Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20789 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ESTINZIONE GIUDIZIO PER CASSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26967/2021 R.G. proposto da pro
COMUNE DI COGNOME, in persona del legale rappresentante tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME E COGNOME IN PROPRIO E QUALI EREDI DI COGNOME E DI COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 1203/2021 della CORTE D’APPELLO D I SALERNO, depositata il giorno 26 agosto 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
il Comune di Albanella ricorre per cassazione, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in epigrafe indicata la quale, in parziale riforma della sentenza in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ha accolto, previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima alla causazione del sinistro nella misura del 50%, la domanda proposta da NOME, NOME, NOME NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME di condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditario , patiti in conseguenza del decesso di NOME COGNOME prossimo congiunto degli attori, all’esito di incidente stradale occorso l’undici maggio 2005;
resistono, con unitario controricorso, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (deceduto lite pendente );
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dal procuratore speciale dell’ente ;
la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta dal loro procuratore speciale;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ;
p. q. m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione