Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4260/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 2710/2016 depositata il 30/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Il Tribunale di Venezia ha riformato parzialmente la decisione del giudice di Pace di Venezia del 21 febbraio 2013, solo relativamente alla decorrenza degli interessi legali, confermando la condanna al rimborso dell’IVA in favore della società RAGIONE_SOCIALE per euro 2.416,88 sulla TIA dal 2003 al 2010;
ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE, con un unico motivo di ricorso;
resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese.
Ai sensi dell’art. 391 , cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/03/2024.