Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21349 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 21349 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18500/2023 R.G.
proposto da
NOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME del Foro di Roma (c.f. LDN CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimate –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Messina n. 562 del 23/6/2023;
udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza del 26/6/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori delle parti e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione della sentenza della Corte d ‘ appello di Messina n. 562 del 23/6/2023, la quale aveva respinto l ‘ impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale di Barcellona P.G. (sentenza n. 371 del 29/4/2020), che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. avanzato dall ‘ odierna ricorrente contro il diniego di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 56/2010 r.g. esec.
Deduceva la Mora che, nell ‘ esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., da CTF Finanziaria (cessionaria del credito di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. derivante dalla sentenza n. 9551/2005, pronunciata dal Tribunale di Milano in favore della citata banca), poi proseguita da RAGIONE_SOCIALE, all ‘ udienza del 14/6/2018 compariva il difensore di RAGIONE_SOCIALE; quest ‘ ultima aveva depositato il 6/6/2018 una comparsa con la quale aveva dichiarato di intervenire nel processo quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE divenuta titolare del credito azionato per effetto di cessione.
Alla predetta udienza del 14/6/2018 RAGIONE_SOCIALE domandava la revoca del provvedimento di sospensione precedentemente emesso dal giudice dell ‘ esecuzione e la prosecuzione delle operazioni di vendita dei beni pignorati, mentre l ‘ esecutata eccepiva la carenza di legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE, nonché la carenza di una valida procura ad litem conferita al difensore (avv. NOME COGNOME.
Con successiva ordinanza del 22/6/2018 il giudice dell ‘ esecuzione revocava il provvedimento di sospensione e assegnava termine alla manda-
taria di RAGIONE_SOCIALE per il deposito dell ‘ atto di cessione del credito, riservando ogni ulteriore provvedimento all ‘ esito; eseguito il deposito, l ‘ esecutata formulava, il 26/7/2018, «istanza per la declaratoria di estinzione della procedura», per «mancanza di impulso da parte di soggetto legittimato ad agire», stante la «inammissibilità e/o nullità dell ‘ intervento di RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, per difetto di procura e di poteri nonché per mancanza di procura speciale ad litem ex artt. 82 e 83 c.p.c.».
5. Con ordinanza comunicata in data 1/8/2018, il giudice dell ‘ esecuzione disponeva la prosecuzione delle operazioni di vendita, delegandole ad un professionista; NOME COGNOME proponeva opposizione agli atti esecutivi (il 9/8/2018) e reclamo ex art. 630 c.p.c. (il 10/8/2018).
6. Come già esposto, con la sentenza n. 371 del 29/4/2020, il Tribunale di Barcellona P.G. dichiarava inammissibile il reclamo per le seguenti ragioni: «… emerge sulla scorta delle argomentazioni poste a fondamento dell ‘ impugnazione che le stesse, per un verso, attenevano a vizi dell ‘ atto emesso dal Giudice dell ‘ esecuzione, censurabili dinanzi al Giudice medesimo con il rimedio di cui all ‘ art. 617, comma 2, c.p.c. nel termine di legge e, per altro verso, erano volte a lamentare il rigetto dell ‘ istanza di estinzione -rectius : improcedibilità -della procedura esecutiva per difetto di una condizione del processo esecutivo, soggetto allo stesso rimedio testé menzionato. Ora, è indubbio che l ‘ asserito difetto di legittimazione attiva del soggetto che dava impulso all ‘ espropriazione forzata in oggetto rientrava pacificamente tra i casi in cui il Giudice dell ‘ esecuzione deve emettere un provvedimento di chiusura anticipata ed atipica dell ‘ esecuzione rispetto al quale è ammessa l ‘ opposizione agli atti esecutivi e non anche il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. previsto quale rimedio per i soli casi di estinzione tipica. … Avuto riguardo al caso sottoposto all’ attenzione del Collegio, non pare dubbio che l ‘ asserita carenza di una condizione dell ‘ azione, ovvero della legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE non sia riconducibile ad una
delle ipotesi di estinzione tipizzate dal codice di procedura civile, determinando piuttosto un caso di improseguibilità, con l ‘ effetto che il provvedimento di rigetto implicito di estinzione ( rectius : improcedibilità) del processo esecutivo andava impugnato con l ‘ opposizione di cui all ‘ art. 617 c.p.c.».
7. La pronuncia veniva confermata dalla sentenza qui impugnata: la Corte messinese, dopo aver escluso la configurabilità di una res iudicata (derivante dalla decisione del Tribunale di Milano n. 6418 del 23/7/2021) sulla pretesa invalidità della procura conferita da RAGIONE_SOCIALE all ‘ avv. COGNOME al fine di agire nei confronti della Mora, affermava: «È, invece, fondata l ‘ eccezione di novità delle questione dell ‘ estinzione per inattività delle parti, che, per vero, non risulta introdotta nel giudizio di primo grado. Giova premettere che, a sostegno dell ‘ impugnazione, la reclamante ha posto i seguenti motivi: a) la nullità del provvedimento impugnato per assenza di motivazione; b) la nullità dell ‘ ordinanza impugnata, poiché emessa su richiesta di un avvocato privo di jus postulandi ; c) il difetto di motivazione dell ‘ ordinanza del 26.07.2018 e l ‘ erroneo esame da parte del G.E. del contratto prodotto dall ‘ avv. COGNOME in data 24.07.2018 non comprendente il credito posto a fondamento della procedura esecutiva; d) la carenza di motivazione dell ‘ ordinanza del 26.07.2018 per omesso esame della L. 130/99, omesso esame della violazione della normativa bancaria e omesso esame della nullità del contratto ex artt.1418 ss. cc; d) la violazione ella L. 130/99 in relazione al credito di cui alla sentenza 9551/2005 e conseguente nullità di tutte le successive cessioni di credito; e) l ‘ omesso esame del contenuto del contratto del 29.12.2006 tra Banca Antonveneta s.p.a. e Vindex s.r.l.; f) l ‘ omesso esame della natura simulata del contratto del 29.12.2006 tra Banca Antonveneta s.p.a. e Vindex s.r.l.; g) l ‘ omesso esame e/o erronea interpretazione del contratto tra CFT Finanziaria s.p.a. e Sofigeco Crediti s.p.a. h) la carenza di legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e per essa della mandataria RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE; i) l ‘ omesso esame di ulteriori singolari circostanze degne di rilievo. Al di là del fatto che
l ‘ eventuale assenza all ‘ udienza de qua del creditore procedente non avrebbe potuto comportare la declaratoria di estinzione, giusta quanto previsto dall ‘ art. 631 c.p.c., è agevole evidenziare che i motivi posti a fondamento del reclamo non riguardavano la pretesa inattività delle parti all ‘ udienza del 14.06.2018 (integrante causa tipica di estinzione)».
Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE (che, nella predetta qualità, era già parte nel grado d ‘ appello).
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già contumaci nei gradi di merito.
Il Pubblico Ministero chiedeva il rigetto del ricorso.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la richiesta di verbalizzazione avanzata dalla ricorrente nel corso della discussione (testualmente: «L ‘ avv. COGNOME chiede verbalizzarsi ‘ che non corrisponde al vero l ‘ eccezione di estinzione per inattività della parte, e quindi di eccezione tipica, basata sull ‘ assunto che la stessa non fosse stata sollevata nel giudizio di primo grado, richiamando sul punto la nota dell ‘ avv. COGNOME depositata in data 20.02.2020 nel giudizio di primo grado ‘ »), in quanto relativa a circostanza del tutto estranea al giudizio di legittimità e all ‘ atto introduttivo dell ‘ impugnazione per cassazione, il che assorbe l ‘ eccezione di novità della questione formulata in udienza dalla controricorrente.
Sempre in via preliminare, si osserva che -in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso -può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti degli intimati restati tali (in particolare, a CTF Finanziaria).
3. Con la prima censura -denominata «primo motivo ai sensi dell ‘ art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.» e poi illustrata da pag. 31 a pag. 43 del ricorso -la ricorrente critica la decisione impugnata «ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 630 c.p.c. ed ai sensi dell ‘ art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. per omesso esame di un atto di causa, che determina la nullità del provvedimento per grave vizio di motivazione … e per omesso esame di un fatto decisivo» (così individuato: «La estinzione discende dalla inattività della parte, derivante dalle ragioni di cui sopra, atteso che all ‘ udienza del 14 giugno 2018 la parte costituita RAGIONE_SOCIALE non compariva e nessuna parte legittimata ad agire in executivis era presente per chiedere la prosecuzione della procedura esecutiva (doc. 6), fatto storico decisivo ignorato dalla Corte».
4. Con l ‘ altra censura -denominata «secondo motivo ai sensi dell ‘ art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.» e poi illustrata da pag. 44 a pag. 59 del ricorso -si critica la decisione impugnata perché «L ‘ intera sentenza, al fine del rigetto dell ‘appello, si fonda … sulla omessa considerazione di un fatto decisivo, ossia la assenza alla udienza decisiva del 14 giugno 2018 di un creditore procedente regolarmente costituito, configurante inattività di parte … Il difetto di motivazione o l ‘ utilizzo di una motivazione apparente e/o l ‘ omesso esame di un ‘ fatto storico ‘ , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia ‘ decisivo ‘ è causa di nullità della sentenza riconducibile all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c. … alle pagg. 7 e 8 della sentenza, la Corte d’ Appello si è diffusa per negare l ‘ esistenza di un giudicato formale, formatosi tra le stesse parti, esponendo le argomentazioni in modo da rendere incomprensibile il proprio iter logico al fine della decisione. … Da quanto sopra deriva una motivazione oggettivamente intrinsecamente contraddittoria, che rende incomprensibile l ‘ iter logico del giudicante, con la conseguenza della nullità ai sensi dell ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ferma restando la violazione dell ‘ art. 630 c.p.c. sanzionata dall ‘art. 360 n. 3 c.p.c. … La sentenza della Corte d’ Appello ha ignorato un fatto storico decisivo al fine della decisione ed il contenuto integrale del
documento prodotto (doc. 1 del fascicolo di appello), il che legittima la domanda di cassazione ai sensi dell ‘ art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.; inoltre si è verificata la violazione dell ‘ art, 111 della Costituzione e dell ‘ art 132 c.p.c., nonché dell ‘ art. 324 c.p.c., il che legittima la domanda di cassazione ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c..».
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Difatti, l ‘ atto introduttivo viola l ‘ art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 e 6, c.p.c., perché -ad onta del dovere di chiarezza e sinteticità (oggi ulteriormente rafforzato dall ‘ art. 121 c.p.c.) -l ‘ atto è redatto in modo tale da rendere incomprensibili l’ordinato sviluppo del le diverse vicende processuali (ivi comprese le difese delle parti) e, soprattutto, le decisioni assunte nei diversi giudizi, il cui testo è riportato solo in alcuni stralci, estrapolati da più ampi contesti e inframmezzati da considerazioni di parte (che impediscono di distinguere la motivazione dalla critica) e da continui rinvii ad atti dei gradi di merito e, peraltro, a dettagli del tutto irrilevanti al fine dello scrutinio delle censure svolte (a mero titolo di esempio, è totalmente avulso dall ‘ impugnazione il riferimento alla ricusazione dei giudici del Collegio di primo grado).
7. Inoltre, le censure sono generiche e incomprensibili, sia perché difetta una precisa individuazione degli errori asseritamente commessi in iure dalla Corte d ‘ appello (si richiama l ‘ art. 630 c.p.c., ma non si spiega in alcun modo perché il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente interpretato o applicato la norma), sia perché si cumulano in un inestricabile groviglio eterogenei vizi ex art. 360 c.p.c., inammissibilmente demandando alla Corte di legittimità l ‘ individuazione della censura rivolta al giudice di merito.
8. Si sostiene, poi, la formazione di un giudicato esterno e si critica la sentenza impugnata per averlo escluso, ma si omette di riportare – nel solo rilevante ricorso, neppure potendo le sue carenze essere colmate da atti successivi – in maniera chiara ed esaustiva il contenuto della decisione che, a dire della ricorrente, avrebbe sancito l ‘ invalidità della procura conferita da RAGIONE_SOCIALE e di dimostrare idoneamente (con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.) il passaggio in giudicato.
Infine, le ragioni della decisione sono perfettamente intellegibili e ben superiori al cd. ‘ minimo costituzionale ‘ e la ricorrente mostra di non aver colto, tra le diverse argomentazioni addotte dal giudice di merito (alcune delle quali ad abundantiam e, dunque, del tutto irrilevanti nel percorso logico-argomentativo della Corte territoriale), una ratio che di per sé sola vale ad escludere la configurabilità dell ‘ estinzione invocata da NOME Mora.
Difatti -se anche (come mera ipotesi) la dedotta invalidità della procura conferita e/o dell ‘ intervento avesse determinato la mancata comparizione di un creditore abilitato all ‘ unica udienza tenutasi il 14/6/2018 (nella memoria ex art. 378 c.p.c. e anche nel corso dell ‘ udienza, la Mora contestava l ‘ asserzione del Pubblico Ministero affermando che effettivamente non c ‘ era stata una successiva udienza il 26/7/2028, ma tale rilievo non le giova) -come puntualmente osservato dalla Corte d ‘ appello di Messina «l ‘ eventuale assenza all ‘ udienza de qua del creditore procedente non avrebbe potuto comportare la declaratoria di estinzione, giusta quanto previsto dall ‘ art. 631 c.p.c.», atteso che l ‘ effetto estintivo si produce in caso di mancata comparizione a due udienze consecutive.
A ciò si aggiunge, poi, la condivisibile argomentazione del Procuratore Generale, secondo cui «La presenza di un creditore che insta per la prosecuzione del processo senza averne il potere non si traduce, in sostanza, nella sua ‘ assenza virtuale ‘ ma concretizza esclusivamente una ipotesi di sopravvenuta carenza delle condizioni formali che consentono al processo di svilupparsi sino al compimento della vendita forzata» e, dunque, al più si può giustificare l ‘ improseguibilità della procedura, ma non la sua estinzione . Infatti, l’estinzione tipica sarebbe stata la conseguenza soltanto di una mancata reiterata comparizione di qualunque creditore (e non già di un creditore la cui legittimazione fosse contestata) e, per di più, dopo un rinvio specificamente disposto, su tale presupposto ed al fine specifico di una prefigurata successiva pronuncia di estinzione, in una precedente udienza da parte del giudice dell’esecuzione .
Non è stata aggredita col ricorso la ratio decidendi ora riportata, la quale, peraltro, è inconfutabile e rende evidente l ‘ inconsistenza della pretesa della ricorrente, che invoca un ‘ estinzione ‘ tipica ‘ senza confrontarsi con le norme codicistiche (segnatamente, con l ‘ art. 631 c.p.c.) che ne individuano i presupposti.
All ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione al dichiarato valore dei beni sottoposti ad esecuzione forzata , unico rilevante in relazione all’oggetto dell’odierna controversia ), nella misura indicata nel dispositivo.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, co. 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del co. 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 21.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,