Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20117 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20117 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
OGGETTO:
contratto d’opera professionale
RG. 21828/2017
P.U. 6-6-2024
sul ricorso n. 21828/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso di lei, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di soggetto liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80207790587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliataria ex lege in Roma negli uffici di INDIRIZZO
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale
avverso la sentenza n. 572/2017 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma deposita il 28-1-2017
RILEVATO CHE:
1.Con sentenza n. 285/2011 pubblicata il 19-5-2011 il Tribunale di Roma ha definito due giudizi riuniti tra NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE . Nel primo giudizio NOME COGNOME aveva chiesto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ufficio del commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe società controllate, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa congruità dei compensi richiesti in relazione alla parcella n. 179 in Euro 149.063,00 pari al minimo di tariffa ex D.M. 585/1994, detratto l’acconto ricevuto di Euro 32.920,06 oltre accessori e maggiorazione al 220% sul valore RAGIONE_SOCIALEa controversia di Euro 26.855.758,75, in relazione ad attività professionale quale avvocato per la difesa in giudizio a favore di RAGIONE_SOCIALE, società controllata da RAGIONE_SOCIALE, nella causa di primo grado relativa ad azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci RAGIONE_SOCIALEa società. Nella seconda causa il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto che fosse accertato che non era dovuto l’importo richiesto dal professionista per il giudizio in questione e, in subordine, che la sua pretesa fosse ridotta; in tale causa in via riconvenzionale l’AVV_NOTAIO aveva chiesto che fosse dichiarata la congruità RAGIONE_SOCIALEa parcella n. 179 nella maggiore somma di Euro 460.858,63, così modificando l’iniziale richiesta, e aveva chiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALEe parcelle di cui ai n. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, relative alle impugnazioni proposte dai convenuti contro la sentenza che aveva deciso l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da RAGIONE_SOCIALE , per l’importo
complessivo di Euro 10.114.263,01; aveva altresì chiesto gli interessi ex d.lgs. 231/2002 e gli interessi anatocistici.
Il Tribunale ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO di Euro 2.808.000,00 con interessi al saggio legale, in relazione alle parcelle da 295 a 309, mentre ha rigettato la domanda con riguardo alla parcella 179.
Il Tribunale ha dichiarato che sussisteva giudicato tra le parti in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2465/2005 del Tribunale di Roma, confermata dalla sentenza n. 614/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma , in relazione alle prestazioni professionali rese in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito il NUMERO_DOCUMENTO relativo all’assistenza da prestarsi da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO a favore RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe società controllate, per cui per le cause definite con sentenza prima RAGIONE_SOCIALEa revoca del mandato avvenuta il 30-5-2002 il compenso doveva essere liquidato in base al criterio convenzionale –RAGIONE_SOCIALEa liquidazione giudiziale- e per gli incarichi cessati in ragione RAGIONE_SOCIALEa revoca del mandato prima RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa causa il compenso doveva essere liquidato in base al criterio legale, secondo le tariffe. Quindi il Tribunale ha escluso qualsiasi ulteriore compenso per la parcella 179, avendo già ricevuto il professionista importo satisfattivo secondo il criterio convenzionale; in ordine alle altre quindici parcelle azionate, il Tribunale ha dichiarato che la liquidazione doveva essere eseguita unitariamente sulla base degli importi medi RAGIONE_SOCIALEa tariffa, tenendo conto del valore RAGIONE_SOCIALEa causa rapportato al quantum di risarcimento riconosciuto dal Tribunale e senza considerare il maggiore importo richiesto con l’appello incidentale d a RAGIONE_SOCIALE; quindi, partendo da un compenso base di Euro 260.000,00 incrementato ex art. 5 co.5 D.M. 585/1994 per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti successiva alla prima del relativo onorario di Euro 260.000,00, ridotto del 30% a Euro 182.000,00, ha quantificato l’onorario complessivo di Euro 2.808.000,00.
2.RAGIONE_SOCIALE, in qualità di soggetto liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello principale, ha proposto appello incidentale il RAGIONE_SOCIALE e ha proposto appello incidentale anche NOME COGNOME.
Con sentenza n. 572 depositata il 28-12017 la Corte d’appello di Roma ha integralmente rigettato l’appello di NOME COGNOME e, in parziale accoglimento degli appelli proposti dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a pagare a favore di NOME COGNOME Euro 260.000,00 con gli interessi legali dall’8 -3-2005 e gli interessi anatocistici dalla domanda; ha condannato il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione a favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di primo grado e il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione a favore RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di secondo grado.
La sentenza, in ordine alla parcella 179, ha rigettato le deduzioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante COGNOME relative all’esistenza di un giudicato ‘panprocessuale’ , secondo il quale egli aveva diritto al compenso determinato sui valori medi, in quanto la censura era stata svolta in modo generico. In ordine alle ulteriori quindici parcelle, ha dichiarato che l’attività professionale era provata , che rimaneva in contestazione l’entità del compenso ed era corretta la sua determinazione sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo oggetto RAGIONE_SOCIALEa con danna di primo grado, in quanto conforme alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 D.M. 585/1994; ha evidenziato che, seppure l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE avesse comportato che il valore presunto RAGIONE_SOCIALEa causa ex art. 10 cod. proc. civ. si fosse elevato a Euro 189.096.695,00, i motivi di appello sul quantum del risarcimento erano del tutto generici e inoltre il professionista non aveva dimostrato di avere rispettato la convenzione, laddove prevedeva che ogni iniziativa impugnatoria fosse comunicata e assentita dal mandante. Ha rigettato le censure del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE sull’errata
interpretazione del giudicato tra le parti derivante dalla sentenza n. 2465/2005; ha accolto le censure in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 co.V D.M. 585/1994, perché la disposizione riguardava la difesa di più parti, mentre nella fattispecie l’avvocato aveva patrocinato una sola parte nel giudizio di appello nei confronti di più parti; quindi ha riconosciuto un unico compenso per l’attività professionale svolta, nella misura di Euro 260.000,00 come riconosciuto dal Tribunale in base ai valori medi.
Con successiva ordinanza la Corte d’appello ha disposto la correzione di errore materiale RAGIONE_SOCIALEa sentenza, integrando il dispositivo con la condanna RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO al pagamento ‘in favore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE del complessivo importo di Euro 1.040.292,83, maggiorato degli interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ossia dal 28-12017 sino al momento RAGIONE_SOCIALE‘effettivo pagamento’.
3.Avverso detta sentenza NOME COGNOME ha proposto un primo ricorso per cassazione notificato il 29-9-2017 sulla base di motivi numerati dall’ 1 al 10, ma con mancanza del n.3.
A seguito del deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale NOME COGNOME ha notificato il 29-11-2017 un secondo ricorso per cassazione sulla base di diciassette motivi, corrispondenti a quelli del primo ricorso e asseritamente ulteriori con esclusivo riguardo all’ordinanza di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale .
3.1Con i motivi primo e secondo il ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, svolgendo una serie di deduzioni che sostiene essere rilevabili d’ufficio , chiedendo ne l’accoglimento mediante cassazione senza rinvio dalla sentenza impugnata.
Quindi, con il primo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 112, 105, 167, 183 e 268 c.p.c. in difetto di proposizione di domande/azioni ex lege 14/09 nel primo grado di giudizio, con
inammissibilità dei relativi gravami ex lege 14/09 ed erroneità RAGIONE_SOCIALEe accolte domande ‘ ; ha contestato la legittimazione del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE a proporre l’appello, in quanto gli stessi non avevano proposto domande ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 14/2009, entrata in vigore il I-3-2009, nel corso del giudizio di primo grado, per cui sostiene che gli appelli avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili.
3.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per la novità RAGIONE_SOCIALEe domande/azioni ex lege 14/09, con inammissibilità dei gravami ed erroneità RAGIONE_SOCIALEe accolte domande’, svolgendo ulteriormente le deduzioni di cui al primo motivo e rilevando che la carenza di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE abbiano valore di giudicati ‘panprocessuali’ .
3.3.Con i motivi dal terzo al nono il ricorrente ha svolto una ulteriore serie di argomenti sostenendo l’intervenuto giudicato sulla questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione e sull’efficacia e il contenuto RAGIONE_SOCIALEe convenzioni di patrocinio.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ valenza panprocessuale RAGIONE_SOCIALEe sentenze definitive nn. 2465/06 e 614/09 perché relative al medesimo contratto di patrocinio 19.9.2000 tra lo studio ed il MEF denominato convenzione e RAGIONE_SOCIALEe sentenze definitive a queste informate non compatibili con la legge 14/09, e la loro rilevabilità ed acquisizione d’ufficio’ ; da pag. 7 in fondo a pag. 26 del ricorso richiama una serie di sentenze del Tribunale di Roma, a cui riconnette l’efficacia di giudicato ‘panprocessuale’ .
3.4.Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge 14/09 alla convenzione 19-9-2000
espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 2465/05 e 614/09′.
3.5.Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per l’accettazione dei giudicati e per la preclusione RAGIONE_SOCIALEa applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 21296/07, 21297/07, 21299/07, 4974/09, 13180/10 informate dalle sentenze nn. 2465/05 e 614/09′.
3.6.Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per l’accettazione dei giudicati e per la preclusione RAGIONE_SOCIALEa applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 78/10, 26324/09, 120/09, 26311/09 e 77/10 ancora in data 7 ottobre 2017′.
3.7.Con il settimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per l’accettazione dei giudicati e per la preclusione RAGIONE_SOCIALEa applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 350/10, 351/10, 13179/10, 13182/10, 16632/11, 987/11 e 11032/11, informate dalle sentenze n. 2465/05 e 614/09′.
3.8 .Con l’ottavo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112, 342 e 343 c.p.c. per la preclusione RAGIONE_SOCIALEa applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa ai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 24986/10, 25555/10, 25576/10 e 985/11 espressamente accettate’.
3.9.Con il nono motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112, 342 e 343 c.p.c. per la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa gravata decisione con i giudicati espressi dalla sentenza n. 8930/11 avente autorità di cosa giudicata ‘.
3.10.Con i motivi decimo e undicesimo il ricorrente ha censurato la condanna alla restituzione contenuta nell’ordinanza di correzione di errore materiale.
Con il decimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. RAGIONE_SOCIALEa statuizione di restituzione di Euro 1.040.293,83 per carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; richiama quanto dedotto con i motivi di ricorso quarto e quinto in ordine al giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 285/2011 sulla vigenza RAGIONE_SOCIALEa convenzione di patrocinio intervenuta tra il RAGIONE_SOCIALE e il professionista il 19-9-2000, con il quale il RAGIONE_SOCIALE aveva assunto l’esclusiva legittimazione per le controversie RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e quindi sostiene la carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a ottenere la restituzione.
3.11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 RAGIONE_SOCIALEa statuizione di Euro 1.040.293,83 per difetto RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed evidenzia che, in forza del giudicato sulla convenzione di patrocinio, sulla base RAGIONE_SOCIALEa quale il RAGIONE_SOCIALE assumeva gli oneri dei contenziosi del proprio RAGIONE_SOCIALE e aveva l’esclusiva legittimazione negoziale e sostanziale per le controversie RAGIONE_SOCIALE‘ente stesso, l’ente non aveva alcun interesse a ottenere la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma.
3.12.Con il dodicesimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 99, 167, 183, 276 II co., 277 e 343 c.p.c., 2230, 2232 e 2233 c.c. e nn. 1 e 5 D.M. 585/94 per denegata remunerazione RAGIONE_SOCIALEe 14 parcelle 296 a 305′; lamenta che, con riferimento a tali parcelle, la sentenza impugnata abbia ritenuto che il giudizio di appello fosse stato un unico giudizio proposto da quindici parti nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che il Mini stero si era costituito con quindici autonomi appelli incidentali nei giudizi promossi
avanti la Corte d’appello dai quindici convenuti soccombenti in primo grado.
3.13.Con il tredicesimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ conseguente analoga violazione degli artt. 99, 167, 183, 276 II co., 277 c.p.c., 2230, 2232 e 2233 c.c. e D.M. 585/94 per la condanna RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alla restituzione di Euro 1.040.293,83 a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ e per le ragioni esposte nel dodicesimo motivo sostiene che non avrebbe dovuto essere accolta l’istanza di correzione RAGIONE_SOCIALEa controparte.
3.14.Con il quattordicesimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 10 1°co. c.p.c. per il valore RAGIONE_SOCIALEe controversie’ , sostenendo che il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia per la determinazione del compenso di cui alla parcella 179 doveva essere individuato in importo pari al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda indicato dalle parti in Euro 189.096.659,00.
3.15.Con il quindicesimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., 2909 c.c. e 1 D.M. 585/94 per denegata remunerazione RAGIONE_SOCIALEa parcella n. 179 relativa a prestazioni rese in giudizi conclusi anteriormente alla revoca del mandato stante l’insorgenza di contrari giudicati panprocessuali’; lamenta che la sentenza di primo grado abbia rigettato la domanda volta a ottenere i compensi di cui alla parcella, nella ‘percentuale intermedia’, ignorando i giudicati di una serie di sentenze del Tribunale di Roma, RAGIONE_SOCIALEe quali indica il numero e l’anno.
3.16.Con il sedicesimo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per denegata condanna del MEF ai danni per ritardato pagamento ex art. 1224 II co. c.p.c.’, evidenzia che la sentenza n. 474/2011 del Tribunale di Roma che ha accolto la domanda del professionista per i danni da ritardato pagamento è passata in giudicato e perciò sostiene che in forza di tale giudicato i
danni ex art. 1224 co.2 cod. civ. avrebbero dovuto essere riconosciuti anche in questo giudizio.
3.17 .E’ stato numerato come diciassettesimo motivo la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ‘per temerarietà degli avversi gravami ‘ .
4. RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi nei quali hanno proposto anche motivo di ricorso incidentale avente medesimo contenuto.
Con tale motivo hanno dedotto ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c. (art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.)’ , lamentando che sia stato rigettato il loro motivo di appello incidentale, con il quale avevano censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto l’esistenza del giudicato derivante dalla sentenza n. 2465/2005.
5 .A seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 22 -11-2022 il ricorrente ha depositato istanza di riunione con la causa n. 23961/2020 avente a oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello che aveva d eciso la domanda di revocazione avverso la sentenza n. 572/2017 oggetto del presente giudizio; quindi, con decreto 10-11-2022 il Presidente ha disposto che la causa fosse tolta dal ruolo RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 22 -11-2022.
Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. in relazione alla pubblica udienza del 6-6-2024 il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con le sue conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
In data 29-5-2024 il ricorrente e la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE hanno depositato atti notificati di rinuncia ai rispettivi ricorsi con accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia RAGIONE_SOCIALEa controparte a spese compensate. In data 31-5-2024 analogo atto di rinuncia e di adesione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia a
spese compensate ha depositato il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
1.Gli atti di rinuncia ai ricorsi principale e incidentali sono rispettosi dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza come previsto dall’art. 391 co.1 cod. proc. civ.
Poiché le parti hanno ritualmente aderito alla rinuncia RAGIONE_SOCIALEe controparti , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione