ. vigente ratione temporis (90 giorni liberi);
nel corso di detta udienza, le appellanti chiedevano di essere rimesse in termini per notificare il ricorso e il decreto ex art. 303 cod. proc. civ. nei confronti dei soggetti difesi dall’avv ocato COGNOME oltre che dei contumaci, in quanto detta formalità era stata omessa nei loro confronti;
rigettata l’istanza di rimessione in termini richiesta dalle procedenti, la Corte territoriale fissava nuova udienza per la
precisazione delle conclusioni al 23.01.2018, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione;
c on sentenza n. 3616/2018 la Corte d’Appello dichiarava l’estinzione del processo d’appello ai sensi dell’art. 307, comma 3, cod. proc. civ., evidenziando che: parte appellante non aveva provveduto alla notifica entro il termine di cui all’art. 163bis cod. proc. civ. assegnato in favore degli appellati: termine che può essere prorogato solo se la relativa istanza da parte dell’onerato sia stata depositata prima dell’inutile decorso del termine assegnato e, nel contempo, il provvedimento richiesto (riassunzione del procedimento) non venga a scadere oltre il termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ.; risulta del tutto inescusabile l’omessa notifica ai contumaci del ricorso e del decreto di fissazione di udienza per la prosecuzione del processo riassunto, con la conseguenza che già solo per questo l’istanza di rimessione in termini proposta dalla difesa delle precedenti va de plano respinta;
contro la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE e Cristina RAGIONE_SOCIALE affidandolo a sei motivi, al quale si sono opposti i soggetti in epigrafe.
CONSIDERATO CHE:
-per la trattazione del ricorso veniva fissata l’udienza in camera di consiglio del 04.03.2025;
nelle more, le parti hanno avviato trattative per il bonario componimento della controversia;
con istanza congiunta del 06.02.2025 gli avvocati delle ricorrenti e dei controricorrenti hanno chiesto rinvio a nuovo ruolo dell’udienza di discussione del giudizio R.G.N. 7292/2019.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda