Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14697 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 10685/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Firenze recante il n. 517/2022 e
pubblicata in data 30.3.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.3.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che:
-le società la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto unico ricorso per cassazione -sulla scorta di due motivi – avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello dalle stesse proposto contro l’avv. NOME COGNOME quale custode giudiziario nominato dal Tribunale di Grosseto nella procedura esecutiva immobiliare N. 358/2013 R.G.E., in relazione alla ordinanza di convalida dello sfratto emessa dallo stesso Tribunale in data 17.7.2019;
-ha resistito con controricors o l’avv. NOME COGNOME
il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale;
-Considerato che:
-prima dell’odierna adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alla parte costituita, che non risulta l’ abbia accettata;
-la mancata accettazione della controparte non è ostativa alla declaratoria di estinzione, solo occorrendo provvedere sulle spese ( ex multis , Cass. n. 10140/2020);
-il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, mentre le spese del giudizio di legittimità si liquidano come da dispositivo, peraltro non sussistendo i presupposti per la condanna del rispettivo legale rappresentante delle società ricorrenti, ex art. 94 c.p.c., stante anche l’intervenuta desistenza;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna le società ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno