Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14697 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 10685/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Firenze recante il n. 517/2022 e
pubblicata in data 30.3.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.3.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
-le società la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto unico ricorso per cassazione -sulla scorta di due motivi – avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello dalle stesse proposto contro l’AVV_NOTAIO, quale custode giudiziario nominato dal Tribunale di Grosseto nella procedura esecutiva immobiliare N. 358/2013 R.G.E., in relazione alla ordinanza di convalida dello sfratto emessa dallo stesso Tribunale in data 17.7.2019;
-ha resistito con controricors o l’AVV_NOTAIO ;
il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale;
-Considerato che:
-prima dell’odierna adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alla parte costituita, che non risulta l’ abbia accettata;
-la mancata accettazione della controparte non è ostativa alla declaratoria di estinzione, solo occorrendo provvedere sulle spese ( ex multis , Cass. n. 10140/2020);
-il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, mentre le spese del giudizio di legittimità si liquidano come da dispositivo, peraltro non sussistendo i presupposti per la condanna del rispettivo legale rappresentante delle società ricorrenti, ex art. 94 c.p.c., stante anche l’intervenuta desistenza;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna le società ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno