Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21626-2021 proposto da:
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R.RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e procuratore speciale, dott. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ma domiciliat a ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 33/21, del Tribunale di Venezia, depositata in data 11/1/2021;
Oggetto
INDEBITO ARRICCHIMENTO
Estinzione per rinuncia
R.G.N. 21626/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 15/1/2025
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 15/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
considerato:
che la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 33/21, dell’11 gennaio 2021, del Tribunale di Venezia, che – accogliendo il gravame esperito da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 888/17, del 30 agosto 2017, del Giudice di pace della stessa città – ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, allo COGNOME, di € 2.123,69, riconoscendo non dovuta del medesimo, pur a fronte dell’avvenuta detrazione, l’IVA sulla c.d. ‘TIA’ (tariffa d’igiene ambientale), di cui all’art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che lo COGNOME ebbe a convenirla in giudizio, deducendo di avere corrisposto, dapprima alla società a RAGIONE_SOCIALE e poi ad essa RAGIONE_SOCIALE, affidatarie del servizio di asporto e di smaltimento dei rifiuti per il Comune di Venezia, nel periodo compreso tra il 13 maggio 2003 e il 28 ottobre 2010, l’IVA sulla ‘TIA’, della quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, aveva affermato la natura tributaria, donde l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA ;
che, costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE resisteva alla domanda, eccependo tra l’altro -per quanto qui ancora d’interesse – la non debenza della restituzione, avendo lo COGNOME già detratto l’IVA, donde l’assenza dei presupposti per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ.;
che rigettata in prime cure la domanda di restituzione, il giudice d’appello -su gravame dell’attore soccombente -l’accoglieva, escludendo che la detrazione facesse venir meno il
diritto dello COGNOME alla restituzione dell’IVA pagata indebitamente;
che avverso la sentenza del Tribunale lagunare ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base – come detto – di un unico motivo;
che esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ. e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque della normativa in materia, per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell’IVA, pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, detrazione effettuata e non esclusa dall’Amministrazione, (i) faccia venir meno la na tura di pagamento rilevante ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. della corresponsione di tale IVA e/o comunque (ii) precluda la ripetibilità della stessa IVA e/o comunque (iii) determini, nel caso di restituzione dell’IVA alla controparte, un indebito e/ ingiustificato arricchimento in capo ad essa;
che i n subordine, per l’ipotesi in cui questa Corte non ritenesse di fare proprie le sue ragioni, la ricorrente sollecita un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
che è rimasto solo intimato lo Zennaro;
-che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
che la ricorrente ha presentato memoria;
che, con atto del 13 gennaio 2025, i legali della parte ricorrente – in forza di procura speciale loro conferita il 10 maggio 2021, comprensiva del potere di rinunciare – hanno rinunciato al presente ricorso;
-che ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi estinto – per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, nulla dovendosi disporre in merito alle spese dello stesso, essendo rimasto lo COGNOME solo intimato;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della