Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e, nel contesto della Corte di Cassazione, assume contorni procedurali specifici e rigorosi. Una recente decisione del Consigliere delegato della Seconda Sezione Civile chiarisce come il silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, equivalga a una rinuncia, con conseguenze definitive sul processo e sui costi.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. In conformità con la procedura semplificata, il giudice relatore aveva formulato una proposta di definizione anticipata del giudizio, comunicandola ai difensori di entrambe le parti. Questa procedura è pensata per accelerare la risoluzione di ricorsi che appaiono manifestamente infondati o inammissibili.
La normativa concede alla parte ricorrente un termine perentorio di 40 giorni per manifestare la propria intenzione di proseguire, chiedendo che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che la parte ricorrente presentasse alcuna istanza. Al contrario, la parte controricorrente ha depositato una nota con cui aderiva espressamente alla conclusione prospettata, ovvero la rinuncia al ricorso.
La Proposta Semplificata e l’Estinzione del Giudizio
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è uno strumento volto all’efficienza del sistema giudiziario. Quando un ricorso sembra destinato al rigetto, il relatore può proporre una rapida chiusura del caso. Tuttavia, la palla passa alla parte ricorrente: il suo silenzio non è interpretato come un’attesa, ma come un’azione concludente. La mancata richiesta di una decisione entro 40 giorni viene considerata dalla legge come una rinuncia tacita al ricorso.
Questo meccanismo automatico porta direttamente all’estinzione del giudizio, come previsto dall’art. 391 c.p.c. Il processo si chiude non perché la Corte ha deciso nel merito, ma perché la parte che lo ha avviato ha, con il suo comportamento, manifestato la volontà di non proseguirlo.
La Decisione della Corte: Estinzione e Condanna alle Spese
Preso atto del decorso del termine e del silenzio del ricorrente, il Consigliere delegato ha formalizzato la conseguenza giuridica di tale inerzia.
Dichiarazione di Estinzione del Giudizio
In applicazione degli artt. 380-bis e 391 c.p.c., il giudice ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. La decisione non entra nel merito dei motivi del ricorso, ma si limita a certificare la chiusura del procedimento per la rinuncia presunta della parte che lo aveva promosso.
La Condanna alle Spese e la Distrazione
Un principio cardine del nostro ordinamento è quello della soccombenza (o in questo caso, della causalità): chi dà causa al processo, e poi vi rinuncia, deve farsi carico delle spese legali sostenute dalla controparte. Di conseguenza, la parte ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese di lite alla controricorrente.
Il giudice ha liquidato tali spese in complessivi 2.600,00 euro, di cui 200,00 per esborsi. Inoltre, accogliendo la richiesta del difensore della controricorrente, ha disposto la ‘distrazione’ delle spese. Ciò significa che la somma dovrà essere pagata direttamente al legale, il quale aveva dichiarato di aver anticipato i costi per il proprio assistito.
Le Motivazioni
La motivazione del provvedimento si fonda su una logica procedurale stringente. Il legislatore, con l’introduzione della procedura ex art. 380-bis c.p.c., ha inteso responsabilizzare la parte ricorrente. Una volta ricevuta una proposta che evidenzia le criticità del ricorso, la parte deve attivamente confermare il proprio interesse a una decisione nel merito. L’inerzia, in questo contesto, è legalmente qualificata come abbandono della lite. La Corte ha ritenuto che il trascorrere dei 40 giorni senza alcuna istanza integrasse pienamente la fattispecie della rinuncia presunta. Di conseguenza, l’estinzione del giudizio era un atto dovuto, così come la condanna alle spese, quale diretta conseguenza del principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un importante monito per chi agisce in Cassazione: la gestione dei termini processuali è cruciale. La procedura semplificata non è un mero invito alla riflessione, ma un bivio procedurale con conseguenze irrevocabili. Il silenzio non è una strategia processuale neutra, ma una scelta che la legge interpreta come rinuncia, portando all’estinzione del giudizio e all’addebito delle spese. Per gli avvocati e le parti, ciò sottolinea la necessità di una vigilanza costante e di una valutazione ponderata su come rispondere alle comunicazioni della Corte, per evitare una chiusura anticipata e onerosa del contenzioso.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione anticipata del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non richiede una decisione sul ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
Le spese legali sono a carico della parte ricorrente, la cui inazione ha causato l’estinzione del procedimento. Viene condannata a rimborsare le spese sostenute dalla controparte.
Cosa significa ‘distrazione delle spese a beneficio del difensore’?
Significa che la somma liquidata a titolo di spese legali deve essere pagata dalla parte soccombente direttamente all’avvocato della parte vittoriosa, anziché alla parte stessa. Ciò avviene quando il legale dichiara di aver anticipato le spese per il proprio cliente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19499 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19499 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 15/07/2025
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 981/2025;
vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti;
rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
ritenuto , per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione (conclusione cui ha espressamente aderito la controricorrente con nota depositata successivamente alla scadenza del suddetto termine);
atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a beneficio del difensore che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c. nella qualità di antistatario;
P. Q. M.
visti gli artt. 380bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del difensore istante.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere delegato NOME COGNOME
Numero registro generale 981/2025
Numero sezionale 772/2025
Numero di raccolta generale 19499/2025
Data pubblicazione 15/07/2025