Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi dell’Ordinanza n. 34247/2024
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione fornisce un chiaro esempio di come si conclude un processo civile quando le parti raggiungono un accordo. In particolare, il provvedimento si concentra sull’istituto della rinuncia al ricorso e sulle sue conseguenze in termini di spese legali, offrendo uno spunto prezioso per comprendere i meccanismi che portano all’estinzione del giudizio.
I Fatti del Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una controversia tra due società del settore alimentare. Una di esse, un prosciuttificio, aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, presentando un ricorso per Cassazione. La controparte nel giudizio era l’amministrazione fallimentare di un’altra azienda dello stesso settore, costituitasi per resistere alle pretese della ricorrente.
La Rinuncia al Ricorso e l’Accettazione
Durante il corso del giudizio di legittimità, si è verificato un evento decisivo: la società ricorrente ha depositato un atto con cui manifestava la volontà di rinunciare al ricorso. Contestualmente, nello stesso atto, la curatela fallimentare, in qualità di controricorrente, ha dichiarato di accettare tale rinuncia. Questo accordo tra le parti ha di fatto posto fine alla necessità di proseguire il contenzioso, innescando l’applicazione di specifiche norme procedurali.
La Decisione della Suprema Corte sull’Estinzione del Giudizio
Preso atto della volontà concorde delle parti, il Collegio della Corte di Cassazione ha agito in conformità con quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è limitata a prendere atto della situazione processuale venutasi a creare. Ha quindi emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. Questa norma disciplina proprio gli effetti della rinuncia al ricorso in Cassazione. In particolare, l’ultimo comma dell’articolo stabilisce che, quando la rinuncia viene accettata dalle altre parti, il giudice dichiara l’estinzione del processo senza emettere alcuna statuizione sulle spese di lite. La logica del legislatore è che l’accordo sulla rinuncia implica anche un accordo sulla ripartizione dei costi legali, rendendo superfluo un intervento del giudice su questo punto. La Corte, pertanto, non ha fatto altro che applicare questa regola, rilevando che l’adesione della curatela alla rinuncia escludeva la necessità di una pronuncia sulle spese.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia Accettata
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la volontà delle parti può determinare la fine del processo. La rinuncia accettata rappresenta uno strumento efficace per chiudere un contenzioso in modo rapido e concordato, evitando i tempi e le incertezze di una decisione giudiziale. Per le parti coinvolte, significa poter definire stragiudizialmente anche l’aspetto economico delle spese legali, sigillando la fine della controversia senza ulteriori strascichi. Per gli operatori del diritto, è un promemoria dell’importanza di esplorare soluzioni consensuali, che il codice stesso incentiva prevedendo meccanismi procedurali snelli come quello che ha portato all’estinzione del giudizio in questo caso.
Cosa succede se una parte rinuncia a un ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, ovvero la sua chiusura definitiva senza una decisione nel merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte?
Il giudice non adotta alcuna decisione sulle spese di lite. L’accordo tra le parti sulla rinuncia e l’accettazione implica che esse abbiano regolato anche l’aspetto delle spese privatamente.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
Il fondamento normativo è l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che disciplina la rinuncia al ricorso e stabilisce che, in caso di accettazione, il processo si estingue senza statuizione sulle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27022/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE SALUMIFICIO COGNOME E COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 683/2020 depositata il 10/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Il Collegio,
rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 3.7.2024, e a tale rinuncia ha aderito la curatela nel contesto dello stesso atto;
che, pertanto, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, a norma dell’art. 391 ult. comma c.p.c.;
P.Q.M
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Visto l’art.
391 c.p.c.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 16.10.2024